(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento dell'aggravamento dell'esercizio della servitù di passaggio in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, questa va considerata non in sé stessa, come risultato di un'attività consentita o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato al transito, e di conseguenza occorre accertare se l'innovazione effettuata sul fondo dominante abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente, tenendo conto, da una parte, dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù in base al titolo e, dall'altra, dell'entità del sacrificio imposto al fondo servente eventualmente in misura maggiore rispetto a quella originariamente contemplata.