Cass. civ. n. 40319/2021
In tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù.
Cass. civ. n. 16322/2020
A norma dell'art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli "adminicula servitutis" - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'"utilitas" della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima; ne consegue che la modifica di tali facoltà non è riconducibile in alcun modo alla disciplina dell'art. 1067, comma 1, c.c., che consente al proprietario del fondo dominante di apportare, alle cose ed opere destinate all'esercizio della servitù, quelle modifiche che ne rendano più agevole o comodo l'esercizio medesimo, ove ciò non si traduca in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa sul fondo servente.
Cass. civ. n. 20609/2020
In tema di servitù prediali, l'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con quello servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello originario, a tal riguardo valutandosi non solo la nuova opera in sé, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Da ciò deriva che la realizzazione di un ulteriore accesso alla proprietà servente integra di per sé l'aggravamento, implicando una duplicazione degli ingressi.
Cass. civ. n. 21928/2019
In tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù.
Cass. civ. n. 20549/2019
In tema di servitù prediali, le modalità di utilizzazione del fondo servente si distinguono in modalità essenziali e modalità estrinseche: le prime incidono o si riflettono sull'"utilitas" con deciso carattere fisionomico, in quanto integrano il vantaggio conferito dal titolo al fondo dominante, mentre le seconde consistono in elementi meramente accessori, non influenti sul contenuto della servitù, in quanto non incidono sull'"utilitas". Solo la mancata attuazione delle modalità essenziali importa che la servitù non sorga, perché non si concretizza il vantaggio del fondo dominante, mentre l'inattuazione o la modificazione delle modalità estrinseche sono irrilevanti e non importano né la mancanza di costituzione della servitù, né la sua estinzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'innovazione realizzata su di un fondo gravato da servitù di acquedotto, consistente in un manufatto in parte ricadente sulla condotta, incidesse sulle sole facoltà di manutenzione e pulizia della conduttura, escludendo che comportasse l'estinzione della servitù). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/09/2014).
Cass. civ. n. 25056/2018
In tema di servitù, non possono ritenersi compresi nel divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067, comma 2, c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto "civiliter" dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza della servitù non può totalmente elidere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento a servitù di passaggio pedonale, aveva considerato non ricomprese nel divieto opere, volte all'abbattimento delle barriere architettoniche, consistenti in riduzione del pianerottolo, sostituzione del cancello, eliminazione di gradini di ingresso e realizzazione di un ballatoio).
Cass. civ. n. 11661/2018
Ai sensi dell'art 1067 c.c., è fatto divieto al proprietario del fondo dominante di apportare innovazioni che, cagionando un apprezzabile pregiudizio, attuale o potenziale, rendano più gravosa la condizione del fondo servente. In particolare, con riferimento alla identificazione dei bisogni del fondo dominante, qualora l'atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità, la quale deve essere intesa in senso generico ed oggettivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'intensificazione dell'onere posto a carico del fondo servente perché prevedibile già al momento dell'acquisto da parte dei rispettivi proprietari, trattandosi del passaggio su una strada in una zona in via di urbanizzazione per la destinazione residenziale dell'area).
Cass. civ. n. 9877/2018
In tema di servitù prediali, costituiscono innovazioni vietate ai sensi dell'art. 1067 c.c. quelle che rendono più gravosa la condizione del fondo servente, ivi compresa la soprastante colonna d'aria, tali essendo l'ampliamento di finestre o la loro sostituzione con balconi in aggetto o altri analoghi manufatti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente l'aggravamento di una servitù di veduta consistita nella trasformazione di due finestre in porte e nella realizzazione di un balcone in quanto invasive della proiezione verso l'alto del sottostante capannone del proprietario del fondo servente).
Cass. civ. n. 475/2016
È legittimo che, per le esigenze di coltivazione di un fondo, la servitù (nella specie, di passaggio) venga esercitata con frequenza e mezzi di locomozione diversi da quelli originariamente previsti, tenuto conto dei mutamenti delle colture agrarie e dei progressi della tecnica, rimanendo in tali casi inalterata la funzione economica e giuridica della servitù, senza che possa ritenersi configurato propriamente un suo aggravamento.
Cass. civ. n. 6637/2015
In tema di servitù di passaggio per uso agricolo, al fine di valutare l'aggravamento agli effetti dell'art. 1067 c.c., occorre far riferimento alla nozione di attività agricola contenuta nell'art. 2135 c.c., non risolvendosi in un'alterazione della funzione economica e giuridica della servitù l'adeguamento della stessa a sopravvenute esigenze connesse all'evoluzione dell'attività ed al mutamento delle colture agrarie, quale, nella specie, la costruzione di una casa di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.
Cass. civ. n. 15538/2014
In tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio, in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, ma anche con riferimento alle implicazioni che ne derivino a carico del fondo servente, assumendo rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali, connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo anzidetto. Ne consegue che incorre nel divieto di cui all'art. 1067 cod. civ. il proprietario del fondo dominante che effettui innalzamenti del livello del proprio immobile e determini - mediante realizzazione sul muro di divisione di più finestre poste su differenti livelli - una più facile, intensa e continua "inspectio" e "prospectio" sul fondo servente, tale da modificare lo stato dei luoghi, facendone assumere una diversa configurazione e funzione.
Cass. civ. n. 21953/2013
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pubbliche, non comporta la facoltà dei proprietari frontisti di aprirvi accessi diretti dai loro fondi, implicando ciò un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto della stessa.
Cass. civ. n. 21744/2013
In tema di servitù di passaggio, agli effetti del divieto ex art. 1067 c.c., la collocazione di un cancello sul "locus servitutis" non integra aggravamento della servitù di per sé, ma solo ove incida sul modo in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, frequenza del passaggio, caratteristica dei luoghi, particolari esigenze del transito e ogni altra precedente condizione di esercizio.
Cass. civ. n. 14472/2011
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. (Nella specie la S.C. nel confermare la sentenza di secondo grado, ha ritenuto insufficiente ad integrare un aggravamento della servitù la mera circostanza del convogliamento, in una tubazione preesistente, anche degli scarichi provenienti dalla costruzione di un secondo bagno).
Cass. civ. n. 10907/2011
La servitù costituita a favore di un determinato fondo, ove ad esso ne venga unito un altro, non si estende a favore di quest'ultimo, dovendo i due fondi riuniti rimanere distinti ai fini della servitù, senza, tuttavia, che al "dominus" del nuovo e più esteso fondo, come tale legittimato a muoversi in ogni parte del medesimo, ne possa essere imposta la divisione allo scopo di salvaguardare il fondo servente, la cui tutela può rinvenirsi solo nell'art. 1067 c.c., in caso di uso della servitù divenuto più oneroso.
Cass. civ. n. 5741/2011
Il divieto di aggravamento di servitù previsto all'art. 1067 c.c. ricorre nell'ipotesi in cui alla destinazione agricola del fondo dominante si aggiunga la destinazione ad uso artigianale, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione al fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originariamente contemplato.
Cass. civ. n. 209/2006
In tema di servitù, l'aggravamento dell'esercizio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente previsto, dovendosi valutare l'opera non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nella normale esplicazione o meno dei poteri dominicali, bensì per le implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato. Con riferimento alla servitù di veduta, deve, pertanto, tenersi conto non solo dell'attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, come la trasformazione del tetto in terrazzo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima, poiché il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali, dovendo il giudice di merito accertare se le diverse modalità di esercizio della servitù si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso. (Nella specie è stato escluso l'aggravamento della servitù di veduta esercitata attraverso finestre sul rilievo che nessun pregiudizio era derivato al proprietario del fondo servente dalle trasformazioni apportate dal proprietario del fondo dominante, atteso che il davanzale era stato riportato alle caratteristiche originali, il parapetto in mattoni era stato sostituito con una ringhiera e fioraie ed inoltre erano state aggiunte le persiane).
Cass. civ. n. 22831/2005
In tema di servitù di passaggio, ricorre l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 c.c. qualora alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga quella per civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario.
Cass. civ. n. 10460/2003
Qualora si sia proceduto alla ristrutturazione del preesistente sottotetto trasformandolo in casa di civile abitazione con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la trasformazione dell'affaccio occasionale del preesistente parapetto in quello quotidiano dalle indicate finestre, in quanto non determina l'incremento della
inspectio e della
prospectio già esercitato sul fondo vicino, essendo la veduta meno ampia e panoramica di quella originaria.
