Cass. pen. n. 29538/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.
Cass. pen. n. 27050/2023
Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede.
Cass. pen. n. 25953/2022
Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto.
Cass. pen. n. 15604/2021
In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto.
Cass. pen. n. 37876/2020
Integra il reato di danneggiamento un imbrattamento esteso ed oscurante dei finestrini di un treno, atteso che la condotta, ostacolando la piena visibilità esterna, impedisce l'utilizzo del mezzo, stante il pericolo per la sicurezza del trasporto.
Cass. pen. n. 28847/2019
Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all'art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica.
Cass. pen. n. 25171/2019
Il reato di danneggiamento può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, a condizione che dal mancato compimento dell'azione doverosa scaturiscano le condizioni di fatto in grado di danneggiare il bene altrui e che l'agente consapevolmente ometta l'adozione delle iniziative doverose, rappresentandosi, altresì, che da ciò possano conseguire gli eventi tipici del delitto di cui all'art. 635 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di appello che aveva escluso il dolo del reato - contestato al sindaco di un comune ed al responsabile del procedimento per mancata adozione delle misure idonee a garantire il regolare funzionamento di un depuratore, con conseguente danneggiamento dei fondi delle parti civili – in considerazione delle plurime iniziative adottate dagli imputati, cui non poteva farsi carico di valutare l'adeguatezza e la concreta idoneità degli interventi sul piano tecnico, ascrivibili al terzo esecutore dei lavori).
Cass. pen. n. 39919/2018
In tema di danneggiamento, non sussiste continuità normativa tra le previgenti fattispecie aggravate di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen., e la nuova fattispecie di danneggiamento posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in precedenza non ricompresa tra quelle penalmente sanzionate. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nel caso in cui, prima della modifica dell'art. 635 cod. pen., vi sia stato un danneggiamento semplice compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, il giudice di merito è tenuto a verificare la regolare presentazione di querela da parte del soggetto titolato).
Cass. pen. n. 8634/2018
Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto.
Cass. pen. n. 51438/2017
Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto.
Cass. pen. n. 28360/2017
In tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato - che aveva eccepito la mancata contestazione della circostanza aggravante dell'art. 625, comma, n. 7, cod. pen. - avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale, con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci).
Cass. pen. n. 19447/2016
Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. in quello di tentate lesioni personali, aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, in relazione alla condotta di un'imputata che, gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa, era riuscita a colpire la vittima sul petto, danneggiandole la giacca)
Cass. pen. n. 15460/2016
In tema di danneggiamento - poiché il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, prevede a carico dell'imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" è più favorevole di quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", per cui, assolto in primo grado l'imputato con la prima formula, il giudice dell'appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di "reformatio in peius".
Cass. pen. n. 47705/2014
In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all'art. 635 cod. pen. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile - sebbene riparabile ad opera dell'uomo - e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico.
Cass. pen. n. 38574/2014
Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della 'res aliena', il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento).
Cass. pen. n. 29578/2014
In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona è configurabile solo se vi sia un nesso strumentale che ricolleghi l'azione di danneggiamento e la condotta violenta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. la mera contestazione del reato di lesioni personali come commesso "nelle medesime circostanze di cui al capo che precede").
Cass. pen. n. 32797/2013
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci).
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L'elemento psicologico del reato di danneggiamento al sistema superficiale delle acque può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate, dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall'omessa adozione dei necessari interventi riparatori.
Cass. pen. n. 2713/2012
Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 635, secondo comma, n. 5, c.p. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice.
Cass. pen. n. 36153/2011
Integra il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) l'immutazione del colore e della consistenza della sabbia di una spiaggia, in quanto determinante un pregiudizio al suo valore paesaggistico, a seguito della perdita di caratteristiche costituenti componenti essenziali di detto valore.
Cass. pen. n. 9343/2011
Si ha «deterioramento», che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto di danneggiamento nell'illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali).
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Il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un "post factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, e quindi l'inizio della decorrenza della prescrizione, fino all'ultima immissione).
Cass. pen. n. 7980/2011
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la "ratio" dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).
Cass. pen. n. 44331/2010
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. (La Corte ha precisato che tanto non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi).
Cass. pen. n. 41391/2010
Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato.
