(massima n. 1)
Integra gli estremi del peculato la appropriazione da parte dell'ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione, incaricato della notificazione di atti) delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell'art. 154, comma secondo del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di credito e sulle indennitā di trasferta, rispetto alle quali il predetto pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di pecunia pubblica per conto dell'Erario. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece pervenirsi per l'appropriazione dell'eventuale ulteriore somma pari al 95% dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione cosiddetto Ģesuberoģ , rispetto alla quale l'ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale).