(massima n. 1)
Il proprietario del fondo gravato da servitù di veduta deve astenersi da atti o comportamenti che ne rendano più difficoltoso l'esercizio, ovvero che sottraggano un certo spazio al suo godimento, ma non è anche tenuto a rendere impraticabile l'area interessata dalla veduta medesima, precludendo su di essa il passaggio o la sosta di persone. Pertanto, con riguardo al possesso di una servitù di veduta, esercitata verso un solaio di copertura, il comportamento del proprietario del fondo servente, consistente nel trasformare quel solaio in un accessibile piano di calpestìo, non è di per sé qualificabile come molestia o turbativa di detto possesso, ove non si traduca in alcun impedimento o limitazione alle facoltà del vicino di affacciarsi e di guardare.