Cass. civ. n. 4532/2003
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi
in re ipsa, ma deve essere valutata caso per caso, in relazione al coacervo delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo, a tal fine, l'indagine del giudice di merito essere rivolta non tanto all'accertamento della maggiore
utilitas che il fondo dominante possa conseguire dalle innovazioni introdotte dal suo proprietario, quanto ad acclarare se il maggior godimento di cui beneficia il proprietario medesimo comporti o meno un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente (nella specie, i giudici del merito, con sentenza confermata dalla Suprema Corte, hanno escluso che le innovazioni apportate nel fondo dominante mercé l'avvio di un esercizio commerciale di ristorazione comportassero un aggravamento, anche solo potenziale, di una servitù
altius non tollendi ed
inaedificandi, costituita per garantire una veduta panoramica al fondo medesimo).
Cass. civ. n. 11938/2002
Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell'affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della
inspectio e della
prospectio sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all'originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva altresì rilevato che la presenza di inferriate alle finestre restringeva l'esercizio della servitù di veduta, costringendo ad effettuare l'apertura delle stesse per spingere lo sguardo lateralmente).
Cass. civ. n. 1835/2000
Costituita a favore di un edificio una servitù di passaggio su un'area appartenente ad un edificio altrui, configura aggravamento della servitù il transito dei veicoli dei condomini per il parcheggio, non previsto dal titolo, su un'area di un terzo, per di più aperta sulla via pubblica, perché tale ulteriore modalità di esercizio del diritto reale, a vantaggio dei condomini e non del loro edificio, obbliga i proprietari del fondo servente ad una maggiore, prevedibile, manutenzione dell'area a causa dell'intensificato traffico derivantene; crea un collegamento tra il fondo servente e la via pubblica, e può determinare, ricorrendone gli altri necessari presupposti, l'acquisto per usucapione a favore del fondo del terzo del diritto di servitù di passaggio.
Cass. civ. n. 9675/1999
Costituisce aggravamento della servitù il passaggio di mezzi meccanici sul fondo servente per consentire lo svolgimento di un'attività artigianale esercitata in un capannone costruito su un fondo diverso da quello dominante, ancorché appartenente al medesimo proprietario di questo.
Cass. civ. n. 1257/1997
La legittimazione passiva dell'acquirente del fondo dominante rispetto alla domanda diretta a far valere il divieto, stabilito dall'art. 1067 c.c., di aggravare l'esercizio di una servitù (nella specie, di passaggio) non trova ostacolo nella circostanza che, trattandosi di servitù costituita per contratto, venga dedotta quale causa di aggravamento del peso imposto al fondo servente la violazione del vincolo negativo di destinazione del fondo dominante, imposto da una clausola, debitamente trascritta, del negozio costitutivo. Pertanto, rappresentando tale clausola un limite al contenuto e all'esercizio della servitù esplicantesi sul fondo servente, e non la costituzione di una servitù a carico del fondo dominante, l'utilizzazione di quest'ultimo in senso contrario al pattuito vincolo, resta pur sempre lecita
jure proprietatis, sicché il giudice adito per l'applicazione del cit. art. 1067 deve individuare i rimedi atti a ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti della regolamentazione ricavabile dal titolo, eliminando l'illecito aggravio, ma non può incidere direttamente sulla situazione del fondo dominante, inibendone senz'altro la destinazione contrattualmente vietata.
Cass. civ. n. 5385/1996
In tema di servitù, le innovazioni al fondo dominante che non superino il limite oltre il quale esse sono vietate a norma dell'art. 1067 c.c., in quanto rendono pia gravosa la condizione del fondo servente rispetto a quanto era prevedibile al momento della loro costituzione, possono essere apportate senza alcun limite temporale rispetto all'epoca del sorgere della servitù, non ponendosi al riguardo alcuna questione di estinzione del relativo diritto per non uso, per impossibilità di uso o per venir meno dell'utilità, tenuto conto che la maggiore utilità tratta dalla servita per effetto dell'innovazione deve considerarsi già potenzialmente compresa nel titolo costitutivo della stessa, e che risulta quindi applicabile l'art. 1075 c.c. a norma del quale la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.
