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Articolo 1074 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Impossibilità di uso e mancanza di utilità

Dispositivo dell'art. 1074 Codice Civile

L'impossibilità di fatto di usare(1) della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall'articolo precedente.

Note

(1) Il titolare della servitù è, nell'ipotesi in oggetto, del tutto impossibilitato a farne uso, a causa di eventi naturali o di fatti imputabili al titolare del fondo dominante (se il titolare della servitù sia persona diversa da questi) oppure del fondo servente. Palese è la differenza con il non uso, che si ha con l'inerzia del titolare della servitù (art. 1073 del c.c.).

Ratio Legis

La disposizione disciplina il caso in cui la servitù si estingua per l'impossibilità di farne uso, oppure per il venir meno della sua utilità. Se non è decorso del termine ventennale previsto dall'art. 1073, il cambiamento dello stato dei luoghi non estingue, peraltro, il diritto in oggetto, ma lo pone in una situazione di quiescenza: esso, cioè, è esistente, ma non può essere esercitato, perché è temporaneamente non efficace.

Spiegazione dell'art. 1074 Codice Civile

Permanenza delle servitù malgrado l'impossibilita di usarne

La disposizione, anziché prevedere una nuova causa di estinzione, esclude alcune circostanze dal numero delle cause estintive. Tali circostanze escluse sono: il non uso per impossibilita di fatto, e la mancanza sopravvenuta dell'utilità della servitù. Nè l'una nè l'altra comportano l' estinzione se non sia decorso il periodo di venti anni di effettivo non uso: ciò vuol dire insomma che la causa di estinzione è ancora il non uso ventennale.


Irrilevanza della impossibilità di usare della servitù ai fini della determinazione del periodo di non uso

Ma vuol dire allo stesso tempo che l'impossibilita materiale di esercitare la servitù o la sopravvenuta mancanza di utilità non sospendono nemmeno la decorrenza del periodo di non uso capace di estinguerla. Perciò, in fondo, il non uso perde ogni significato d'inerzia imputabile, e acquista il valore ristretto di mancato esercizio oggettivo del diritto. Non importa vedere se tale esercizio è mancato perché le condizioni reciproche dei fondi erano tali da non permetterlo materialmente, o per negligenza del titolare, che potendo far uso della servitù non lo ha fatto. Importa soltanto, ai fini della estinzione per non uso, vedere e constatare che di fatto, qualunque sia stata la causa (salve le circostanze sospensive e nterruttive), l'esercizio della servitù è mancato per venti anni. Con ciò la servitù è estinta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

511 Non può dirsi che una sostanziale innovazione agli articoli 662 e 663 del codice del 1865 apporti l'art. 1074 del c.c., secondo cui l'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine necessario per la prescrizione. Si ha in questo caso sospensione o quiescenza della servitù, poiché lo stato dei luoghi può nuovamente mutare e l'utilità risorgere. Semplice sospensione o quiescenza si aveva, in fondo, anche nel sistema del codice del 1865, poiché, se l'art. 622 dichiarava cessata la servitù quando le cose si trovassero in tale stato che non se ne potesse più fare uso, l'articolo 663 ne ammetteva la reviviscenza quando le cose fossero ristabilite in modo che l'uso ne fosse nuovamente possibile, sì che, in definitiva, la servitù non veniva a estinguersi che con l'avverarsi della prescrizione. Con formulazione più chiara e sintetica l'art. 1074 esprime un concetto non difforme.

Massime relative all'art. 1074 Codice Civile

Cass. civ. n. 16861/2013

In tema di estinzione delle servitù prediali, i termini stabiliti dagli artt. 1073 e 1074 c.c. concernono quantità omogenee, tra loro cumulabili, sicché il non uso per volontaria inerzia del proprietario del fondo dominante può sommarsi, ai fini del compimento della prescrizione ventennale, con la susseguente impossibilità di uso della servitù per fatto riconducibile al proprietario del fondo servente.

Cass. civ. n. 15988/2013

Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente, l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù su altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione, ai sensi dell'art. 1073 c.c., dopo il decorso del ventennio di non uso.

Cass. civ. n. 3132/2013

Le servitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l'estensione o le sopprimano.

Cass. civ. n. 7485/2011

In tema di servitù, la sopravvenuta mancanza della "utilitas" che ne determina la quiescenza ai sensi dell'art. 1074 c.c., può derivare anche dal contrasto tra il contenuto del diritto reale minore e la normativa urbanistica di piano applicabile al fondo servente (allorché questa faccia venir meno la giustificazione e la rilevanza funzionale del contenuto della servitù), ma perché si determini l'estinzione della servitù è necessario che l'impossibilità di realizzare le opere necessarie all'esercizio del diritto perduri per il tutto il periodo, ventennale, di prescrizione previsto dal codice. (Nella specie la S.C. ha escluso l'estinzione del diritto per prescrizione perché il vincolo urbanistico sul fondo servente consistente nell'impedimento alla realizzazione di una strada privata, era contenuto in un piano di lottizzazione di durata decennale, approvato definitivamente nel 1982 e non realizzato).

