(massima n. 1)
Qualora il proprietario di un fondo gravato da una servitù di passaggio proceda ad opere di ristrutturazione incidenti sull'esercizio della servitù, il giudice non può ritenere giustificata la trasformazione solo in considerazione della dinamica dei rapporti e dell'evolversi delle situazioni sociali, ma deve vagliare la compatibilità della trasformazione con il libero e comodo ingresso che la normativa, in materia di servitù, vuole garantito al titolare del diritto di passaggio, in riferimento al divieto imposto al proprietario del fondo servente di diminuire l'esercizio della servitù o di renderlo più incomodo (art. 1067, secondo comma).