Cass. civ. n. 301/1996
L'innalzamento del livello del fondo dominante, eseguito in modo da consentire una più facile
inspectio e
prospectio sul fondo servente, attraverso il muro di confine rimasto invariato nella sua altezza, e da modificare, così, la funzione di tale muro, realizza una innovazione che, rendendo più gravosa la condizione del fondo servente, deve considerarsi vietata dall'art. 1067 c.c.
Cass. civ. n. 7034/1995
Il proprietario del fondo dominante non può consentire a terzi, senza il consenso del proprietario del fondo servente, l'utilizzazione delle opere e degli impianti da lui predisposti in tale fondo per l'esercizio della servitù perché tale utilizzazione non si risolve in un maggior uso della servitù, ammesso, ai sensi dell'art. 1067 c.c., fino a quando non aggrava la posizione del fondo servente, ma nell'esercizio, a vantaggio dei fondi dei terzi, di una nuova e diversa, servitù che il proprietario del fondo dominante, cui è consentito di usare la servitù solo a vantaggio del proprio fondo, non ha il potere di imporre neppure cedendo in tutto o in parte il suo diritto reale limitato (di servitù), che è, per sua natura, inalienabile senza la proprietà del fondo al quale serve (nella specie, il proprietario di un edificio dotato di una condotta che, attraversando il fondo confinante, si immetteva in un canale pubblico di scolo, aveva attribuito ad un terzo proprietario di un vicino fabbricato il diritto di innestare nella condotta i tubi di scarico del proprio immobile.
Cass. civ. n. 492/1995
Il divieto di aggravare l'esercizio della servitù, di cui all'art. 1067 c.c., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente — avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1069 c.c. — per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell'indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall'altro il limite (subordinato al criterio anzidetto) rappresentato dal proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario per il godimento della servitù.
Cass. civ. n. 10500/1994
La maggiore gravosità del peso imposto sul fondo servente, che integra, ai sensi dell'art. 1067 c.c., l'ipotesi di aggravamento vietato della servitù, può configurarsi quando una tettoia, di cui sia stata autorizzata la costruzione a distanza inferiore a quella legale, viene sostituita da una scala esterna, in considerazione del passaggio di persone che sia destinato a verificarsi sulla scala e delle relative occasioni di
inspectio sul fondo servente.
Cass. civ. n. 8612/1994
Il divieto imposto al proprietario del fondo dominante dall'art. 1067 comma 1 c.c. di fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente si riferisce a pregiudizi non solo attuali, ma anche potenziali e futuri individuabili secondo le regole della comune prevedibilità. Nell'effettuare il predetto accertamento il giudice di merito deve avere riguardo non solo alle modificazioni dello stato dei luoghi, ma anche alle diverse modalità di esercizio della servitù che si risolvano in un'intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, sempreché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso.
Cass. civ. n. 5548/1994
In tema di limiti posti all'esercizio del diritto di servitù dall'art. 1067 c.c., la questione della violazione del divieto di innovazioni che comportino aggravamenti della condizione del fondo servente è prospettabile allorché tale conseguenza vietata si configuri rispetto alla regolamentazione del diritto ricavabile con certezza dal titolo - o, in difetto, dai surrogatori criteri legali -, ma non quando il preteso aggravamento concerna modalità di esercizio della servitù non determinate dal titolo e la cui individuazione (nella specie, l'ubicazione e l'andamento del tracciato stradale di una servitù di passaggio) sia oggetto di specifica controversia portata all'esame del giudice.
Cass. civ. n. 4585/1993
L'art. 1067 comma secondo c.c., a norma del quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, tutela l'
utilitas assicurata dal titolo e non quella che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga in atto di trarre dalla servitù ed esclude, conseguentemente, non solo il potere del proprietario del fondo servente di eseguire opere che riducano o rendano più incomodo l'esercizio in atto della servitù ma anche il potere di esecuzione di opere che riducano la possibilità del proprietario del fondo dominante di trarre dalla servitù la più ampia utilità assicurata dal titolo.
Cass. civ. n. 4523/1993
Ai fini dell'accertamento dell'aggravamento dell'esercizio della servitù in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, questa va considerata non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato e di conseguenza occorre accertare se l'innovazione effettuata sul fondo dominante abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente, ed in particolare se il sacrificio imposto dal fondo servente sia in misura maggiore rispetto a quella originariamente contemplata.
Cass. civ. n. 8945/1990
Qualora il proprietario di un fondo gravato da una servitù di passaggio proceda ad opere di ristrutturazione incidenti sull'esercizio della servitù, il giudice non può ritenere giustificata la trasformazione solo in considerazione della dinamica dei rapporti e dell'evolversi delle situazioni sociali, ma deve vagliare la compatibilità della trasformazione con il libero e comodo ingresso che la normativa, in materia di servitù, vuole garantito al titolare del diritto di passaggio, in riferimento al divieto imposto al proprietario del fondo servente di diminuire l'esercizio della servitù o di renderlo più incomodo (art. 1067, secondo comma).
Cass. civ. n. 6201/1990
Con riguardo a servitù di passaggio su un fondo a favore di altro fondo e dei fabbricati da realizzare sullo stesso, i proprietari di detti immobili non possono trasferire al comune il diritto di transito sull'altrui fondo, perché venga esercitato dalla collettività, rendendosi in tal modo più gravosa la condizione del fondo servente, in violazione degli artt. 1071 e 1067 c.c.
Cass. civ. n. 6050/1990
In tema di servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente può stabilire, senza il consenso del proprietario del fondo dominante, le modalità di esercizio della servitù, purché in conformità al titolo e comunque in modo da non recare impedimenti o difficoltà all'esercizio del passaggio da parte del titolare della servitù.
Cass. civ. n. 3849/1989
L'aggravamento di una servitù, che derivi da innovazioni o divisioni del fondo dominante (nella specie, aggravamento di servitù di passaggio di veicoli, provocato, con la costruzione di una autorimessa, dall'acquirente di una piccola porzione del fondo dominante), non implica l'estinzione della servitù medesima, ma abilita il proprietario del fondo servente a chiedere la rimozione dell'aggravio, con ripristino delle originarie modalità di esercizio (oltre l'eventuale risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 1268/1989
Il divieto di fabbricare a distanza inferiore a tre metri dalla veduta diretta del vicino (art. 907 c.c.) riguarda le costruzioni - non in appoggio o in aderenza - che raggiungono o superano in altezza il livello della veduta, mentre non opera per le costruzione che non eccedono detto livello, le quali, solo se appoggiate al muro in cui è aperta la veduta diretta, devono arrestarsi almeno tre metri sotto la sua soglia ai sensi del terzo comma del citato art. 907, restando in diversa ipotesi soggette solo alla disciplina dell'art. 873 c.c. in tema di distanze tra le costruzioni.
La trasformazione di un tetto in terrazza, anche se comporti un leggero innalzamento del livello di quota dei fabbricati, non è idoneo in sé e per sé ad alterare il contenuto di una servitù di veduta in precedenza esercitata sul tetto, a meno che il titolare di essa non provi che un uso abnorme del terrazzo o l'innalzamento del fabbricato abbiano in concreto modificato, riducendolo, il suo diritto.
Cass. civ. n. 1401/1986
L'inosservanza, da parte del proprietario del fondo servente, del divieto di compiere opere, che rendano più incomodo l'esercizio della servitù (art. 1967 secondo comma c.c.), è ravvisabile con riferimento ad aggravi apprezzabili e permanenti, e, pertanto, va esclusa quando si tratti di opere che comportino una scomodità del predetto esercizio solo eventuale o saltuaria, ovvero si risolvano in un mero aggravio di spesa sopportabile dallo stesso autore. (Nella specie il proprietario di un cortile gravato di servitù di scarico delle acque pluviali di un edificio, aveva collocato in appoggio del muro di tale edificio, del quale era condomino, canne fumarie che non menomavano, secondo l'accertamento dei giudici del merito, la servitù di scarico, ma rendevano solo più complessa e costosa l'eventuale riparazione della condotta attraverso la quale si esercitava lo scarico stesso).