Cass. civ. n. 4794/2008

In materia di servitù di passaggio l'impossibilità di farne uso, come pure la cessazione della relativa utilità, non rendono il diritto stesso insuscettibile di atti ricognitivi o di altre manifestazioni idonee, a norma dell'art. 2944 c.c., ad interrompere il decorso della prescrizione, in quanto gli atti di ricognizione, che costituiscono dichiarazioni di scienza, sono efficaci indipendentemente dallo specifico intento del dichiarante (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva apoditticamente negato ogni efficacia, ai fini dell'art. 2944 c.c., ad una lettera proveniente dal soggetto nei confronti del quale il diritto poteva essere fatto valere).

Cass. civ. n. 17394/2004

Poiché il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello in cui è stata stabilita originariamente può avvenire - in deroga all'espresso divieto imposto dall'art. 1068 c.c. al proprietario del fondo servente - soltanto in presenza dei presupposti oggettivi previsti dalla stessa norma, il proprietario del fondo dominante, qualora invochi il trasferimento della servitù - che dal proprietario del fondo servente si assuma invece estinta o prescritta - deve dimostrare che il trasferimento sia avvenuto in virtù di un accordo manifestato in maniera inequivoca dalle parti.
In tema di estinzione della servitù, l'impossibilità di fatto di goderne e il venir meno dell'utilitas che ne costituisce il contenuto non ricorrono quando — come nel caso di espropriazione per pubblica utilità — si sia verificata la sola modificazione della titolarità della proprietà del fondo servente ovvero, permanendo l'utilitas, non si frapponga un ostacolo materiale all'esercizio del diritto.

Cass. civ. n. 10341/2002

In materia di servitù, gli interventi legislativi (nel caso, art. 28 del nuovo codice della strada e attuazione del piano regolatore comunale) successivi alla relativa costituzione, ove non abbiano effetti espropriativi nei confronti di entrambi i soggetti del rapporto, non estinguono la servitù, che pertanto permane in essere, pur se del caso con un eventuale mutamento delle condizioni di esercizio; ne consegue che, trattandosi di servitù volontaria, il proprietario del fondo servente continua ad essere obbligato a rispettare il costituito ius in re aliena.

Cass. civ. n. 1394/1998

La servitù gravante su fondo non entra in stato di quiescenza prodromico all'estinzione, ai sensi dell'art. 1074 c.c., per il solo fatto che il suo contenuto sia incompatibile con la sopravvenuta destinazione urbanistica impressa al fondo, posto che la nuova destinazione comporta la possibilità ma non anche l'obbligo di utilizzare il fondo in modo conforme ad essa, sicché non si verifica l'impossibilità di utilizzare la servitù, prevista dalla norma cit.

Cass. civ. n. 10018/1997

Ai sensi dell'art. 1074 c.c. quando venga a cessare l'utilitas della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 c.c. Pertanto fino al momento in cui è possibile il ripristino del suo esercizio la servitù deve essere tutelata, poiché l'esercizio effettivo della stessa non è condizione della sua esistenza, permanendo il potere sul fondo servente anche se l'esercizio della servitù non sia materialmente possibile.

Cass. civ. n. 4638/1997

La servitù di veduta persiste anche se l'edificio da cui era esercitata è demolito, potendo questo esser ricostruito.

Cass. civ. n. 128/1995

Il venir meno della utilitas, comportando, ai sensi dell'art. 1074 c.c., solo uno stato di quiescenza della servita, fino a quando non sia maturato il termine di prescrizione estintiva del relativo diritto, e la astratta possibilità, quindi, di ripristino del suo concreto esercizio, non priva il titolare dell'interesse ad agire per la tutela attuale del suo diritto.

Cass. civ. n. 2727/1993

Il venir meno della contiguitas tra fondo servente e fondo dominante, per effetto di smembramento del secondo tra più proprietari, con conseguente impossibilità di fatto di esercitare la servitù (di passaggio) sul non più vicino fondo servente, pone la servitù stessa, pur senza estinguerla, in uno stato di quiescenza, ex art. 1074 c.c., che può cessare soltanto col ripristino di detta contiguitas prima che sia trascorso il termine ventennale di prescrizione per non uso previsto dall'art. 1073 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 3948/1991

Nel caso in cui la servitù di passaggio risulti, dall'atto costitutivo e dalle modalità di esercizio, gravare su una parte determinata del fondo servente l'impossibilità di fatto del suo esercizio in tale luogo (nella specie, a seguito dell'incorporazione dello stesso nella sede di una strada pubblica) non attribuisce al proprietario del fondo dominante la facoltà ex art. 1068 c.c. di spostare il luogo di esercizio della servitù sull'altra parte del fondo servente, comportando soltanto, a norma dell'art. 1074 c.c., la quiescenza della servitù stessa con la conseguente sua estinzione dopo il decorso del ventennio di non uso (art. 1073 c.c.).

Cass. civ. n. 5396/1985

Il principio secondo cui l'impossibilità di fatto di usare della servitù o il venir meno dell'utilità della medesima non fanno estinguere la servitù se non è decorso il termine di venti anni ex artt. 1073 e 1074 c.c., si applica qualunque sia la causa dell'impossibilità di esercizio della servita, e cioè anche se tale causa si identifichi in fatti imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante.

Cass. civ. n. 1785/1983

L'innovazione e la trasformazione del fondo dominante, che importi un mutamento definitivo ed irreversibile della sua destinazione, tale da rendere la funzione economico-sociale attuale del bene incompatibile con quella anteatta, determina l'estinzione della servitù originariamente costituita a favore di esso, quando non sia più ravvisabile, nemmeno allo stato potenziale, quel rapporto funzionale tra i due fondi che sul piano pratico si concreta nel vantaggio del fondo dominante mediante il peso imposto al fondo servente, per modo che ogni attività risolventesi in vantaggio del fondo già dominante secondo la primitiva situazione venga a costituire un'utilitas nuova e diversa rispetto a quella originaria, non riconducibile al titolo ed all'oggetto di questa. (Nella specie, trattandosi di servitù di passaggio per il trasporto di prodotti agricoli nella stalla e nel fienile del fondo dominante il cui fabbricato aveva perduto la destinazione agricola, la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha ritenuto necessario un accurato raffronto tra lo stato di fatto anteriore a quello attuale e tra le situazioni di diritto che ne discenderebbero, ed una penetrante indagine circa la compatibilità dell'attuale esercizio del passaggio con l'utilitas che stava a fondamento della servitù con un completo esame dei fatti, anche in ordine al contenuto dell'originaria servita e dell'effettiva cessazione della destinazione agricola del fondo dominante).

Cass. civ. n. 2264/1982

Al fine dell'estinzione della servitù, a norma dell'art. 1074 c.c., non è sufficiente l'impossibilità del suo esercizio, ma si richiedono, altresì, una esplicita domanda della parte interessata e il decorso del tempo necessario per il verificarsi della prescrizione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1074 Codice Civile

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N. V. chiede
martedì 04/06/2024
“Buongiorno,
mia moglie ha ereditato un terreno dal padre, il problema è questo: mio suocero vendeva 800 metri di terreno agricolo, non avendo sbocco su una strada pubblica, l'accesso al terreno fu concesso con uno stradone di metri 6 per permettere ad eventuali mezzi agricoli di raggiungere l'appezzamento. Agli inizi degli anni 2000 si lottizzava la zona, gli 800 metri in questione, più altri 1000 di mio suocero sono stati interessati da questa lottizzazione. Il proprietario delle 8 are frazionava il terreno in due e vi costruiva una bifamiliare, la prima villetta ha come unico accesso lo stradone, mentre la seconda villetta ha come accesso una nuova strada pubblica. Ora so che al primo rimarrà la servitù per sempre, mentre per il secondo Vi chiedo se è possibile far cessare la servitù in quanto non più necessaria, la casa ha l'accessso comodamente dalla nuova strada pubblica. Inoltre, i proprietari pur avendo da progetto un accesso carrabile dalla nostra proprietà, hanno realizzato soltanto un accesso pedonale, l'accesso pedonale è stato fatto dalla parte più distante per raggiungere la preesistente strada pubblica, e questo ci penalizza oltre misura, a mio avviso, in quanto percorre per intero il terreno. Le mie richieste sono, si può far chiudere l'accesso visto che non è più necessario? In caso negativo, visto che non hanno realizzato un passaggio carrabile sulla nostra proprietà, è possibile ridurre i 6 metri a poco più di un metro come prevede la legge per l'accesso pedonale? Inoltre l'accesso pedonale, qualora fosse un diritto acquisito, è possibile farlo spostare all'inizio della loro proprietà, che è la parte più vicina alla preesistente via pubblica? Per quanto riguarda l'accesso carrabile non realizzato bisogna attendere 20 anni, ne sono passati all'incirca 10 o 12 di anni, per chiederne la cessazione per inutilizzo? Grazie. Cordialità
Consulenza legale i 14/06/2024
Per quanto è possibile capire dalla descrizione dello stato dei luoghi nel quesito, sembra che l’originario fondo sia stato suddiviso in più porzioni, poi alienate a terzi e l’unico proprietario iniziale abbia mantenuto un’area del terreno su cui grava una servitù di passaggio a favore dei terreni venduti.
È quindi ipotizzabile che la servitù di passaggio si sia costituita a favore dei due fondi per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c.

