(massima n. 1)
In tema di servitù prediali una questione di aggravamento di servitù in conseguenza di innovazioni, da risolvere in base all'art. 1067 citato, si configura soltanto nei limiti nei quali trattasi di aggravamento compatibile con la regolamentazione della servitù ricavabile dal titolo (o, in difetto, dai surrogatori criteri legali), mentre, ove risultino esclusi dal titolo quell'estensione o quel modo di esercizio del diritto gestito o preteso dal titolare del fondo dominante, non è più l'entità dell'aggravamento che ha rilievo, ma la carenza del titolo e, con essa, la mancanza dello ius in re aliena nella qualità e quantità invocate.