(massima n. 2)
Una strada privata diventa pubblica quando la destinazione pubblica segua o si accompagni all'acquisto della proprietà del suolo stradale da parte della pubblica amministrazione, in base ad un atto o fatto (convenzione, espropriazione, usucapione) idoneo a trasferirne il dominio, con la conseguenza che l'atto con il quale il proprietario del fondo, a cui vantaggio sia costituita una servitù di transito sul fondo altrui, trasferisca al comune tale diritto di transito, deve ritenersi inidoneo a consentire al predetto comune l'esercizio di diritti di supremazia pubblica sul fondo servente.