(massima n. 1)
Č ipotizzabile la figura del peculato d'uso anche in relazione a cosa fungibile (e quindi al denaro) in quanto la condotta appropriativa nel peculato d'uso č mutuata per intero dal peculato ordinario, che č relativo ad ogni tipo di cosa (fungibile ed infungibile), mentre il comma 2 dell'art. 314 c.p. si limita ad indicare solo la condotta susseguente idonea a degradare il reato senza alcuna limitazione alle sole cose infungibili.