Cass. civ. n. 3843/1985
Il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sé costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio.
Cass. civ. n. 809/1985
Ai fini dell'accertamento dell'aggravamento dell'esercizio della servitù di passaggio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, questa va considerata non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato al transito, e di conseguenza occorre accertare se l'innovazione effettuata sul fondo dominante abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente, tenendo conto, da una parte, dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù in base al titolo e, dall'altra, dell'entità del sacrificio imposto al fondo servente eventualmente in misura maggiore rispetto a quella originariamente contemplata.
Cass. civ. n. 4368/1982
Quando la veduta, anziché sul piano terraneo, s'apra sul tetto del vicino, il titolare della relativa servitù non ha un diritto
potiore, nel senso che quel tetto debba essere inaccessibile ed il proprietario del fondo servente non ha l'obbligo d'astenersi dall'accedere al tetto medesimo, né gli è fatto divieto di trasformarlo in lastrico solare, ancorché accessibile, purché tanto non comporti violazione del disposto dell'art. 907. Quindi se la veduta è sorta ad un'altezza inferiore a tre metri rispetto al contiguo e meno alto fabbricato del vicino, essa comporta che questi non possa elevare la sua fabbrica in aderenza ma non preclude di trasformare il tetto a tegole in un piano accessibile, non più elevato del precedente.
Cass. civ. n. 2278/1982
Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso e assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della
inspectio e della
prospectio sul fondo vicino.
Cass. civ. n. 6060/1981
In tema di servitù prediali una questione di aggravamento di servitù in conseguenza di innovazioni, da risolvere in base all'art. 1067 citato, si configura soltanto nei limiti nei quali trattasi di aggravamento compatibile con la regolamentazione della servitù ricavabile dal titolo (o, in difetto, dai surrogatori criteri legali), mentre, ove risultino esclusi dal titolo quell'estensione o quel modo di esercizio del diritto gestito o preteso dal titolare del fondo dominante, non è più l'entità dell'aggravamento che ha rilievo, ma la carenza del titolo e, con essa, la mancanza dello
ius in re aliena nella qualità e quantità invocate.
Cass. civ. n. 5953/1981
La concessione di una servitù di passaggio sulla via privata sulla quale già altri abbia analoga servitù, pur determinando la possibilità di una maggiore intensità di transito, non importa di per sé diminuzione o maggiore incomodità di esercizio della servitù più antica e, pertanto, incombe al titolare di questa l'onere di dimostrare l'avvenuta alterazione in suo danno dell'esercizio della servitù.
Cass. civ. n. 3370/1981
Costituisce aggravamento della servitù di veduta, non consentito dall'art. 1067 c.c., l'ampliamento di aperture esistenti, in guisa da rendere più agevole l'
inspicere e il
prospiciere in alienum, con corrispondente maggiore aggravio per il fondo servente, il cui proprietario è legittimato all'azione di manutenzione che tende appunto a conservare lo stato attuale del possesso e, quindi, a respingere ogni limitazione che — normalmente attraverso la modificazione dello stato dei luoghi — implichi un diverso modo di essere del possesso e del suo esercizio.
Cass. civ. n. 3125/1978
Le opere che l'art. 1067, secondo comma, c.c. vieta al proprietario del fondo servente sono soltanto quelle che si riflettono, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo, e, precisamente, sulla natura e sull'estensione dell'
utilitas che di quello costituisce l'oggetto. Non comporta diminuzione dell'esercizio di una servitù di passaggio l'esecuzione, sul fondo servente, di opere che, pur riducendo la larghezza del sentiero all'uopo di fatto praticato, la conservino nelle dimensioni stabilite nel titolo costitutivo.
Cass. civ. n. 1930/1978
Le innovazioni eseguite nel fondo servente con la riduzione dello spazio disponibile per l'esercizio di una servitù di passaggio pedonale e la modificazione del relativo tracciato originario non costituiscono fatti di spoglio del possesso della servitù quando, in concreto, non causano una diminuzione delle utilità che costituiscono il contenuto di quel diritto, non impediscono la soddisfazione di alcuna di quelle esigenze del fondo dominante che esso è destinato ad appagare e non incidono sulle modalità del suo esercizio rendendolo più difficile. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto ispirata a esatti principi di diritto la decisione del giudice del merito che ha escluso che la riduzione — da metri 4,50 a metri 1,50 — dell'ampiezza dello spazio destinato a passaggio pedonale e la modificazione — da rettilineo ad angolare — del tracciato del relativo percorso costituissero spoglio del possesso della servitù, non rendendone più incomodo l'esercizio, attese le condizioni disagevoli dell'originario passaggio).
