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Articolo 635 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Danneggiamento

Dispositivo dell'art. 635 Codice Penale

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [624] o immobili altrui(1)(2)(3) con violenza alla persona o con minaccia(4) ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni(5).

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625[508](6)(7)(8);

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento [508];

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583 quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata(13).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro(9).

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna(10).

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità(11)(12).

Note

(1) Le condotte descritte sono alternative, tuttavia la loro eventuale compresenza comporta comunque la persecuzione di un unico reato.
(2) Il reato richiede che si produca un danno ad un bene mobile o immobile altrui, anche parziale, tuttavia non irrilevante, dovendosi infatti escludere la consumazione del reato quando il danno è talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.
(3) Articolo modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
(4) La violenza o la minaccia possono presentarsi in qualsiasi fase dell'azione delittuosa, quindi non è necessario che siano usate come mezzo atto a commettere il delitto, ma è sufficiente che si affianchino ad esso.
(5) Tale primo comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.
(6) Le parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate» sono state soppresse dall'art. 5, comma 1 della L. 9 marzo 2022, n. 22.
(7) Il presente numero è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. a) della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(8) Comunemente si ritiene che il richiamo al n. 7 dell'art. 625 riguardi sia le cose mobili sia le cose immobili destinate a pubblica utilità e a pubblico servizio.
(9) Il terzo comma è stato inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53, ed è stato modificato dall'art. 3, comma 1 della L. 22 gennaio 2024, n. 6.
(10) Tale comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
Tale quarto comma è stato inoltre modificato dall'art. 7 comma 1 lett. d) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.
(11) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
(12) Il comma 5 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.
Il D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
(13) Comma introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137.

Ratio Legis

Viene qui apprestata tutela all'inviolabilità e integrità del patrimonio sia mobiliare che immobiliare, potenzialmente minacciati da condotte pregiudicanti la sostanza o l'uso.

Spiegazione dell'art. 635 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione sia alle cose mobili che immobili.

La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043 c.c.), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno (che nel delitto in esame deve necessariamente essere una cosa) e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa.

Ad essere incriminata è la condotta di chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui.

Nonostante a formulazione letterale della norma induca a pensare ad una ipotesi di reato a forma vincolata, è stato proposto un orientamento favorevole ad una interpretazione nel senso di reato a forma libera, potendosi in tal modo far rientrare anche condotte omissive.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Non è invece necessario lo specifico fine di nuocere.

L'articolo prevede una serie di circostanze aggravanti specifiche del delitto di danneggiamento, giustificate dal maggior disvalore penale della condotta, al cui riconoscimento consegue il divieto per il giudice di concede la sospensione condizionale della pena,se il colpevole non elimini le conseguenze dannose della condotta o si opponga alla prestazione di attività lavorativa in favore della collettività.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto di danneggiamento punisce chi, volontariamente, disperda, deteriori o renda inservibile, in tutto o in parte, una cosa mobile o immobile altrui, ricorrendo all’uso della violenza alla persona o della minaccia, oppure durante il compimento del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ex art. 331 del c.p.

La condotta tipica può, dunque, consistere, alternativamente, nel distruggere, disperdere, deteriorare o rendere inservibile l’altrui cosa mobile o immobile, attraverso l’uso della violenza sulla persona o della minaccia, oppure in occasione del compimento del delitto ex art. 331 del c.p.
“Distruggere” significa, innanzitutto, provocare l’annientamento di una cosa nella sua funzione strumentale al soddisfacimento di bisogni umani, materiali o spirituali. Vi rientrano la demolizione, la rottura, nonché lo scasso di una cosa.
Il “disperdere” una cosa consiste, invece, nel farla uscire dalla disponibilità del soggetto che ne sia titolare, in modo tale che egli non sia più in grado di recuperarla o, comunque, che la possa recuperare soltanto con una notevole difficoltà.
Il “deteriorare” consiste, poi, nel provocare una diminuzione della funzione strumentale di una cosa, la quale, pur rimanendo nella disponibilità del titolare, è interessata da una diminuzione del suo valore o del suo livello di utilizzabilità. Si pensi, ad esempio, all’imbrattamento ineliminabile di un dipinto.
“Rendere inservibile”, in tutto o in parte, una cosa, significa renderla inidonea, completamente o soltanto parzialmente, a svolgere la propria funzione per un tempo giuridicamente apprezzabile, senza, però, distruggerla, disperderla o deteriorarla.

Si tratta, peraltro, di un reato a forma libera, posto che è indifferente quali mezzi vengano utilizzati dall’agente, purché non diano luogo ad un titolo di reato diverso.

Non è, per giunta, escluso che la condotta possa consistere anche in un'omissione. Si pensi, ad esempio, a quando, dall’astensione volontaria dal fare quanto sarebbe doveroso, deriva la distruzione o la dispersione di una cosa mobile o immobile altrui.

Ai sensi del secondo comma, è punito con la stessa pena anche chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili: edifici pubblici o destinati ad un uso pubblico, oppure all'esercizio di un culto; cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate; immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento siano in corso o risultino ultimati, oppure un’altra delle cose indicate nel numero 7 dell'art. 625 del c.p.; opere destinate all'irrigazione; piante da frutto, boschi, selve, o vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature o impianti sportivi, al fine specifico di interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalla cosa mobile o immobile altrui su cui ricade la condotta criminosa. Si considera “altrui” la cosa di cui è proprietaria una persona diversa dall’agente. Ciò significa che il delitto di danneggiamento può essere commesso anche dal possessore non proprietario, oppure da chi ha un diritto reale sulla cosa senza, però, esserne il proprietario. Lo stesso non può, però, essere posto in essere dal proprietario della cosa medesima, il quale potrà, tutt’al più, essere punito per un diverso titolo di reato, qualora ne ricorrano i presupposti.