Ora, il proprietario del fondo servente sostiene, per quanto riguarda uno dei due fondi dominanti, che: 1) non utilizza più la strada su cui era stata costituita la servitù perché ha creato un nuovo accesso alla via pubblica; 2) la servitù si sarebbe dovuta esercitare tramite un passaggio carraio che non è mai stato realizzato, sostituito solo da un accesso pedonale; 3) l’accesso pedonale è in una posizione che grava notevolmente sul fondo servente e potrebbe invece essere agevolmente spostato all’inizio della proprietà in modo da ridurre il passaggio sul fondo servente.
Non è chiaro dove sia posizionato l’accesso carrabile/pedonale e a che strada dia accesso ma si procederà con i riferimenti normativi che paiono essere calzanti per la fattispecie descritta.

Per rispondere al presente quesito è necessario dunque analizzare brevemente le norme che riguardano l’estinzione, il trasferimento e l’esercizio minore o difforme rispetto al titolo della servitù.

  1. Estinzione della servitù

La servitù si estingue per prescrizione ai sensi dell’art. 1073 del c.c. per il non uso per venti anni consecutivi con decorrenza dal giorno in cui si è cessato di esercitarla.
La legge all’art. 1074 del c.c. stabilisce che l’impossibilità dell’uso della servitù e la mancanza d’utilità della stessa non la fanno estinguere se non dopo che sia decorso il termine prescrizionale.
La Corte di Cassazione ha affermato che la servitù di passaggio ha un carattere discontinuo per cui ogni transito costituisce l’esercizio del diritto e l’utilizzo sporadico non permette l’estinzione per prescrizione (Cass. civ. n. 26636/2011).
Ne deriva che la servitù di passaggio sulla strada, originariamente l’unica che univa il fondo dominante con la via pubblica, potrà estinguersi solo dopo che siano trascorsi 20 senza che sia stata utilizzata.
Il proprietario del fondo servente potrà provare il non uso definitivo della strada ad esempio presentando fotografie dello stato dei luoghi da cui risulti chiaro che l’accesso alla strada non viene più utilizzato perché sono stati posti vasi, muretti o altri manufatti che ne impediscono il passaggio oppure il fatto che l’erba è stata fatta crescere in maniera incolta per lungo tempo.
Anche le testimonianze dei vicini o di persone che frequentano abitualmente i luoghi possono essere utili.
Si tenga in ogni caso presente la pronuncia della Cassazione citata in tema di utilizzo sporadico.

  1. Trasferimento della servitù
Il proprietario del fondo servente vorrebbe chiedere che l’accesso pedonale venga spostato all’inizio della proprietà altrui in modo che il passaggio sul suo terreno si riduca.
La regola generale stabilita dal Codice civile all’art. 1068 c.c. prevede che il proprietario del fondo servente non possa trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello in cui è stato stabilito originariamente.
È ammesso però che il proprietario del fondo servente possa offrire un luogo diverso per l’esercizio della servitù qualora l’originario esercizio sia diventato più gravoso.
Al proprietario del fondo dominante deve essere garantita la possibilità di esercitare il proprio diritto in maniera ugualmente comoda.
Dalla descrizione fatta nel quesito sembra che il passaggio debba essere spostato di pochi metri rispetto alla posizione attuale e non crei un cambiamento sostanziale all’esercizio della servitù da parte del titolare del diritto.
Anzi, un orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che l’art. 1068 c.c. si riferisca allo “spostamento dell’esercizio della servitù in una zona effettivamente diversa, alternativa a quella sulla quale veniva precedentemente esercitata la servitù, e non da una semplice ridefinizione dei limiti o confini di detta zona” (Cass. civ. n. 5916/1999).
Si può quindi, previa analisi effettiva dello stato dei luoghi, affermare che la modifica del passaggio che vuole apportare il proprietario del fondo servente sia una semplice ridefinizione dei limiti e che quindi non rientri nemmeno nella fattispecie dell’art. 1068 c.c. e possa essere eseguita senza dover rispettare alcun limite.
La legge nulla dice riguardo a chi debba sostenere le spese ma si ritiene che il costo gravi sul proprietario del fondo servente poiché lo spostamento della servitù è nel suo interesse esclusivo.
Si ricorda però che egli ha inoltre il divieto di compiere azioni che possano diminuire l’esercizio della servitù o renderlo più incomodo ex art. 1067 del c.c. per il proprietario del fondo dominante.