Cass. civ. n. 1089/1978
Il proprietario del fondo dominante può far valere la responsabilità di quello del fondo servente, per violazione dei doveri connessi alla servitù, ivi compreso il dovere generale di «non compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù od a renderlo più incomodo» (art. 1067 secondo comma c.c.) non soltanto per fatti direttamente commessi da detto secondo proprietario, ma anche per fatti posti in essere da terzi con la sua tolleranza.
Cass. civ. n. 4811/1977
Ai fini del riscontro dell'aggravamento della servitù, vietato dall'art. 1067 c.c., il giudice non deve limitarsi a considerare l'
utilitas, ovvero l'oggetto della servitù nella sua specifica essenza qualitativa, ma deve considerarne anche l'entità quantitativa attraverso l'esame delle condizioni che, alla stregua del titolo, ne hanno consentito la realizzazione; costituisce, pertanto, aggravamento della servitù di veduta l'apertura di una nuova finestra nel piano di una nuova costruzione realizzata in un preesistente edificio già titolare della servitù.
Cass. civ. n. 2521/1977
Il proprietario del fondo gravato da servitù di veduta deve astenersi da atti o comportamenti che ne rendano più difficoltoso l'esercizio, ovvero che sottraggano un certo spazio al suo godimento, ma non è anche tenuto a rendere impraticabile l'area interessata dalla veduta medesima, precludendo su di essa il passaggio o la sosta di persone. Pertanto, con riguardo al possesso di una servitù di veduta, esercitata verso un solaio di copertura, il comportamento del proprietario del fondo servente, consistente nel trasformare quel solaio in un accessibile piano di calpestìo, non è di per sé qualificabile come molestia o turbativa di detto possesso, ove non si traduca in alcun impedimento o limitazione alle facoltà del vicino di affacciarsi e di guardare.
Cass. civ. n. 1697/1976
In tema di servitù volontaria, al fine di stabilire se un'opera innovatrice, eseguita dal proprietario del fondo servente, sia tale da impedire, restringere o rendere più gravoso l'esercizio della servitù, e, quindi, concretizzi violazione del divieto di cui all'art. 1067 secondo comma c.c., occorre far riferimento al titolo costitutivo della servitù medesima, nel senso cioè di considerare illegittima solo l'opera che comporti un'obiettiva diminuzione delle utilità, od insoddisfazione delle esigenze del fondo dominante, come contemplate nell'atto costitutivo, ovvero concretamente incida sulle modalità di esercizio del diritto, rendendole più difficoltose rispetto a quanto previsto nell'atto stesso.
Cass. civ. n. 476/1975
Il divieto sancito dal capoverso dell'art. 1067 c.c. a carico del proprietario del fondo servente di diminuire o di rendere più incomodo l'esercizio della servitù comporta — tra l'altro — per il proprietario del fondo servente l'obbligo di non modificare lo stato dei luoghi, in guisa da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù. Siffatto obbligo, quanto meno nell'ipotesi in cui i fatti che danno luogo alla sua violazione ingenerano una permanente riduzione dell'esercizio della servitù, per essere validamente rimosso richiede una modifica della servitù, la quale, a norma dell'art. 1350, n. 4 c.c., può avvenire consensualmente, sotto pena di nullità, solo se la relativa convenzione venga stipulata nella forma scritta.
Cass. civ. n. 1543/1974
Le limitazioni pubblicistiche incidenti sull'accesso ad una pubblica via non possono legittimare una corrispondente limitazione della servitù di passo, convenzionalmente costituita in relazione a detto accesso, in quanto estranee, per le finalità di ordine pubblicistico che tendono a perseguire, alla disciplina pattizia della servitù privata; quelle limitazioni non sono opponibili dal titolare del fondo servente a quello del fondo dominante.