Essendo, tuttavia, necessario che la cosa su cui ricade la condotta criminosa sia di proprietà di qualcuno, non si può avere un danneggiamento delle res nullius o delle res derelictae, essendo esse abbandonate e, quindi, prive di un proprietario. Al contrario, si può avere un danneggiamento di res deperditae, essendo, pur sempre, di proprietà di qualcuno.
Per quanto riguarda le cose comuni, esse, se infungibili, possono essere danneggiate anche dal comproprietario, in quanto danneggiando la cosa propria danneggia anche quella altrui. Qualora, però, esse siano fungibili, il proprietario può commettere un danneggiamento nei loro confronti soltanto nel caso in cui arrechi un danno anche alla quota altrui.

Considerato, poi, che oggetto materiale del danneggiamento può essere soltanto una cosa altrui, mobile o immobile, intesa in senso naturale, non è idonea ad integrare il delitto in esame la condotta che ricada su un diritto.

Inoltre, alla luce del fatto che l'energia elettrica è espressamente considerata una cosa mobile, ai sensi del comma 2 dell’art. 624 del c.p., anch’essa può costituire oggetto del delitto di danneggiamento.

Il momento consumativo del delitto in esame coincide con l’avverarsi del suo evento tipico, il quale può consistere, tassativamente, nella distruzione, nella dispersione, nel deterioramento o nell’inservibilità, totale o parziale, dell’altrui cosa mobile o immobile.

È ammesso il tentativo quando l’agente, pur avendo compiuto degli atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare l’evento tipico, non sia riuscito a produrlo per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Qualora il danneggiamento sia previsto come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato, trova applicazione la figura del reato complesso, ai sensi dell’art. 84 del c.p. Se, però, la condotta dell’agente porta alla realizzazione di un reato più grave, quale la devastazione, ex art. 419 del c.p., si è di fronte ad un reato progressivo ed è applicabile la sola fattispecie più grave, in cui risulta, dunque, assorbito il danneggiamento.

Ai fini dell’integrazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, facendo uso di violenza alla persona o di minaccia, oppure durante il compimento del delitto di cui all’art. 331 del c.p. Qualora, però, ricorra l’ipotesi prevista dal n. 4 del comma 2, il legislatore richiede la sussistenza del dolo specifico, essendo necessario che il soggetto attivo abbia agito al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Il reato di danneggiamento risulta aggravato, ai sensi del comma 3, qualora l’agente abbia posto in essere la condotta criminosa tipica in occasione di manifestazioni che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento rende procedibile a querela di parte il delitto di danneggiamento, limitatamente all’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 635 (fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia).


Mentre nel primo comma viene in rilievo un’offesa di natura spiccatamente patrimoniale e privatistica, oltre che personale (violenza/minaccia), nei successivi commi dell’art. 635 c.p. vengono in rilievo ipotesi di danneggiamento di beni pubblici o, comunque, di interesse o utilità pubblica.


Di qui l’opportunità di conservare la procedibilità d’ufficio in tali casi.
La procedibilità d’ufficio resta altresì ferma, nei casi previsti dal primo comma, quando la persona offesa è incapace per età o per infermità, nonché nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 c.p. (interruzione di un pubblico servizio). In tale ultima ipotesi il fatto di reato si colloca nel contesto di una dimensione pubblicistica che giustifica la procedibilità d’ufficio, prevista anche per il concorrente delitto di interruzione di pubblico servizio.

Massime relative all'art. 635 Codice Penale

Cass. pen. n. 29538/2023

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione.

Cass. pen. n. 27050/2023

Non integra il delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede.

Cass. pen. n. 25953/2022

Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto.

Cass. pen. n. 15604/2021

In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. qualora l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilità del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi l'accidentale presenza del medesimo al momento della commissione del fatto.

Cass. pen. n. 37876/2020

Integra il reato di danneggiamento un imbrattamento esteso ed oscurante dei finestrini di un treno, atteso che la condotta, ostacolando la piena visibilità esterna, impedisce l'utilizzo del mezzo, stante il pericolo per la sicurezza del trasporto.

Cass. pen. n. 28847/2019

Il delitto di danneggiamento con violenza alla persona, come riformulato dall'art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, assorbe quello di cui all'art. 581 cod. pen., in quanto le percosse, consistendo in atti di violenza che non determinano effetti morbosi ma solo sensazioni dolorifiche, integrano un elemento costitutivo del primo delitto, rilevando come modalità della condotta tipica.

Cass. pen. n. 25171/2019

Il reato di danneggiamento può essere realizzato anche mediante una condotta omissiva, a condizione che dal mancato compimento dell'azione doverosa scaturiscano le condizioni di fatto in grado di danneggiare il bene altrui e che l'agente consapevolmente ometta l'adozione delle iniziative doverose, rappresentandosi, altresì, che da ciò possano conseguire gli eventi tipici del delitto di cui all'art. 635 cod. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di appello che aveva escluso il dolo del reato - contestato al sindaco di un comune ed al responsabile del procedimento per mancata adozione delle misure idonee a garantire il regolare funzionamento di un depuratore, con conseguente danneggiamento dei fondi delle parti civili – in considerazione delle plurime iniziative adottate dagli imputati, cui non poteva farsi carico di valutare l'adeguatezza e la concreta idoneità degli interventi sul piano tecnico, ascrivibili al terzo esecutore dei lavori).

Cass. pen. n. 39919/2018

In tema di danneggiamento, non sussiste continuità normativa tra le previgenti fattispecie aggravate di cui all'art. 635, comma secondo, cod. pen., e la nuova fattispecie di danneggiamento posto in essere in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, in precedenza non ricompresa tra quelle penalmente sanzionate. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che nel caso in cui, prima della modifica dell'art. 635 cod. pen., vi sia stato un danneggiamento semplice compiuto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, il giudice di merito è tenuto a verificare la regolare presentazione di querela da parte del soggetto titolato).

Cass. pen. n. 8634/2018

Integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto.

Cass. pen. n. 51438/2017

Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto.

Cass. pen. n. 28360/2017

In tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato - che aveva eccepito la mancata contestazione della circostanza aggravante dell'art. 625, comma, n. 7, cod. pen. - avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale, con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci).

Cass. pen. n. 19447/2016

Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona è assorbito in quello di lesioni personali aggravate quando il danneggiamento costituisce parte della progressione degli atti finalizzati a provocare le lesioni alla persona offesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto assorbito il delitto di cui all'art. 635, comma secondo n. 1, cod. pen. in quello di tentate lesioni personali, aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere, in relazione alla condotta di un'imputata che, gettando una torcia illuminata accesa in direzione della persona offesa, era riuscita a colpire la vittima sul petto, danneggiandole la giacca)

Cass. pen. n. 15460/2016

In tema di danneggiamento - poiché il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, prevede a carico dell'imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" è più favorevole di quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", per cui, assolto in primo grado l'imputato con la prima formula, il giudice dell'appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di "reformatio in peius".

Cass. pen. n. 47705/2014

In tema di danneggiamento, integra il reato di cui all'art. 635 cod. pen. la forzatura di una serratura, in quanto arreca alla cosa un danno di natura irreversibile - sebbene riparabile ad opera dell'uomo - e una modificazione funzionale e strutturale, non irrilevante neppure sotto il profilo economico.

Cass. pen. n. 38574/2014

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della 'res aliena', il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile. (Fattispecie di alterazione dello stato dei luoghi in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento).

Cass. pen. n. 29578/2014

In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona è configurabile solo se vi sia un nesso strumentale che ricolleghi l'azione di danneggiamento e la condotta violenta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen. la mera contestazione del reato di lesioni personali come commesso "nelle medesime circostanze di cui al capo che precede").

Cass. pen. n. 32797/2013

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci).

L'elemento psicologico del reato di danneggiamento al sistema superficiale delle acque può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate, dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall'omessa adozione dei necessari interventi riparatori.

Cass. pen. n. 2713/2012

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art 635, secondo comma, n. 5, c.p. occorre la concorrenza di due requisiti: la natura fruttifera delle piante danneggiate e la pluralità delle stesse, ricorrendo altrimenti la fattispecie del danneggiamento semplice.

Cass. pen. n. 36153/2011

Integra il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) l'immutazione del colore e della consistenza della sabbia di una spiaggia, in quanto determinante un pregiudizio al suo valore paesaggistico, a seguito della perdita di caratteristiche costituenti componenti essenziali di detto valore.

Cass. pen. n. 9343/2011

Si ha «deterioramento», che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la sussistenza del delitto di danneggiamento nell'illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume, che ne aveva cagionato il deterioramento, rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali).

Il termine di prescrizione del reato di danneggiamento, che pure ha natura di reato istantaneo, ha inizio, nel caso in cui le condotte che lo integrano siano frutto non di un unico atto bensì della ripetizione di condotte lesive, dalla commissione dell'ultima condotta, configurandosi nella specie come reato a consumazione prolungata o a condotta frazionata. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un "post factum" penalmente irrilevante, né singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, e quindi l'inizio della decorrenza della prescrizione, fino all'ultima immissione).

Cass. pen. n. 7980/2011

In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, comma secondo, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la "ratio" dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).

Cass. pen. n. 44331/2010

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un esercizio commerciale, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. (La Corte ha precisato che tanto non trova riscontro quando l'effrazione riguardi la porta d'ingresso di un locale appartenente ad un privato, la quale si presume garantita dal controllo del proprietario o, comunque, dalle sue caratteristiche intrinseche, preordinate ad assicurarne l'inviolabilità da parte di terzi).

Cass. pen. n. 41391/2010

Il diritto di querela per il reato di danneggiamento spetta anche al legittimo detentore del bene danneggiato.

Cass. pen. n. 37889/2010

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato ex art. 635, comma secondo, n. 3 c.p., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a uso pubblico esposte alla pubblica fede), lo sfondamento della vetrata di un bar in presenza del suo titolare, in quanto tale aggravante non è configurabile qualora la cosa sia custodita in modo diretto e continuo dal proprietario del bene. (La Corte ha altresì rilevato che, al riguardo, non assume rilievo il comportamento dell'agente che, a seguito di mossa repentina, riesca ugualmente a danneggiare la cosa custodita, in quanto deve presumersi, salvo prova contraria, che il proprietario, esercitando la custodia in modo diretto e continuo, sia in grado, usando tutti gli accorgimenti e la diligenza del caso, di impedire l'evento).

Cass. pen. n. 23550/2009

Il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato. (Fattispecie relativa al danneggiamento del citofono di uno stabile).

Cass. pen. n. 5534/2009

In tema di danneggiamento, la circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona non è configurabile qualora manchi la contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta e quando non vi sia alcun nesso strumentale che ricolleghi l'una e l'altra.