  1. Esercizio della servitù minore o non conforme al titolo
Il fatto che il proprietario del fondo dominante non abbia costituito un accesso carrabile dalla strada su cui esercita la servitù di passaggio implica che il diritto si esercita in maniera differente rispetto a quello che il titolo permetteva.
Il passaggio si presume che venga utilizzato solo come pedonale e non con veicoli.
L’art. 1075 del c.c. stabilisce che l’esercizio del diritto in modo da trarne un'utilità minore, fa conservare il titolo per intero.
L’art. 1076 del c.c. prevede che l’esercizio in tempo diverso da quello determinato dal titolo non ne preclude l’estinzione per prescrizione.
È dunque necessario verificare se in concreto la servitù che viene esercitata appartenga allo stesso tipo di quella risultante dal titolo.
La modifica, quindi, deve essere qualitativa oltre che quantitativa.

Si ritiene che non ci sia un utilizzo difforme dal titolo ma solo un utilizzo minore e che dunque la servitù di passaggio carrabile non si possa estinguere per prescrizione finché verrà esercitato il passaggio pedonale.

G. M. chiede
martedì 18/07/2023
“Buongiorno avrei bisogno di chiarimenti in merito ad una servitù di passaggio.
Abbiamo tre lotti che chiameremo A B e C di tre proprietari diversi.
Il lotto A, ha un ampio ingresso autonomo su strada sterrata comunale e confina con il lotto B.
Il lotto B è intercluso e gode apparentemente di una servitù di passaggio da parte del lotto C di mia proprietà. I lotti A e B vengono venduti e acquistati da un unico acquirente che diventa così proprietario dei lotti A e B.
Mi chiedo: avendo il lotto A un suo ingresso autonomo, è ancora necessario che il lotto B goda di una servitù di passaggio da parte del lotto C?
Da mie ricerche non esiste trascrizione di questa servitù, probabilmente si tratta di accordi verbali tra vecchi proprietari. Preciso che sia io che il proprietario dei lotti AB siamo nuovi. Io ho acquistato 5 anni fa e lui 2 anni fa.
Sarebbe mia intenzione in qualità di proprietaria del lotto C, chiudere con un cancello il mio terreno al fine di salvaguardare la mia sicurezza e riappropriarmi del mio pezzo di terra.
Poiché non sussiste più la necessità di passaggio per accedere al lotto B che non è piu intercluso ed è agevolmente raggiungibile dal lotto A dello stesso proprietario, mi chiedo se c'è una procedura da adottare (tipo comunicazione via PEC o altro )o posso procedere con l'istallazione del cancello?
Se dovesse servire potrei avere un facsimile di comunicazione?
Ringrazio e resto in attesa della vostra risposta.
Cordialmente”
Consulenza legale i 26/07/2023
Nel quesito proposto viene descritto uno stato dei luoghi in cui sussiste una servitù di passaggio a favore di un terreno, denominato B, e gravante sul fondo C.
Tale servitù però non pare risultare da un atto notarile e sembra essersi consolidata per usucapione in quanto il fondo B essendo intercluso, aveva come unico necessario passaggio il transito attraverso il terreno C.
Il diritto di servitù quindi esiste in capo al proprietario del fondo B perché lo ha acquistato per usucapione con il possesso continuato e ininterrotto ai sensi dell’art. 1158 del c.c..
Ora il fondo non è più intercluso perché è stato acquisito dal medesimo proprietario del fondo A che gode invece di un ampio ingresso e collegamento con la strada comunale.
Si precisa che il diritto di servitù è un diritto reale che segue il bene immobile a cui si riferisce per cui si trasferisce con l’alienazione del terreno al nuovo proprietario.
È irrilevante quindi il fatto che gli attuali proprietari abbiano acquistato da poco i terreni in oggetto.
Poiché non è specificata la natura del fondo B e quante persone ci vivano, si farà riferimento al “proprietario del fondo A e B” intendendo chiunque ci abiti o eserciti regolarmente la servitù di passaggio.

Sebbene pare che la servitù possa perdere la propria utilità concreta, non è possibile per il proprietario del fondo servente, “revocarla” o farla estinguere.
La legge all’ art. 1074 c.c. stabilisce che l’impossibilità dell’uso della servitù e la mancanza d’utilità della stessa non la fanno estinguere.
Allo stesso modo anche l’esercizio limitato del diritto fa conservare il titolo per intero ai sensi dell’art. 1075 del c.c..
La servitù potrebbe però estinguersi per prescrizione ai sensi dell’art. 1073 del c.c. per il non uso per venti anni consecutivi con decorrenza dal giorno in cui si è cessato di esercitarla.
La Corte di Cassazione ha affermato che la servitù di passaggio ha un carattere discontinuo per cui ogni transito costituisce l’esercizio del diritto e l’utilizzo sporadico non assume rilievo ai fini della prescrizione (Cass. civ. n. 26636/2011).

