(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 314 cod. pen. la condotta del pubblico agente che consenta a terzi l'utilizzo di un bene pubblico per finalità personali qualora ciò determini una lesione dell'interesse al buon andamento della P.A., anche se la condotta non ha determinato alcun danno patrimoniale per l'ente. (Fattispecie relativa alla consegna a terzi di un lameggiante blu in uso alle autovetture dell'autorità giudiziaria, in tal modo consentendo ad un soggetto non autorizzato l'impiego di un dispositivo finalizzato ad identificare i mezzi impiegati in pubblici servizi) .