(massima n. 1)
Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la copertura di una terrazza da cui si esercita la veduta stessa, in quanto la copertura, pur potendo consentire un uso più intenso e assiduo del diritto, non ne amplia il contenuto essenziale, perché lascia inalterati i limiti della inspectio e della prospectio sul fondo vicino.