Finché esiste la servitù, quindi, il proprietario del fondo servente dovrà garantirne l’esercizio e non potrà impedire al titolare del diritto di servitù di utilizzarlo in base al diritto acquistato per usucapione.
Ciò significa che qualora il proprietario del fondo C dovesse posizionare un cancello per accedere alla sua proprietà, compirà un atto di spoglio/molestia del possesso del diritto di servitù del proprietario del fondo A e B il quale potrà agire in via giudiziaria per ottenere la rimozione del cancello con un’azione direintegrazione (art. 1168 del c.c.) o manutenzione(art. 1170 del c.c.) a tutela del proprio possesso.
Il presupposto di queste azioni possessorie è che il possesso duri da oltre un anno continuo e non interrotto ai sensi dell’[[1170]] .
Qualora nessuno abbia più posseduto la servitù di passaggio nell’ultimo anno e non l’abbia esercitata, l’azione possessoria non dovrebbe essere accolta e all’interessato rimarrebbe solo la possibilità di introdurre un’azione petitoria per fare accertare l’esistenza del diritto, azione più complessa e con un onere della prova più gravoso.

Loris O. chiede
mercoledì 17/08/2022 - Friuli-Venezia
“Il fondo A (orto) e il fondo B (prato) dominanti in quanto senza sbocchi su vie pubbliche hanno un diritto di passaggio a carico del fondo servente X costituito contrattualmente nel 1983. Successivamente viene acquistato dai proprietari di A e B un piccolo fondo C ( vigneto) che ha accesso alla strada comunale ma che è un accesso piu scomodo in quanto non vicino la loro casa.
Il fondo B e C vengono poi donati a un figlio (a me L.) per costruire un villetta con accesso sulla via pubblica e iscritta al catasto fabbricati di mia proprietà e diventano un unico fondo.
Il fondo A (orto) resta ai genitori in quanto vicino casa di famiglia e ora a seguito di successione resta a me L. e a mio fratello I. al 50 per cento. Quindi il fondo dominante B è confluito in un nuovo fondo con C dove è stata costruita una abitazione collegata a via pubblica e una particella unica.
Il fondo A (orto) adiacente al B (e attraversato il B al C) rimane senza uscita e di proprietà di due persone con diritto al transito (fratelli L. e I.).
Nella situazione di fatto lo utilizza loris come giardino accessorio alla villetta e continua ad utilizzare il transito per comodità (accesso piu veloce a ex casa dei genitori).
Inoltre è ovvio che se lo utilizza il proprietario della villetta (L.) potrebbe uscire direttamente sulla pubblica via senza utilizzare la servitù. Ma se in linea teorica li utilizza I. ( il fratello comproprietario) egli non ha titolo di accedere attraverso la villetta e userebbe ovviamente la servitù.
Chiedo se la situazione di fatto potrebbe far propendere (su istanza) il giudice a cancellare la servitù o se la situazione di diritto prevale (teorica necessità di uno dei due proprietari di accedere) indipendente da un bisogno continuativo.
Datemi indicazioni per invio di una mappa.
Grazie”
Consulenza legale i 30/08/2022
Costituisce elemento determinante per la soluzione del caso in esame il tipo di servitù dinanzi alla quale ci si trova, trattandosi di servitù di passaggio costituita volontariamente.
E’ noto che le servitù possono essere costituite volontariamente o coattivamente, a seconda che siano liberamente creabili dai privati (al fine di far conseguire un vantaggio al fondo dominante) ovvero che siano costituite nei soli casi previsti dalla legge, in presenza di determinati requisiti e per una certa necessità del fondo.
Anche una servitù coattiva, tuttavia, può essere costituita volontariamente, ossia può essere frutto di un accordo tra proprietario del fondo dominante e del fondo servente, proprio come è accaduto nel caso di specie.

Una volta costituita, invece, la servitù può estinguersi solo nei casi e per le ragioni espressamente previste dalla legge, ovvero per:
a) volontà delle parti: è necessario l’accordo dei proprietari del fondo servente e del fondo dominante;
b) confusione: quando il proprietario del fondo servente e quello del fondo dominante vengono a coincidere nella medesima persona, secondo il brocardo “nemini res sua servit“;
c) scadenza del termine, quando è stato convenuto un termine finale del diritto nell’atto costitutivo;
d) perimento di uno dei due fondi;
e) prescrizione estintiva ventennale, c.d. “non uso“, cioè quando siano trascorsi almeno venti anni dal mancato esercizio della servitù ovvero dalla violazione del divieto di fare qualcosa sul fondo (in caso di servitù negativa);
f) impossibilità di uso e mancanza di utilità; il legislatore ha previsto, all’art. 1074 c.c., due cause di estinzione che si fondano sulla necessità che il diritto non solo possa essere esercitato in concreto, ma che sia in grado, altresì, di realizzare quell’utilità che l’ordinamento ha ritenuto meritevole di tutela. Ebbene, qualora sopravvenga l’impossibilità di esercitare la servitù o cessi l’utilità in funzione della quale la servitù è stata costituita, quest’ultima, pur non estinguendosi subito, resta in uno stato di “quiescenza” per un periodo di venti anni, nell’eventualità di un ulteriore mutamento dello stato dei luoghi che ripristini lo status quo ante o, comunque, renda possibile la sopravvivenza del diritto, sino a che non decorre il termine indicato dall’art. 1073 del c.c..

