(massima n. 1)
L'obbligo di rispettare le distanze legali tra le costruzioni prescinde dalla dimostrazione, da parte del titolare del diritto dominicale leso, della sussistenza di un concreto pregiudizio della sua posizione giuridica, in quanto il legislatore (in relazione anche ad esigenze di sicurezza ed igiene) ha compiuto un'astratta e generale valutazione dell'illegittimità della violazione delle distanze stesse. Né può porsi un problema di interesse ad agire, questo essendo connaturato alla prospettazione, da parte del soggetto legittimato, di una lesione o sottoposizione a pericolo o discussione di un diritto.