(massima n. 1)
Le innovazioni eseguite nel fondo servente con la riduzione dello spazio disponibile per l'esercizio di una servitù di passaggio pedonale e la modificazione del relativo tracciato originario non costituiscono fatti di spoglio del possesso della servitù quando, in concreto, non causano una diminuzione delle utilità che costituiscono il contenuto di quel diritto, non impediscono la soddisfazione di alcuna di quelle esigenze del fondo dominante che esso è destinato ad appagare e non incidono sulle modalità del suo esercizio rendendolo più difficile. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto ispirata a esatti principi di diritto la decisione del giudice del merito che ha escluso che la riduzione — da metri 4,50 a metri 1,50 — dell'ampiezza dello spazio destinato a passaggio pedonale e la modificazione — da rettilineo ad angolare — del tracciato del relativo percorso costituissero spoglio del possesso della servitù, non rendendone più incomodo l'esercizio, attese le condizioni disagevoli dell'originario passaggio).