(massima n. 1)
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalitā del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, č configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone giā il possesso o comunque la disponibilitā per ragioni dell'ufficio o servizio; č configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette "res" fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato gli estremi della frode informatica pluriaggravata - ai danni dello Stato, nonché ex art. 61, comma primo, n. 9, c.p. - nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo erariale all'Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle "slot machines").