(massima n. 1)
Quando la veduta, anziché sul piano terraneo, s'apra sul tetto del vicino, il titolare della relativa servitù non ha un diritto potiore, nel senso che quel tetto debba essere inaccessibile ed il proprietario del fondo servente non ha l'obbligo d'astenersi dall'accedere al tetto medesimo, né gli è fatto divieto di trasformarlo in lastrico solare, ancorché accessibile, purché tanto non comporti violazione del disposto dell'art. 907. Quindi se la veduta è sorta ad un'altezza inferiore a tre metri rispetto al contiguo e meno alto fabbricato del vicino, essa comporta che questi non possa elevare la sua fabbrica in aderenza ma non preclude di trasformare il tetto a tegole in un piano accessibile, non più elevato del precedente.