(massima n. 1)
L'innalzamento del livello del fondo dominante, eseguito in modo da consentire una pił facile inspectio e prospectio sul fondo servente, attraverso il muro di confine rimasto invariato nella sua altezza, e da modificare, cosģ, la funzione di tale muro, realizza una innovazione che, rendendo pił gravosa la condizione del fondo servente, deve considerarsi vietata dall'art. 1067 c.c.