(massima n. 1)
In tema di servitù, le innovazioni al fondo dominante che non superino il limite oltre il quale esse sono vietate a norma dell'art. 1067 c.c., in quanto rendono pia gravosa la condizione del fondo servente rispetto a quanto era prevedibile al momento della loro costituzione, possono essere apportate senza alcun limite temporale rispetto all'epoca del sorgere della servitù, non ponendosi al riguardo alcuna questione di estinzione del relativo diritto per non uso, per impossibilità di uso o per venir meno dell'utilità, tenuto conto che la maggiore utilità tratta dalla servita per effetto dell'innovazione deve considerarsi già potenzialmente compresa nel titolo costitutivo della stessa, e che risulta quindi applicabile l'art. 1075 c.c. a norma del quale la servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.