(massima n. 1)
La nozione di appropriazione relativa al delitto di peculato, con l'interversione del titolo del possesso in proprietà, è rimasta invariata dopo la L. n. 86 del 1990; sicché non può evocarsi una diversa figura di reato (art. 323 cpv. c.p.) qualora il denaro o la cosa della pubblica amministrazione siano stati convertiti a profitto del pubblico ufficiale che ne abbia, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità.