(massima n. 1)
Il proprietario del fondo dominante non può consentire a terzi, senza il consenso del proprietario del fondo servente, l'utilizzazione delle opere e degli impianti da lui predisposti in tale fondo per l'esercizio della servitù perché tale utilizzazione non si risolve in un maggior uso della servitù, ammesso, ai sensi dell'art. 1067 c.c., fino a quando non aggrava la posizione del fondo servente, ma nell'esercizio, a vantaggio dei fondi dei terzi, di una nuova e diversa, servitù che il proprietario del fondo dominante, cui è consentito di usare la servitù solo a vantaggio del proprio fondo, non ha il potere di imporre neppure cedendo in tutto o in parte il suo diritto reale limitato (di servitù), che è, per sua natura, inalienabile senza la proprietà del fondo al quale serve (nella specie, il proprietario di un edificio dotato di una condotta che, attraversando il fondo confinante, si immetteva in un canale pubblico di scolo, aveva attribuito ad un terzo proprietario di un vicino fabbricato il diritto di innestare nella condotta i tubi di scarico del proprio immobile.