Cass. pen. n. 2768/2009

Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento.

Cass. pen. n. 26823/2008

Integra l'ipotesi di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3 c.p. il danneggiamento di una pensilina destinata agli utenti del servizio di pubblico trasporto, con la conseguenza che il reato è procedibile di ufficio.

Cass. pen. n. 6376/2008

Il delitto di danneggiamento aggravato dall'essere il fatto commesso con violenza alla persona assorbe, quale reato complesso, il solo delitto di percosse, non anche quello di lesioni personali che conserva la sua autonomia in quanto determina il verificarsi dell'ulteriore evento costituito dallo stato morboso procurato alla persona offesa.

Cass. pen. n. 3561/2008

Integra l'aggravante di cui all'art. 635, comma primo, n. 3 (danneggiamento aggravato su edificio destinato all'esercizio di un culto), il danneggiamento della finestra di una sagrestia, la quale, essendo luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stessa luogo di culto; inoltre, il concetto di edificio di cui al predetto art. 635, comma primo, n. 3 c.p. abbraccia l'intero immobile e, pertanto, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.

Cass. pen. n. 43738/2007

È procedibile d'ufficio il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario, posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni.

Cass. pen. n. 35255/2007

Integra il reato di cui all'art. 635, comma secondo, c.p. la condotta di chi abbia danneggiato la tabella di indicazione dell'ubicazione di un campeggio, che costituisce cosa esposta per destinazione (o per consuetudine o per pubblica utilità) alla pubblica fede, a nulla rilevando in contrario che il campeggio sia, al momento della condotta, chiuso.

Cass. pen. n. 15102/2007

Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare. (La Corte ha precisato che resta estranea all'elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di «riordino della zona» in capo al direttore dei lavori di un'impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona sottoposta a vincolo ambientale, forestale ed idraulico, con il compimento di opere di trasformazione urbanistica — realizzazione di una pista di accesso, taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto, rilevanti sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di accesso ad un torrente —, e che, in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell'area boschiva, il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un'azione violenta, perché non accettata dalla persona offesa).

Cass. pen. n. 45877/2005

In tema di reato di danneggiamento, per l'affermazione, sia pure in sede cautelare, della sussistenza del fatto-reato oggetto dell'imputazione provvisoria, non è sufficiente il mero dato oggettivo dell'interferenza sui segnali irradiati da altra emittente nella stessa zona di frequenza, perché esso può essere effetto di una molteplicità di fattori specie quando le interferenze si abbiano a verificare in una cosiddetta «zona di confine» tra diverse emittenze; occorre infatti la verifica dell'elemento psicologico, che consiste nella coscienza e volontà di distruggere o deteriorare la cosa altrui, e cioè, nella specie, nella volontà e nella consapevolezza di danneggiare l'energia prodotta dalle onde radioelettriche di altra emittente.

Cass. pen. n. 4229/2005

Integra il reato di danneggiamento la distruzione di un bene ovvero il deterioramento che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale della cosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato nel caso di sradicamento dal terreno, in cui erano stati infissi, di una serie di paletti).

Cass. pen. n. 28153/2004

Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la cosiddetta «piattaforma continentale», rientrano tra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 c.p. in quanto, pur qualificabili come res communis omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio, ai sensi degli artt. 635, comma secondo, n. 3, e 625, n. 7 c.p., nell'esercizio di attività di pesca con motobarca munita di rastrello in area lagunare diversa da quella consentita).

Cass. pen. n. 25707/2004

Integra il reato di cui all'art. 23 D.P.R. 29 marzo 1973, che punisce, ai sensi dell'art. 635, n. 3 c.p. chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni ed alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti, la condotta di utilizzazione abusiva del servizio telefonico, tramite la clonazione di numeri telefonici di utenti ignari, per inserirsi in un servizio auditel, attraverso trasmettitori non consentiti.

Cass. pen. n. 9556/2004

Integra gli estremi del reato di danneggiamento l'utilizzazione di una attrezzatura, nella specie «draga vibrante» in maniera difforme da quella prevista nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento nell'utilizzazione per la pesca di una «draga vibrante» al di fuori delle zone consentite, diverse da quelle di basso fondale ove invece è stata impiegata).

Cass. pen. n. 2889/2004

Il reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635, secondo comma n. 3, c.p. può avere ad oggetto sia le cose mobili che le immobili, poiché l'ambito di applicazione della norma ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 c.p.

Cass. pen. n. 49382/2003

In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia (art. 635, secondo comma, n. 1, c.p.) sussiste in ogni caso nel quale vi sia stata contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa, anche quando la seconda non risulti strumentale alla realizzazione della prima. (In motivazione la Corte ha osservato che la ratio dell'aumento di pena e della procedibilità d'ufficio, che si connettono all'integrazione della circostanza, risiede nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nell'esecuzione del reato).

Cass. pen. n. 47672/2003

In tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore dell'immobile e del convivente del proprietario dell'immobile).

Cass. pen. n. 43899/2003

La distruzione della vegetazione spontanea di un fondale marino, conseguente all'abusivo esercizio della pesca a strascico, dà luogo alla configurabilità del reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma secondo, n. 3, c.p.), comportando la riduzione, se non la totale eliminazione, dell'attitudine del fondale stesso ad assolvere alla sua naturale funzione di habitat della fauna ittica.

