(massima n. 1)
Ai fini del riscontro dell'aggravamento della servitù, vietato dall'art. 1067 c.c., il giudice non deve limitarsi a considerare l'utilitas, ovvero l'oggetto della servitù nella sua specifica essenza qualitativa, ma deve considerarne anche l'entità quantitativa attraverso l'esame delle condizioni che, alla stregua del titolo, ne hanno consentito la realizzazione; costituisce, pertanto, aggravamento della servitù di veduta l'apertura di una nuova finestra nel piano di una nuova costruzione realizzata in un preesistente edificio già titolare della servitù.