(massima n. 1)
Il cosiddetto peculato d'uso previsto dal comma 2, dell'art. 314 c.p. (nella nuova formulazione) non costituisce un'attenuante del delitto di peculato. Infatti, nell'articolo indicato, i due commi prevedono due diverse ipotesi di reato, poiché, nel peculato d'uso, il fine perseguibile dall'agente costituisce elemento specializzante, che impedisce di inquadrare il fatto nel concetto di «peculato» vero e proprio.