Cass. pen. n. 36366/2003

Sussiste il reato di cui all'art. 635 c.p. quando l'azione di danneggiamento colpisce una cosa che per destinazione funzionale deve essere ritenuta in comproprietà con le persone offese che di fatto ne avevano il possesso ed il godimento. (Fattispecie relativa al danneggiamento di un portone d'ingresso che consentiva l'accesso in un androne di cui le persone offese avevano il possesso ed il godimento).

Cass. pen. n. 36302/2003

In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto è talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato.

Cass. pen. n. 5134/2000

In tema di danneggiamento, il reato (art. 635 c.p.) sussiste — con riferimento all'elemento materiale — qualora sia stata cagionata la distruzione di un bene ovvero un deterioramento di una certa consistenza, dovendosi escludere solo nel caso di mancanza di danno strutturale o funzionale della cosa. In ordine all'esistenza del dolo non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente la conoscenza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile (in tutto o in parte) la cosa altrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che la pretesa intenzione di «migliorare la cosa», cioè, di «abbattere per ricostruire» nel globale processo di formazione della volontà, rimane estranea alla struttura soggettiva del reato in esame).

Cass. pen. n. 13400/1998

In tema di danneggiamento, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 5, c.p., non occorre che la condotta abbia ad oggetto una intera piantata di alberi, essendo sufficiente che siano danneggiati anche soltanto taluni degli elementi arborei che formano la piantata stessa, sempre che l'azione non riguardi esclusivamente una singola pianta. (Nella specie, il danneggiamento era consistito nel taglio di rami di alcuni alberi di fico).

Cass. pen. n. 76/1990

In tema di danneggiamento, l'aggravante speciale di cui all'art. 635 cpv. n. 1 del c.p. è configurabile quando la condotta minacciosa sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, caratterizzandolo con maggiore pericolosità, senza che sia necessaria una relazione teleologica tra la condotta criminosa in esame ed il danneggiamento; la ratio dell'aggravamento della pena s'identifica pertanto nella maggiore pericolosità dimostrata nell'esecuzione del reato di danneggiamento.

Cass. pen. n. 10202/1988

I segnali radioelettrici destinati ad essere recepiti, via etere, sotto forma di immagini e suoni televisivi, costituiscono una energia avente valore economico, e come tale destinataria della tutela giuridica di cui all'art. 635 c.p. (Applicazione del principio in un caso in cui l'agente aveva deliberatamente reso inservibile il segnale originario di una emittente).

Cass. pen. n. 4791/1988

Perché sussista l'aggravante prevista dall'art. 635 cpv. n. 1 c.p. occorre che la violenza o la minaccia si accompagnino al danneggiamento o comunque siano direttamente finalizzati ad esso. Ne consegue che, qualora l'attività violenta o intimidatrice siano esercitate non già al diretto e immediato fine di danneggiare, bensì con l'intento di costringere il soggetto passivo alla consegna della cosa da lui detenuta per poterla successivamente danneggiare, la violenza o minaccia, non essendo contestuali al danneggiamento, lungi dal rimanere assorbite nel delitto di danneggiamento quali circostanze aggravanti di quest'ultimo, integrano il più grave delitto di violenza privata.

Cass. pen. n. 4102/1987

In caso di inquinamento di falde acquifere profonde costituenti risorse idriche pubbliche a cui chiunque può attingere mediante la costruzione di pozzi artesiani è ravvisabile il reato di danneggiamento, aggravato in considerazione della destinazione pubblica dell'acqua.

Cass. pen. n. 2202/1987

Sussiste l'elemento intenzionale del reato di danneggiamento, nella forma del dolo eventuale, nell'ipotesi in cui l'agente, mediante un colpo violento al viso, cagioni a taluno non solo lesioni personali, ma anche la rottura degli occhiali. Infatti, tale forma di dolo si configura quando l'agente si sia rappresentato, come probabile o possibile, anche un evento diverso da quello voluto e, ciò nonostante, abbia agito ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi. Ne deriva che, in tal caso, non può farsi luogo all'applicazione dell'art. 83 c.p. (evento diverso da quello voluto dall'agente), in quanto l'ipotesi di responsabilità per colpa è configurabile allorquando l'evento diverso, anche se preveduto, non è voluto dall'agente.

Cass. pen. n. 13606/1986

L'effrazione e il deterioramento delle porte di accesso dei cinematografi integrano il reato di danneggiamento perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 635 c.p., poiché tali porte di accesso sono cose destinate a pubblica difesa, art. 635, secondo comma, n. 3 in relazione all'art. 625, n. 7, c.p., in quanto predisposte a difesa di pericoli per la incolumità delle persone (uscita di sicurezza) né importa che abbiano anche altra funzione (accesso alla sala) e che, come nella specie, al momento del fatto avessero altra destinazione (impedire l'accesso).

Cass. pen. n. 8088/1986

La serranda, la vetrina, la mostra di un locale in luogo pubblico o aperto al pubblico, che vengano danneggiate dalla condotta antigiuridica di terzi sono oggetto dell'art. 625, n. 7, c.p. tenuto conto della specifica destinazione di esse, per cui, in detta ipotesi, deve ritenersi sussistente il delitto di danneggiamento aggravato.

Cass. pen. n. 5908/1986

In tema di evasione, l'effrazione di cui al secondo comma dell'art. 385 c.p., non si identifica con il contenuto obiettivo del delitto di danneggiamento essendo, a differenza di questo, limitata e circoscritta ai fatti di violenza commessi sui mezzi materiali appositamente destinati o anche contingentemente impiegati, ad assicurare la custodia delle persone in stato di detenzione (mura, porte ecc.) per cui il danneggiamento di altri oggetti non costituisce effrazione nel senso dell'aggravante, ma separato delitto previsto dall'art. 635 c.p.