Nel caso di specie ciò che si teme è che l’autorità giudiziaria, eventualmente adita dal proprietario del fondo X servente, possa convincersi di dichiarare l’estinzione della servitù per mancanza di utilità della stessa, considerati gli avvicendamenti proprietari che si sono succeduti in relazione ai fondi dominanti A e B.
Tuttavia, come si è accennato in apertura di questa consulenza, vi è un elemento essenziale della fattispecie che dovrebbe indurre il giudice ad escludere l’operatività della suddetta causa estintiva, ovvero il fatto che si tratta di servitù costituita per volontà dei proprietari dei fondi servente e dominanti.
Per tale ipotesi, infatti, vige il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. II civ., con sentenza n. 9385 del 06.09.1991, nella quale si legge quanto segue:
“Nel caso in cui, pur ricorrendo i presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva e, questa, anziché coattivamente, cioè per sentenza o per atto dell'autorità amministrativa, sia stata costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività e pertanto, allorquando abbia ad oggetto il passaggio a favore di fondo intercluso, ad essa non si applica la regola per cui, alla cessazione della interclusione, segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati (art. 1055 del c.c.), bensì l'altra regola per cui il venir meno dell'utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù, se non è decorso il tempo indicato dalla legge”.

Da ciò, dunque, se ne deve far conseguire che, fin quando ci si continuerà a servire della servitù, la sola mancanza di utilità, per venir meno dell’interclusione, non può essere causa di estinzione della servitù se a chiederla sarà soltanto il proprietario del fondo X servente, occorrendo pur sempre un successivo accordo in tal senso tra i proprietari dei fondi interessati (servente e dominanti), da trasfondere in atto pubblico e trascrivere.
In ogni caso, il venir meno dell’utilità potrebbe interessare solo il fondo dominante B di proprietà di L. (essendo quest’ultimo divenuto proprietario del fondo C con accesso diretto alla pubblica via), ma non anche il fondo A, in comproprietà con I., il quale non può vantare alcun diritto di passaggio sui fondi B e C di esclusiva proprietà del fratello L.


Cesare D. B. chiede
martedì 18/09/2018 - Lazio
“Ho sul mio terrazzo una servitù di passaggio per scarico di carbone per riscaldamento. E' estinta non usandosi più il carbone da molti anni?

Consulenza legale i 20/09/2018
Come prevede l’art. 1027 c.c. la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
La servitù di passaggio è un classico esempio di servitù positiva in quanto il proprietario del fondo dominante, per esercitare il suo diritto, deve porre in essere un comportamento attivo che il proprietario del fondo servente deve subire.

A prescindere da come sia stata costituita una servitù (in modo volontario o coattivo), i casi principali di estinzione sono la prescrizione e la confusione.
Quest’ultima, prevista dall’art. 1072 c.c., si ha quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.

Una servitù si estingue invece per prescrizione quando (art. 1073 c.c.) non se ne usa per venti anni. In caso di servitù positive, come quella in oggetto, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'attività di godimento del fondo altrui.

Laddove, invece, sia semplicemente cessata l’utilità della servitù questa si estingue se è decorso il termine di venti anni da quando l’utilità sia venuta meno, come espressamente previsto dall’art. 1074 c.c.

Ciò premesso, il caso in esame appare rientrare in quest’ultima ipotesi.
Infatti, l’utilità della servitù era legata all’attività dello scarico del carbone.
Poiché questa attività risulta essere cessata (come leggiamo nel sintetico quesito) da più di 50 anni, si può affermare che la servitù sia estinta.

