(massima n. 1)
La legittimazione passiva dell'acquirente del fondo dominante rispetto alla domanda diretta a far valere il divieto, stabilito dall'art. 1067 c.c., di aggravare l'esercizio di una servitù (nella specie, di passaggio) non trova ostacolo nella circostanza che, trattandosi di servitù costituita per contratto, venga dedotta quale causa di aggravamento del peso imposto al fondo servente la violazione del vincolo negativo di destinazione del fondo dominante, imposto da una clausola, debitamente trascritta, del negozio costitutivo. Pertanto, rappresentando tale clausola un limite al contenuto e all'esercizio della servitù esplicantesi sul fondo servente, e non la costituzione di una servitù a carico del fondo dominante, l'utilizzazione di quest'ultimo in senso contrario al pattuito vincolo, resta pur sempre lecita jure proprietatis, sicché il giudice adito per l'applicazione del cit. art. 1067 deve individuare i rimedi atti a ricondurre l'esercizio della servitù nei limiti della regolamentazione ricavabile dal titolo, eliminando l'illecito aggravio, ma non può incidere direttamente sulla situazione del fondo dominante, inibendone senz'altro la destinazione contrattualmente vietata.