Cass. pen. n. 5560/1986

Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime costituiscano un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo. (Nella fattispecie questa corte ha ritenuto che l'esplosione di alcuni colpi di fucile contro l'abitazione del soggetto passivo non realizza un'ipotesi di concorso formale eterogeneo di reati quali quelli previsti dagli artt. 612 e 635, secondo comma, n. 1, c.p., ma soltanto un concorso apparente di norme, in cui più disposizioni sembrano adattarsi ad uno stesso fatto, ma una soltanto è quella applicabile, dal momento che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie dell'art. 612 sono contenuti in quella dell'art. 635, secondo comma, n. 1, c.p., la quale a sua volta contiene in più l'elemento specializzante rappresentato dalla condotta tipica del danneggiamento semplice).

Cass. pen. n. 4126/1986

Ai fini dell'ipotesi aggravata del delitto di danneggiamento, deve intendersi edificio pubblico quello che — indipendentemente dal soggetto pubblico o privato che ne sia il proprietario — sia sede di un ufficio pubblico. (Nella specie: delegazione commerciale dell'Urss).

Cass. pen. n. 5849/1985

Il reato di danneggiamento può essere ravvisato anche nel cambiamento di destinazione pubblica del bene, per l'edificazione su di esso di un'opera illegittima.

Cass. pen. n. 2386/1985

L'elemento psicologico del delitto di danneggiamento si ravvisa nella coscienza e volontà di danneggiare e a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il fatto sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di provocare danno, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso. (Nella fattispecie si è ritenuto che esattamente la corte di merito abbia ravvisato il dolo eventuale del delitto di danneggiamento nel fatto di un imputato che, tentando di sfuggire in auto ai carabinieri, aveva danneggiato dei veicoli parcheggiati sulla pubblica via escludendo la colpa con previsione dell'evento configurabile quando l'evento si presenti come possibile e probabile, ma non sia dall'autore né voluto né considerato di sicuro accadimento).

Cass. pen. n. 2554/1983

Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno cagionato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza. (Fattispecie relativa a recisione di filo di ferro che legava un cancello a un paletto).

Cass. pen. n. 11380/1982

In tema di reato di danneggiamento, il deturpamento o l'imbrattamento della cosa costituisce «deterioramento», qualora la restituzione della res in pristino stato non sia agevole. (Nella specie è stato ritenuto sussistente il reato previsto dall'art. 635 c.p., poiché la vernice a spruzzo, con la quale era stata imbrattata una saracinesca, era indelebile).

Cass. pen. n. 11278/1981

Costituisce danneggiamento aggravato dell'alveo di un fiume l'estrazione, dopo la sospensione del relativo provvedimento di autorizzazione, di materiali da fondi privati confinanti con l'alveo demaniale poiché è possibile modificare le caratteristiche del corso d'acqua operando sui terreni limitrofi.

Cass. pen. n. 5657/1981

Il delitto di danneggiamento può avere per oggetto cose mobili o immobili, anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 635 comma secondo, n. 3 c.p. in riferimento all'art. 625 n. 7; tale riferimento, infatti, vuol solo significare che si tratta di una aggravante comune ai due reati di danneggiamento e di furto, ma non limita l'applicazione dell'aggravante al solo danneggiamento delle cose mobili.

Cass. pen. n. 2992/1981

Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635 n. 5 c.p. occorre che le piante oggetto del danneggiamento siano state poste in opera dall'uomo e siano fruttifere, escludendosi le vegetazioni spontanee, a meno che le stesse non siano parte integrante di un bosco, di una selva o di una foresta.

Cass. pen. n. 9958/1980

Nel caso in cui la violenza alla persona o la minaccia non siano estranee o successive alla consumazione del reato di danneggiamento, ma poste in essere con la condotta prevista dall'art. 635 c.p., è configurabile il reato di danneggiamento aggravato, a norma del citato art. 635, comma secondo, n. 1 c.p. e non già il concorso del reato di violenza privata con quello di danneggiamento non aggravato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 635 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. L. chiede
mercoledì 03/05/2023
“Buongiorno,
le mie confinanti hanno eseguito il ripristino del loro muro di contenimento a cui era ancorato da più di 35 anni il mio cancello. Per eseguire i lavori lo hanno necessariamente dovuto togliere, ma adesso si rifiutano di riposizionarlo, lasciando così la mia abitazione senza chiusura.
Quale reato si può configurare ?
Premetto che ho dato l' autorizzazione ad entrare nella mia proprietà confidando nella correttezza delle proprietarie e dell' impresa.
Grazie”
Consulenza legale i 08/05/2023
Esclusa la configurabilità della violazione di domicilio (che nel caso di specie non sussiste in quanto la violazione predetta veniva consentita dalla proprietà), un’ipotesi di reato prospettabile sarebbe quella del danneggiamento, di cui all’art. 635 c.p.

Resta, tuttavia, un importante problema di prova.

Da quanto rappresentato nella richiesta di parere, infatti, la rimozione del cancello era indispensabile per l’effettuazione dei lavori e, pertanto, è seriamente dubitabile che le parti abbiano, sin dall’inizio, voluto danneggiare il predetto cancello e/o comunque tenere un comportamento di rilevanza penale. Nel caso di specie, dunque, dimostrare il contrario sarebbe estremamente problematico, per non dire impossibile.