Cass. pen. n. 37889/2010
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 3 c.p., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a uso pubblico esposte alla pubblica fede), lo sfondamento della vetrata di un bar in presenza del suo titolare, in quanto tale aggravante non è configurabile qualora la cosa sia custodita in modo diretto e continuo dal proprietario del bene. (La Corte ha altresì rilevato che, al riguardo, non assume rilievo il comportamento dell'agente che, a seguito di mossa repentina, riesca ugualmente a danneggiare la cosa custodita, in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l'evento).
Cass. pen. n. 23550/2009
Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. (Fattispecie relativa al danneggiamento del citofono di uno stabile).
Cass. pen. n. 5534/2009
In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona non è configurabile qualora manchi la contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta e quando non vi sia alcun nesso strumentale che ricolleghi l'una e l'altra.
Cass. pen. n. 2768/2009
Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento.
Cass. pen. n. 26823/2008
Integra l'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3 c.p. il danneggiamento di una pensilina destinata agli utenti del servizio di pubblico trasporto, con la conseguenza che il reato è procedibile di ufficio.
Cass. pen. n. 6376/2008
Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe, quale reato complesso, il solo delitto di percosse, non anche quello di lesioni personali che conserva la sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell'ulteriore evento costituito dallo stato morboso procurato alla persona offesa.
Cass. pen. n. 3561/2008
Integra l'aggravante di cui all'art. 635, comma primo, n. 3 (danneggiamento aggravato su edificio destinato all'esercizio di un culto), il danneggiamento della finestra di una sagrestia, la quale, essendo luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stessa luogo di culto; inoltre, il concetto di edificio di cui al predetto art. 635, comma primo, n. 3 c.p. abbraccia l'intero immobile e, pertanto, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.
Cass. pen. n. 43738/2007
È procedibile d'ufficio il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario, posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni.
Cass. pen. n. 35255/2007
Integra il reato di cui all'art. 635, comma secondo, c.p. la condotta di chi abbia danneggiato la tabella di indicazione dell'ubicazione di un campeggio, che costituisce cosa esposta per destinazione (o per consuetudine o per pubblica utilità) alla pubblica fede, a nulla rilevando in contrario che il campeggio sia, al momento della condotta, chiuso.
Cass. pen. n. 15102/2007
Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare. (La Corte ha precisato che resta estranea all'elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di «riordino della zona» in capo al direttore dei lavori di un'impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona sottoposta a vincolo ambientale, forestale ed idraulico, con il compimento di opere di trasformazione urbanistica — realizzazione di una pista di accesso, taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto, rilevanti sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di accesso ad un torrente —, e che, in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell'area boschiva, il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un'azione violenta, perché non accettata dalla persona offesa).
Cass. pen. n. 45877/2005
In tema di reato di danneggiamento, per l'affermazione, sia pure in sede cautelare, della sussistenza del fatto-reato oggetto dell'imputazione provvisoria, non è sufficiente il mero dato oggettivo dell'interferenza sui segnali irradiati da altra emittente nella stessa zona di frequenza, perché esso può essere effetto di una molteplicità di fattori specie quando le interferenze si abbiano a verificare in una cosiddetta «zona di confine» tra diverse emittenze; occorre infatti la verifica dell'elemento psicologico, che consiste nella coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui, e cioè, nella specie, nella volontà e nella consapevolezza di danneggiare l'energia prodotta dalle onde radioelettriche di altra emittente.
Cass. pen. n. 4229/2005
Integra il reato di danneggiamento la distruzione di un bene ovvero il deterioramento che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale della cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato nel caso di sradicamento dal terreno, in cui erano stati infissi, di una serie di paletti).
Cass. pen. n. 28153/2004
Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la cosiddetta «piattaforma continentale», rientrano tra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 c.p. in quanto, pur qualificabili come res communis omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio, ai sensi degli artt. 635, comma secondo, n. 3, e 625, n. 7 c.p., nell'esercizio di attività di pesca con motobarca munita di rastrello in area lagunare diversa da quella consentita).
Cass. pen. n. 25707/2004
Integra il reato di cui all'art. 23 D.P.R. 29 marzo 1973, che punisce, ai sensi dell'art. 635, n. 3 c.p. chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni ed alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti, la condotta di utilizzazione abusiva del servizio telefonico, tramite la clonazione di numeri telefonici di utenti ignari, per inserirsi in un servizio auditel, attraverso trasmettitori non consentiti.
Cass. pen. n. 9556/2004
Integra gli estremi del reato di danneggiamento l'utilizzazione di una attrezzatura, nella specie «draga vibrante» in maniera difforme da quella prevista nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento nell'utilizzazione per la pesca di una «draga vibrante» al di fuori delle zone consentite, diverse da quelle di basso fondale ove invece è stata impiegata).
