L'impossibilità di fatto di usare(1) della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
Note
L'impossibilità di fatto di usare(1) della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 16861/2013
In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli artt. 1073 e 1074 c.c. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente.Cass. civ. n. 15988/2013
Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 c.c., dopo il decorso del ventennio di non uso.Cass. civ. n. 3132/2013
Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano.Cass. civ. n. 7485/2011
In tema di servitù, la sopravvenuta mancanza della "utilitas" che ne determina la quiescenza ai sensi dell'art. 1074 c.c., può derivare anche dal contrasto tra il contenuto del diritto reale minore e la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente (allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza funzionale del contenuto della servitù), ma perché si determini l'estinzione della servitù è necessario che l'impossibilità di realizzare le opere necessarie all'esercizio del diritto perduri per il tutto il periodo, ventennale, di prescrizione previsto dal codice. (Nella specie la S.C. ha escluso l'estinzione del diritto per prescrizione perché il vincolo urbanistico sul fondo servente consistente nell'impedimento alla realizzazione di una strada privata, era contenuto in un piano di lottizzazione di durata decennale, approvato definitivamente nel 1982 e non realizzato).Cass. civ. n. 4794/2008
In materia di servitù di passaggio l'impossibilità di farne uso, come pure la cessazione della relativa utilità, non rendono il diritto stesso insuscettibile di atti ricognitivi o di altre manifestazioni idonee, a norma dell'art. 2944 c.c., ad interrompere il decorso della prescrizione, in quanto gli atti di ricognizione, che costituiscono dichiarazioni di scienza, sono efficaci indipendentemente dallo specifico intento del dichiarante (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente negato ogni efficacia, ai fini dell'art. 2944 c.c., ad una lettera proveniente dal soggetto nei confronti del quale il diritto poteva essere fatto valere).Cass. civ. n. 17394/2004
Poiché il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello in cui è stata stabilita originariamente può avvenire - in deroga all'espresso divieto imposto dall'art. 1068 c.c. al proprietario del fondo servente - soltanto in presenza dei presupposti oggettivi previsti dalla stessa norma, il proprietario del fondo dominante, qualora invochi il trasferimento della servitù - che dal proprietario del fondo servente si assuma invece estinta o prescritta - deve dimostrare che il trasferimento sia avvenuto in virtù di un accordo manifestato in maniera inequivoca dalle parti.Cass. civ. n. 10341/2002
In materia di servitù, gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del nuovo codice della strada e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitù, che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitù volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito ius in re aliena.Cass. civ. n. 1394/1998
La servitù gravante su fondo non entra in stato di quiescenza prodromico all'estinzione, ai sensi dell'art. 1074 c.c., per il solo fatto che il suo contenuto sia incompatibile con la sopravvenuta destinazione urbanistica impressa al fondo, posto che la nuova destinazione comporta la possibilità ma non anche l'obbligo di utilizzare il fondo in modo conforme ad essa, sicché non si verifica l'impossibilità di utilizzare la servitù, prevista dalla norma cit.Cass. civ. n. 10018/1997
Ai sensi dell'art. 1074 c.c. quando venga a cessare l'utilitas della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 c.c. Pertanto fino al momento in cui è possibile il ripristino del suo esercizio la servitù deve essere tutelata, poiché l'esercizio effettivo della stessa non è condizione della sua esistenza, permanendo il potere sul fondo servente anche se l'esercizio della servitù non sia materialmente possibile.Cass. civ. n. 4638/1997
La servitù di veduta persiste anche se l'edificio da cui era esercitata è demolito, potendo questo esser ricostruito.Cass. civ. n. 128/1995
Il venir meno della utilitas, comportando, ai sensi dell'art. 1074 c.c., solo uno stato di quiescenza della servita, fino a quando non sia maturato il termine di prescrizione estintiva del relativo diritto, e la astratta possibilità, quindi, di ripristino del suo concreto esercizio, non priva il titolare dell'interesse ad agire per la tutela attuale del suo diritto.Cass. civ. n. 2727/1993
Il venir meno della contiguitas tra fondo servente e fondo dominante, per effetto di smembramento del secondo tra più proprietari, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare la servitù (di passaggio) sul non più vicino fondo servente, pone la servitù stessa, pur senza estinguerla, in uno stato di quiescenza, ex art. 1074 c.c., che può cessare soltanto col ripristino di detta contiguitas prima che sia trascorso il termine ventennale di prescrizione per non uso previsto dall'art. 1073 dello stesso codice.Cass. civ. n. 3948/1991
Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo (nella specie, a seguito dell'incorporazione dello stesso nella sede di una strada pubblica) non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù sull'altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione dopo il decorso del ventennio di non uso (art. 1073 c.c.).Cass. civ. n. 5396/1985
Il principio secondo cui l'impossibilità di fatto di usare della servitù o il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù se non è decorso il termine di venti anni ex artt. 1073 e 1074 c.c., si applica qualunque sia la causa dell'impossibilità di esercizio della servita, e cioè anche se tale causa si identifichi in fatti imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante.Cass. civ. n. 1785/1983
L'innovazione e la trasformazione del fondo dominante, che importi un mutamento definitivo ed irreversibile della sua destinazione, tale da rendere la funzione economico-sociale attuale del bene incompatibile con quella anteatta, determina l'estinzione della servitù originariamente costituita a favore di esso, quando non sia più ravvisabile, nemmeno allo stato potenziale, quel rapporto funzionale tra i due fondi che sul piano pratico si concreta nel vantaggio del fondo dominante mediante il peso imposto al fondo servente, per modo che ogni attività risolventesi in vantaggio del fondo già dominante secondo la primitiva situazione venga a costituire un'utilitas nuova e diversa rispetto a quella originaria, non riconducibile al titolo ed all'oggetto di questa. (Nella specie, trattandosi di servitù di passaggio per il trasporto di prodotti agricoli nella stalla e nel fienile del fondo dominante il cui fabbricato aveva perduto la destinazione agricola, la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto necessario un accurato raffronto tra lo stato di fatto anteriore a quello attuale e tra le situazioni di diritto che ne discenderebbero, ed una penetrante indagine circa la compatibilità dell'attuale esercizio del passaggio con l'utilitas che stava a fondamento della servitù con un completo esame dei fatti, anche in ordine al contenuto dell'originaria servita e dell'effettiva cessazione della destinazione agricola del fondo dominante).Cass. civ. n. 2264/1982
Al fine dell'estinzione della servitù, a norma dell'art. 1074 c.c., non è sufficiente l'impossibilità del suo esercizio, ma si richiedono, altresì, una esplicita domanda della parte interessata e il decorso del tempo necessario per il verificarsi della prescrizione.
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