Pertanto, più che procedere per le vie penali (nel caso di specie francamente superflue e ultronee rispetto a quanto è accaduto) si consiglia di procedere per le vie civili e proporre un’azione ex art. 2043 del c.c. contro il proprietario e/o l’impresa che ha eseguito i lavori.

Roberto M. G. chiede
martedì 04/02/2020 - Sicilia
“Spett.le redazione buon giorno,
gradirei dei chiarimenti relativamente al reato di danneggiamento.
Il danneggiamento relativo al mio quesito riguarda quello di un frutteto (nel caso di specie costituito da alberi di susino). Questo frutteto, delimitato per un lato dalla sponda di un fiume, a causa dei lavori di ammodernamento della linea ferrata, commissionati da Rfi spa (Rete Ferroviaria Italiana), mediante la realizzazione di opere idrauliche all'interno dell'alveo per consentire l'attraversamento del fiume ad nuovo binario, è stato più volte investito dalla piena del fiume con la conseguente moria delle piante per asfissi radicale e relativo danneggiamento del suo impianto d'irrigazione.
Tale danneggiamento in un primo momento, durante l'esecuzione dei lavori, fu causato dall'incuria dell'impresa che durante il periodo inverale e quindi di piena del fiume ha lasciato la sponda "rotta/aperta" per consentire un attraversamento sul fiume ai grossi mezzi d'opera. Situazione immediatamente segnalata alla committente Rfi spa, che non ha posto in essere alcun intervento per mitigare il danno al frutteto. Oggi ad opera ultimata ed in fase di collaudo, l'opera idraulica realizzata consente sì l'attraversamento del fiume al nuovo binario ma non reggimenta bene le acque che in inverno durante le fasi di piena del fiume esondano sul susineto causandone costantemente il danneggiamento e l'erosione del suolo in maniera sempre più irreparabile.
La mancanza costante del proprietario durante la fase esecutiva dei lavori (che al di là di segnalare le proprie preoccupazioni mai accolte non aveva titolo per entrare nel merito dell'opera) e il provvedimento di pubblica utilità che ha di fatto formalizzato un provvedimento espropriativo su di una porzione del frutteto (ove era l'originaria sponda del fiume) per consentire la realizzazione dell'opera, creano le condizioni della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in considerazione anche di tutte le autorizzazioni al progetto da parte degli enti superiori che hanno di fatto messo il proprietario in una condizione d'impotente fiduciosa attesa del completamento dell'opera "a regola d'arte" e senza ripercussioni negative sul corso naturale delle acque del fiume così per come più volte rassicurato dagli ingegneri presenti sul cantiere ?
Tale considerazione su questa circostanza aggravante può essere fatta anche in considerazione del fatto che il frutteto prossimo ad una strada comunale, prima ancora dell'inizio dei lavori, era già esposto alla pubblica fede e che tale provvedimento d'autorità, per l'esecuzione dell'opera, lo ha lasciato da un lato completamente aperto per consentire al suo interno i necessari attraversamenti del fiume alle numerose maestranze che dovevano eseguire l'opera ?
Per il caso di specie la procedibilità è d'ufficio ?
Ed inoltre per "opere destinate all'irrigazione" indicate al punto 2 del 2° comma cosa s'intende ? L'impianto d'irrigazione del frutteto in questione rientra fra le opere destinate all'irrigazione richiamate ?
Ringrazio anticipatamente”
Consulenza legale i 11/02/2020
La risposta al quesito è particolarmente complessa.

In altre parole, ci si chiede se può configurare il reato di danneggiamento, previsto e punito dall’art. 635 del codice penale, la condotta del soggetto che, responsabile dei lavori di una società, attraverso la sua condotta negligente nell’esecuzione dei predetti lavori, abbia provocato dei danni ad un terreno coinvolto più o meno direttamente nell’esecuzione degli stessi.

Il reato di danneggiamento tutela l'interesse del soggetto, sia esso una persona fisica o un ente, alla intangibilità della cosa, mobile o immobile, e alla sua idoneità a servire allo scopo cui è stata destinata dal titolare del potere su di essa, indipendentemente dal valore economico che le è proprio ed al verificarsi o non di un danno patrimoniale a carico del soggetto passivo.
In buona sostanza, dunque, il reato di danneggiamento tutela il “possesso” della cosa (mobile e/o immobile) a 360°, censurando qualsivoglia condotta che sia idonea a limitare tale diritto in modo considerevole.

Le condotte attraverso le quali può essere posto il reato sono enucleate nel primo comma dell’art. 635 c.p. e, tra tutte, nel caso di specie rileva la condotta di “rendere inservibili”.
Stando alla giurisprudenza e alla dottrina, rendere inservibile la cosa significa renderla inidonea alla sua funzione per un tempo giuridicamente apprezzabile: tale locuzione, introdotta con la riforma del 1930, consente quindi di ricomprendere nell’alveo della fattispecie anche condotte che, meno aggressive della distruzione e dispersione, siano comunque in grado di rendere impossibile l’utilizzo di un bene da parte del proprietario.
In tale ottica, possiamo immaginare che l’incuria di RFI, che ha provocato un annegamento delle piantagioni di susino, di certo potrebbe essere interpretata quale condotta idonea a rendere inservibile il bene in questione il quale è di certo risultato inutilizzabile per un cospicuo periodo di tempo, necessario per rimuovere gli effetti dell’annegamento del fiume.

