(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di peculato (art. 314 c.p.), la «ragione dell'ufficio» giustificatrice del possesso va intesa in senso lato e comprende anche il possesso del denaro o della cosa mobile altrui derivante da prassi e consuetudini. Integra, pertanto, gli estremi del delitto la condotta dell'aiutante ufficiale giudiziario che si appropri somme di denaro delle quali aveva il possesso in ragione dello svolgimento, per prassi abituale, delle mansioni dell'ufficio giudiziario.