(massima n. 1)
Non integra il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p. la condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla P.A. privi in sé di rilevanza economica e quindi inidonei a costituire l'oggetto materiale dell'appropriazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilitą del peculato in ipotesi di utilizzazione dei modelli prestampati per i libretti di idoneitą sanitaria, al fine di commettere il delitto di falsitą materiale in atto pubblico).