(massima n. 1)
Integra il delitto di peculato la condotta del curatore che si appropri dei beni di una societą fallita, dei quali abbia il possesso in ragione del suo incarico, isolandoli dal patrimonio fallimentare e spostandoli dal luogo in cui sono custoditi al fine di poterli utilizzare "uti dominus" all'interno del proprio studio professionale.