(massima n. 1)
L'art. 1067 comma secondo c.c., a norma del quale il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo, tutela l'utilitas assicurata dal titolo e non quella che di fatto il proprietario del fondo dominante ritenga in atto di trarre dalla servitù ed esclude, conseguentemente, non solo il potere del proprietario del fondo servente di eseguire opere che riducano o rendano più incomodo l'esercizio in atto della servitù ma anche il potere di esecuzione di opere che riducano la possibilità del proprietario del fondo dominante di trarre dalla servitù la più ampia utilità assicurata dal titolo.