Cass. pen. n. 2889/2004
Il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, secondo comma n. 3, c.p. può avere ad oggetto sia le cose mobili che le immobili, poiché l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p.
Cass. pen. n. 49382/2003
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la ratio dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).
Cass. pen. n. 47672/2003
In tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore dell'immobile e del convivente del proprietario dell'immobile).
Cass. pen. n. 43899/2003
La distruzione della vegetazione spontanea di un fondale marino, conseguente all'abusivo esercizio della pesca a strascico, dà luogo alla configurabilità del reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma secondo, n. 3, c.p.), comportando la riduzione, se non la totale eliminazione, dell'attitudine del fondale stesso ad assolvere alla sua naturale funzione di habitat della fauna ittica.
Cass. pen. n. 36366/2003
Sussiste il reato di cui all'art. 635 c.p. quando l'azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d'ingresso che consentiva l'accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento).
Cass. pen. n. 36302/2003
In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato.
Cass. pen. n. 5134/2000
In tema di danneggiamento, il reato (art. 635 c.p.) sussiste — con riferimento all'elemento materiale — qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la conoscenza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di «migliorare la cosa», cioè, di «abbattere per ricostruire» nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame).
Cass. pen. n. 13400/1998
In tema di danneggiamento, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, c.p., non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta. (Nella specie, il danneggiamento era consistito nel taglio di rami di alcuni alberi di fico).
Cass. pen. n. 76/1990
In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale di cui all'art. 635 cpv. n. 1 del c.p. è configurabile quando la condotta minacciosa sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, caratterizzandolo con maggiore pericolosità, senza che sia necessaria una relazione teleologica tra la condotta criminosa in esame ed il danneggiamento; la ratio dell'aggravamento della pena s'identifica pertanto nella maggiore pericolosità dimostrata nell'esecuzione del reato di danneggiamento.
Cass. pen. n. 10202/1988
I segnali radioelettrici destinati ad essere recepiti, via etere, sotto forma di immagini e suoni televisivi, costituiscono una energia avente valore economico, e come tale destinataria della tutela giuridica di cui all'art. 635 c.p. (Applicazione del principio in un caso in cui l'agente aveva deliberatamente reso inservibile il segnale originario di una emittente).
Cass. pen. n. 4791/1988
Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635 cpv. n. 1 c.p. occorre che la violenza o la minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato fine di danneggiare, bensì con l'intento di costringere il soggetto passivo alla consegna della cosa da lui detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o minaccia, non essendo contestuali al danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata.
Cass. pen. n. 4102/1987
In caso di inquinamento di falde acquifere profonde costituenti risorse idriche pubbliche a cui chiunque può attingere mediante la costruzione di pozzi artesiani è ravvisabile il reato di danneggiamento, aggravato in considerazione della destinazione pubblica dell'acqua.
Cass. pen. n. 2202/1987
Sussiste l'elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma del dolo eventuale, nell'ipotesi in cui l'agente, mediante un colpo violento al viso, cagioni a taluno non solo lesioni personali, ma anche la rottura degli occhiali. Infatti, tale forma di dolo si configura quando l'agente si sia rappresentato, come probabile o possibile, anche un evento diverso da quello voluto e, ciò nonostante, abbia agito ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi. Ne deriva che, in tal caso, non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 83 c.p. (evento diverso da quello voluto dall'agente), in quanto l'ipotesi di responsabilità per colpa è configurabile allorquando l'evento diverso, anche se preveduto, non è voluto dall'agente.
Cass. pen. n. 13606/1986
L'effrazione e il deterioramento delle porte di accesso dei cinematografi integrano il reato di danneggiamento perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 635 c.p., poiché tali porte di accesso sono cose destinate a pubblica difesa, art. 635, secondo comma, n. 3 in relazione all'art. 625, n. 7, c.p., in quanto predisposte a difesa di pericoli per la incolumità delle persone (uscita di sicurezza) né importa che abbiano anche altra funzione (accesso alla sala) e che, come nella specie, al momento del fatto avessero altra destinazione (impedire l'accesso).
Cass. pen. n. 8088/1986
La serranda, la vetrina, la mostra di un locale in luogo pubblico o aperto al pubblico, che vengano danneggiate dalla condotta antigiuridica di terzi sono oggetto dell'art. 625, n. 7, c.p. tenuto conto della specifica destinazione di esse, per cui, in detta ipotesi, deve ritenersi sussistente il delitto di danneggiamento aggravato.