L. S. chiede
sabato 20/08/2022 - Piemonte
“La mia proprietà è gravata da servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore del mio vicino di casa. Trattasi di una villa in origine unica proprietà che in seguito è stata frazionata in tre unità.
Il mio vicino possiede un appezzamento di terreno (per 3/4 e più, in forte pendenza e agricolo) praticamente all'interno della mia proprietà, intercluso. A causa di questa servitù in passato sono nate liti sfociate un azioni legali per via dell'uso che il precedente proprietario, ci parcheggiata l'auto, questo uso però arrecava non pochi problemi ai proprietari del fondo servente (oggi ne sono io il proprietario) che da questa pratica essendo la servitù una strada in pietra di losa larga 2,70 in media, impediva il parcheggio delle loro vetture. Tutto questo accadeva fino al 2008 anno della lite legale, dopodiché avendo altri appezzamenti di terreno dalla parte opposta decidono di realizzare una nuova strada di accesso con area parcheggio dinnanzi alla loro abitazione.
Il problema è questo...a distanza di 12 anni la proprietà e cambiata e il nuovo proprietario ha deciso di utilizzare per mera comodità un ulteriore parcheggio sul terreno prima menzionato (praticamente si sta ripetendo una situazione come quella già descritta e vissuta. Ora se Io devo lasciare libertà di transito per accedere al terreno sopra descritto non saprei proprio dove mettere le macchine di proprietà mia se non spostarle quando il mio vicino decidesse di sostare o andare via.
Cosa potrei fare? Ripeto la situazione non è più la stessa di quando la servitù è stata determinata in atto.”
Consulenza legale i 01/09/2022
La servitù che grava sul fondo di colui che pone il quesito si inquadra a tutti gli effetti nella categoria delle servitù coattive, ed in particolare delle servitù costituite per c.d. destinazione del padre di famiglia.
Secondo quanto disposto dall’art. 1062 c.c., ricorre tale forma di costituzione della servitù quando due o più fondi, attualmente divisi, risultano essere appartenuti ad un unico proprietario, il quale ha posto o lasciato le cose nello stato in cui si trovano dopo la divisione (nel quesito si fa riferimento ad “una villa in origine unica proprietà che in seguito è stata frazionata in tre unità”).

Trattandosi di servitù coattiva, per il venir meno della stessa e, dunque, per la sua estinzione valgono le regole che il codice civile detta agli artt. 1072 e ss.
In particolare, a parte l’ipotesi della estinzione per confusione (che nel caso di specie non ricorre), altri casi tipici di estinzione della servitù possono essere la prescrizione (art. 1073 del c.c.) e la successiva mancanza di uso e di utilità della stessa (art. 1074 del c.c.).
Non determina estinzione della servitù neppure un esercizio limitato della stessa, nel qual caso il diritto d servitù si conserva per intero, secondo quanto espressamente statuito dall’art. 1075 del c.c..

Ora, nel caso in esame si dice che l’originaria servitù di passaggio pedonale e carraio non viene esercitata dal 2010, data in cui il precedente proprietario aveva realizzato un’altra stradella a servizio del suo fondo intercluso.
La circostanza che adesso, a distanza di dodici anni, il nuovo proprietario ha deciso di avvalersi nuovamente di quella servitù di cui risulta gravato il proprio fondo, comporta che non si è potuto maturare quel termine ventennale, prescritto dall’art. 1073 c.c., trascorso il quale la servitù può essere dichiarata estinta.
Lo stesso discorso vale per l’asserito venir meno della sua utilità in conseguenza della realizzazione nell’anno 2010 della nuova stradella, in quanto l’art. 1074 c.c., dispone espressamente che il configurarsi di tale presupposto non è da solo sufficiente per far dichiarare l’estinzione di una servitù, necessitando di un ulteriore elemento, ossia il decorso del termine ventennale di prescrizione di cui all’art. 1073 c.c.

A quest’ultimo proposito è stato evidenziato che tanto in presenza di un'impossibilità di fatto di godere di una servitù prediale, quanto nell'ipotesi di sopravvenuto venir meno dell'utilitas che ne costituisce il contenuto, si determina un mero stato di quiescenza del diritto, che perdura sino a quando non maturi il termine di prescrizione estintiva previsto in tema di iura in re aliena.
Da ciò se ne è fatto conseguire che il titolare del fondo dominante conserva un'attuale legittimazione ad agire per la tutela del suo diritto, almeno fino a quando non risulti giudizialmente accertata l'intervenuta prescrizione del diritto vantato (così Cass. n. 1854/2006; Cass..n.10018/1997; Cass. n. 7220/1997; Cass. n. 128/1995).

Inoltre, secondo quanto statuito sempre dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13263/2009 e Cass. n. 5396/1985), il principio previsto dall’art. 1074 c.c. si applica qualunque sia la causa dell'impossibilità di esercizio della servitù, e cioè anche se tale causa si identifichi in fatti imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante.

Pertanto, in forza dei dettami normativi a cui fin qui si è fatto riferimento e dei principi giurisprudenziali sopra citati, si ritiene che ogni pretesa del proprietario del fondo servente di impedire ai nuovi proprietari del fondo dominante di esercitare la servitù originaria debba considerarsi illegittimo e privo di fondamento giuridico.

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