(massima n. 1)
Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la condotta del consigliere regionale che utilizza, per finalitą estranee all'esercizio del mandato, fondi pubblici assegnati al proprio gruppo consiliare, dal momento che il predetto, avendo la giuridica disponibilitą di tali fondi, senza necessitą di compiere alcuna attivitą per conseguirla, se ne appropria illecitamente con il mero ordine di spesa. (Fattispecie relativa all'erogazione di contributi ai gruppi consiliari della Regione Lombardia sulla base della legge regionale n. 17 del 7 maggio 1992, che prevede la presentazione, da parte dei consiglieri, di documentazione giustificativa della spesa gią sostenuta e riserva ai presidenti dei gruppi consiliari la sola rendicontazione annuale).