Cass. pen. n. 5908/1986
In tema di evasione, l'effrazione di cui al secondo comma dell'art. 385 c.p., non si identifica con il contenuto obiettivo del delitto di danneggiamento essendo, a differenza di questo, limitata e circoscritta ai fatti di violenza commessi sui mezzi materiali appositamente destinati o anche contingentemente impiegati, ad assicurare la custodia delle persone in stato di detenzione (mura, porte ecc.) per cui il danneggiamento di altri oggetti non costituisce effrazione nel senso dell'aggravante, ma separato delitto previsto dall'art. 635 c.p.
Cass. pen. n. 5560/1986
Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. (Nella fattispecie questa corte ha ritenuto che l'esplosione di alcuni colpi di fucile contro l'abitazione del soggetto passivo non realizza un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati quali quelli previsti dagli artt. 612 e 635, secondo comma, n. 1, c.p., ma soltanto un concorso apparente di norme, in cui più disposizioni sembrano adattarsi ad uno stesso fatto, ma una soltanto è quella applicabile, dal momento che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie dell'art. 612 sono contenuti in quella dell'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., la quale a sua volta contiene in più l'elemento specializzante rappresentato dalla condotta tipica del danneggiamento semplice).
Cass. pen. n. 4126/1986
Ai fini dell'ipotesi aggravata del delitto di danneggiamento, deve intendersi edificio pubblico quello che — indipendentemente dal soggetto pubblico o privato che ne sia il proprietario — sia sede di un ufficio pubblico. (Nella specie: delegazione commerciale dell'Urss).
Cass. pen. n. 5849/1985
Il reato di danneggiamento può essere ravvisato anche nel cambiamento di destinazione pubblica del bene, per l'edificazione su di esso di un'opera illegittima.
Cass. pen. n. 2386/1985
L'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il fatto sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di provocare danno, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso. (Nella fattispecie si è ritenuto che esattamente la corte di merito abbia ravvisato il dolo eventuale del delitto di danneggiamento nel fatto di un imputato che, tentando di sfuggire in auto ai carabinieri, aveva danneggiato dei veicoli parcheggiati sulla pubblica via escludendo la colpa con previsione dell'evento configurabile quando l'evento si presenti come possibile e probabile, ma non sia dall'autore né voluto né considerato di sicuro accadimento).
Cass. pen. n. 2554/1983
Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno cagionato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza. (Fattispecie relativa a recisione di filo di ferro che legava un cancello a un paletto).
Cass. pen. n. 11380/1982
In tema di reato di danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento della cosa costituisce «deterioramento», qualora la restituzione della res in pristino stato non sia agevole. (Nella specie è stato ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 635 c.p., poiché la vernice a spruzzo, con la quale era stata imbrattata una saracinesca, era indelebile).
Cass. pen. n. 11278/1981
Costituisce danneggiamento aggravato dell'alveo di un fiume l'estrazione, dopo la sospensione del relativo provvedimento di autorizzazione, di materiali da fondi privati confinanti con l'alveo demaniale poiché è possibile modificare le caratteristiche del corso d'acqua operando sui terreni limitrofi.
Cass. pen. n. 5657/1981
Il delitto di danneggiamento può avere per oggetto cose mobili o immobili, anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 635 comma secondo, n. 3 c.p. in riferimento all'art. 625 n. 7; tale riferimento, infatti, vuol solo significare che si tratta di una aggravante comune ai due reati di danneggiamento e di furto, ma non limita l'applicazione dell'aggravante al solo danneggiamento delle cose mobili.
Cass. pen. n. 2992/1981
Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635 n. 5 c.p. occorre che le piante oggetto del danneggiamento siano state poste in opera dall'uomo e siano fruttifere, escludendosi le vegetazioni spontanee, a meno che le stesse non siano parte integrante di un bosco, di una selva o di una foresta.
Cass. pen. n. 9958/1980
Nel caso in cui la violenza alla persona o la minaccia non siano estranee o successive alla consumazione del reato di danneggiamento, ma poste in essere con la condotta prevista dall'art. 635 c.p., è configurabile il reato di danneggiamento aggravato, a norma del citato art. 635, comma secondo, n. 1 c.p. e non già il concorso del reato di violenza privata con quello di danneggiamento non aggravato.