(massima n. 1)
Nel delitto previsto dall'art. 314 c.p. č configurabile il concorso con il pubblico ufficiale dell'estraneo alla pubblica amministrazione sia nella veste di istigatore o determinatore, sia sotto forma di cooperatore nell'esecuzione dell'attivitā criminosa, sia come soggetto che svolga la sua attivitā, indirizzandola al rafforzamento della volontā criminosa dell'agente od anche all'apprestamento di un aiuto alla volontā antigiuridica di quest'ultimo. Per aversi concorso di persone nel reato č necessario che i partecipi siano consapevoli della situazione di fatto in cui operano, vogliano conseguire e contribuiscano ciascuno per la propria parte alla realizzazione del medesimo evento antigiuridico, sia determinando altri a commettere il reato, sia cooperando materialmente nell'esecuzione della tipica condotta criminosa, sia istigando moralmente gli altri a specificatamente delinquere. Pertanto, l'attivitā del soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, se si concreta e si esaurisce nella richiesta, prima, e nella ricezione, poi, di somme di danaro da parte del pubblico ufficiale, che le abbia deliberate, peraltro irregolarmente, non č sussumibile sotto l'ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 314 c.p.