Va poi considerato che il responsabile dei lavori di RFI potrebbe essere responsabile in chiave omissiva. La responsabilità omissiva nel diritto penale è molto complessa e, tradotta in termini semplici, presuppone che un soggetto possa essere ritenuto colpevole di un reato allorché, pur avendo l’obbligo di predisporre alcune misure per evitare un determinato evento, non l’abbia fatto.
Sul punto, è concorde anche l’ultimissima giurisprudenza allorché ha ritenuto il sindaco di una città responsabile del reato di danneggiamento perché aveva omesso di effettuare delle attività manutentive di un depuratore che, in esito ad un malfunzionamento, aveva danneggiato i fondi vicini di alcuni privati cittadini (C., Sez. II, 15.5-6.6.2019, n. 25171).
Stando così le cose, dunque, si potrebbe ipotizzare una responsabilità di RFI in quanto il danneggiamento del frutteto sarebbe stato causato proprio dall’omissione relativa alla mancata predisposizione di tutte le opere e delle accortezze che avrebbero dovuto evitare l’annegamento del frutteto predetto.

Ciò, chiaramente, a patto che l’evento (l’inondazione) fosse, al tempo, in qualche modo prevedibile: diversamente ragionando, sarebbe impossibile provare il dolo (diritto penale) tipico del reato che consiste nella coscienza e volontà di rendere inservibile una qualche cosa.

Quanto alle altre domande, rispondiamo singolarmente.

Sulla procedibilità, il reato di danneggiamento dopo le ultime riforme intercorse, è sempre procedibile d’ufficio.

Sul tema, invece, dell’esposizione dei beni alla pubblica fede, si ritiene che l’aggravante in questione possa essere configurata.
I precedenti giurisprudenziali sul punto, invero, sono conformi nell’affermare che una determinata cosa deve ritenersi esposta alla pubblica fede ogni qualvolta il proprietario non possa esercitarvi un’opera di sorveglianza continua, essendo dunque esposta all’altrui senso del rispetto (cfr. Cass. pen. Sez. II Sent., 19/06/2019, n. 42023).
E’ dunque possibile ritenere che il fondo sia esposto alla pubblica fede proprio per tale ragione.

Quanto, invece, al significato di “opere destinate all’irrigazione”, sul punto praticamente non esistono precedenti giurisprudenziali. Tuttavia, le poche sentenze registrate al riguardo, hanno sempre avuto ad oggetto strumenti di irrigazione ad ampio spettro e, per la maggior parte, riferibili ad interessi pubblicistici. Per tale ragione, si ritiene difficile che la locuzione dell’art. 635 c.p. ricomprenda anche l’impianto di irrigazione di un fondo privato e destinato a servire – logicamente – solo quel fondo.

In ogni caso, prima di predisporre qualsivoglia azione legale contro RFI per i danni riportati dal frutteto, si consiglia di fare riferimento ad un buon avvocato in quanto, almeno dal punto di vista penale, si tratta di un tema particolarmente complesso dal punto di vista giuridico e, pertanto, un’eventuale azione legale deve essere valutata da un addetto ai lavori particolarmente competente e scrupoloso.

Stefano C. chiede
lunedì 08/01/2018 - Friuli-Venezia
“Buongiorno,
un mio conoscente ha trovato la parte superiore di un Velox in mezzo alla strada nei pressi di R., l'ho ha raccolto e posto al di sopra di una struttura in cemento in mezzo alla piazza del suddetto paese.
Nei pressi della rotonda vi è presente una telecamera che, a quanto ne so, è di proprietà di una attività alberghiera e di ristorazione situata proprio in una delle uscite della rotonda per controllare il parcheggio (che affaccia anch'esso sulla piazza). Cosa rischia questa persona? Specifico che non sono stati fatti danni fisici di alcun tipo, ne alla parte superiore del Velo ne alla struttura in cemento (che pare esser dichiarata come monumento).
Vi ringrazio in anticipo
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 09/01/2018
Prima di rispondere al quesito, è bene chiarire una cosa.

Chi ha materialmente danneggiato il rilevatore di velocità, se lo ha fatto volontariamente, rischia di essere indagato per il reato di danneggiamento previsto dall’art. 635 del c.p. a cui si rimanda per una attenta lettura.

Per completezza, si osserva peraltro che secondo una nota sentenza della Corte di Cassazione (Cass. penale sez. II 13 dicembre 2011 n. 9541) la condotta in oggetto integrerebbe un mero illecito amministrativo (quindi non ci sarebbe reato penale): “la disposizione di cui all'art. 15 comma 1 lett. a) Codice della strada - che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze - riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 635 comma 1 n. 3 c.p., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal fine, la non perfetta coincidenza dell'oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9 l. n. 689 del 1981, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione”.

Quando c'è una legge speciale, questa prevale sulla generale. Quindi l'art. 15 del Codice dalla strada succitato (che prevede per il fatto descritto solo una sanzione amministrativa di tipo pecuniario) dovrebbe prevelare, escludendola, su quella penale del reato di danneggiamento.

Se il danneggiamento è avvenuto incidentalmente, ad esempio per un sinistro stradale, la condotta comporterà comunque soltanto un eventuale obbligo risarcitorio di carattere civilistico (risarcimento del danno).

La telecamera di videosorveglianza potrà, legittimamente, essere utilizzata per risalire all’autore del gesto.

Chi ha solamente spostato la parte superiore del Velok non ha commesso alcun tipo di illecito, nè civile, né amministrativo, né penale.

Anche la scelta di riporlo su un monumento non pare integrare il delitto di danneggiamento né quello previsto dall’art. 639 del c.p. che punisce: chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro”.

Il mero posizionamento sul monumento, infatti, non integra l’elemento né del rendere inservibile la cosa mobile altrui, né del deturpamento.