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Articolo 672 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Omessa custodia e mal governo di animali

Dispositivo dell'art. 672 Codice Penale

Chiunque(1) lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti(2), o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

  1. 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
  2. 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone [2052].

Note

(1) Il comma 1 è stato depenalizzato dalla L. 689/81.
Il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo.
(2) Il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo. La pericolosità dell'animale non si presume, ma si desume da una serie di condizioni che li rendono pericolosi se non custoditi.

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati.

Spiegazione dell'art. 672 Codice Penale

La fattispecie contravvenzionale in esame è posta a tutela della pubblica sicurezza, in una fase prodromica alla creazione di una vera situazione di pericolo per le persone.

La norma disciplina tre autonome fattispecie.

Mentre al prima comma viene punita la condotta di chi lasci liberi, non custodisca con cautela o affidi a persona inesperta in qualsiasi luogo, animali pericolosi, il secondo comma punisce il la medesima condotta ma attuata in luoghi aperti.

Il terzo comma punisce invece il mero aizzamento dell'animale (anche di per sè non pericoloso), in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. Tale fattispecie rappresenta pertanto una ipotesi di reato di pericolo concreto, oggetto di adeguata valutazione da parte del giudice, mentre le altre fattispecie sono dei meri reati di pericolo astratto o presunto, in cui la legge qualifica come di per sè pericolosa l'inadeguata custodia di animali pericolosi.

Pericolosi per l'altrui incolumità devono ritenersi non soltanto gli animali in cui la ferocia è loro caratteristica naturale, ma anche quelli che, sebbene domestici, possono divenire pericolosi in determinati casi e determinate circostanze.

La sussistenza del reato non è esclusa dal fatto che il soggetto abbia ignorato la pericolosità dell'animale da lui posseduto; tale ignoranza è di per sé colpevole.


Massime relative all'art. 672 Codice Penale

Cass. pen. n. 13464/2019

In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle dovute cautele, non è sufficiente che l'animale sia tenuto in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a evitare che lo stesso possa sottrarsi alla custodia o al controllo.

Cass. pen. n. 34813/2010

In tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Cass. pen. n. 47141/2007

In tema di omessa custodia di animali, al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l'animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato la responsabilità dell'imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l'animale era facilmente scappato per un'apertura nella recinzione, ed aveva provocato un sinistro stradale)

Cass. pen. n. 7032/1999

In tema di omessa custodia di animali, tra i destinatari del precetto di cui all'art. 672 c.p. è innanzitutto, anche se non esclusivamente, il proprietario dell'animale pericoloso, il quale non è esonerato da responsabilità in caso di provvisoria assenza, che non implica di per sé né che egli abbia affidato la custodia o trasferito la detenzione ad altri né che questi, assunta tale relazione di fatto con l'animale, a tanto fosse idoneo e capace.

Cass. civ. n. 1840/1990

I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerarsi pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui all'art. 672 c.p. (omessa custodia e malgoverno di animali).

Cass. pen. n. 5845/1988

Al fine di escludere l'elemento di colpa, di cui all'art. 672, primo comma, c.p., rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un cane da guardia, non basta che l'animale pericoloso si trovi in luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi estranei. (Nella specie è stato precisato, altresì, che vertendosi in materia penale, è inconferente il richiamo all'art. 2052 c.c., in quanto non bisogna stabilire se l'imputato ha fornito la prova liberatoria richiesta da detta norma per vincere la presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ma soltanto accertare se sussiste o no il predetto elemento di colpa).

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D. G. chiede
lunedì 14/11/2022 - Friuli-Venezia
“Buongiorno, io e mia moglie siamo proprietari di un fondo agricolo intercluso e per recarci nella nostra proprietà dove teniamo un orto dobbiamo passare sul terreno del vicino, il quale a sua volta ha il diritto di passaggio sul mio terreno per accedere alla pubblica via.
Posso allegare una planimetria per meglio chiarire la situazione.
Il terreno del vicino è recintato e per accedervi c'è un cancello scorrevole, che un tempo era automatico mentre ora è manuale perché l'automatismo è rotto.
I relativi passaggi sono stati definiti anche da due scritture private con i precedenti proprietari.
L'attuale vicino, subentrato circa due anni fa, possiede due alani, oltre ad un cavallo, un pony e vari altri animali.
Gli alani sono normalmente tenuti chiusi in un recinto durante le mattinate, periodo nel quale più frequentemente ci rechiamo nel nostro terreno.
Durante i pomeriggi, o nei giorni festivi, capita però che uno dei due cani sia libero nel loro terreno che noi dobbiamo traversare.
Non sempre è possibile vedere dal cancello se l'alano sia libero o meno.

Capita di trovarci quindi improvvisamente davanti un cane grosso come un vitello che ringhia, finora non ci ha mai attaccati ma non è detto che non possa accadere.
Inoltre l'animale viene liberato anche durante la sera e la notte, impedendoci di fatto di accedere al nostro terreno se lo volessimo fare, magari durante l'estate, per goderci il fresco.

La domanda è questa: possiamo legalmente chiedere al vicino di tenere sempre il passaggio libero dai suoi animali, e non solo nelle mattinate?
In altre parole possiamo esercitare il nostro diritto di passaggio liberamente in qualsiasi momento del giorno o della notte senza dover ogni volta chiedere che il cane sia chiuso e senza rischiare di essere aggrediti da un cane potenzialmente letale?”
Consulenza legale i 21/11/2022
Sotto il profilo dell’esercizio della servitù, il secondo comma dell’art. 1067 del c.c. vieta al proprietario del fondo servente di “compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”. Lasciare liberi animali, peraltro pericolosi, ad avviso di chi scrive può essere considerato comportamento tale da rendere più incomodo il passaggio al proprietario del fondo servente.

D’altra parte, la condotta del vicino appare illegittima anche sotto altri profili.
Sempre da un punto di vista civilistico, l’art. 2052 del c.c. sancisce la responsabilità del proprietario di un animale per i danni cagionati dallo stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
Per altro verso, l’art. 672 del c.p. sanziona - anche se, oggi, solo con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258 - la condotta di “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti” (il relativo reato contravvenzionale è stato, infatti, depenalizzato).

L’omessa custodia dell’animale può essere, comunque, fonte di responsabilità penale, in particolare a titolo di lesioni personali colpose ex art. 590 del c.p.: “in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi” (così Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 27/06/2019, n. 31874).

In altri termini, nel nostro caso non viene in considerazione solo la questione del libero esercizio della servitù, ma la stessa tutela del diritto alla salute e all’incolumità personale.
Pertanto, chi ha diritto di esercitare il passaggio sul fondo servente può pretendere che gli animali vengano adeguatamente custoditi durante tutto l’arco del giorno e della notte, con le accortezze necessarie e idonee a scongiurare possibili “assalti”.