Quando deve ammettersi la cessazione dell'interclusione
In generale, le servitù non si estinguono per il venir meno dell'utilità (
art. 1074 del c.c.): per la servitù di passaggio coattivo, invece, la cessazione dell'interclusione, che significa cessazione della necessità, dà luogo ad estinzione della servitù. Si richiede soltanto, come chiariremo fra breve, che una delle parti la faccia valere.
L'ampia formulazione della norma contenuta nel nuovo codice taglia la via a qualcuna delle questioni che si sollevavano sotto la vigenza della vecchia legge. Infatti, dicendosi ora che, se il passaggio cessa di essere necessario può essere soppressa la servitù, si vengono a comprendere
tutte le ipotesi in cui cessa la necessità, ossia l'interclusione. Nella legge abrogata si enumeravano le cause di cessazione: riunione del fondo circondato ad un altro fondo contiguo alla via pubblica e apertura di nuova strada che riesca al fondo già circondato.
Si sollevarono una serie di
questioni: che dire se il fondo che viene unito al circondato non è contiguo alla via pubblica, ma a sua volta vi comunica a mezzo di una servitù volontaria di passaggio su fondi intermedi? Che dire se fondi interclusi e aventi passaggi coattivi distinti vengano ad appartenere allo stesso proprietario? È da distinguere a seconda che il proprietario del fondo intercluso acquisti quello comunicante con la via pubblica oppure il proprietario di questo acquisti il fondo intercluso? Che dire se non si apra una strada nuova, ma si riapra una vecchia? Che pensare, alla fine, se l'interclusione cessi non per riunione del fondo intercluso ad altro contiguo alla via pubblica, né per apertura di nuova strada che riesca al fondo intercluso, ma per il fatto che il proprietario del fondo intercluso acquista una servitù, convenzionale, di passaggio?
A nostro avviso, in base alla norma contenuta nel nuovo codice, deve ammettersi senz' altro la
cessazione del passaggio coattivo se il proprietario del fondo intercluso acquisti una servitù convenzionale, se il proprietario del fondo comunicante con la via pubblica acquisti il fondo intercluso o viceversa, se si apra una strada nuova oppure si riapra una vecchia. Invece non si ha cessazione, se il fondo intercluso viene unito ad un fondo che ha una servitù di passaggio sulla via pubblica, salvo che, per il consenso del proprietario del fondo servente, detta servitù non possa estendersi pure a vantaggio del fondo intercluso.
Analoga soluzione si impone nel caso che
più fondi interclusi, muniti di passaggio coattivo, si riuniscano nelle mani dello stesso proprietario. Poiché un'automatica estensione del passaggio coattivo, costituito a vantaggio di un fondo, non può aver luogo a vantaggio di un altro: questo, se era intercluso, rimane tale, e rimarrebbe privo dell'uscita sulla pubblica via ove si dovesse ammettere un'estinzione della servitù coattiva a suo favore esistente. Una tale estinzione può ammettersi solo se, per il consenso del proprietario del fondo gravato, la servitù si amplia, in modo da poter giovare anche all'altro fondo, che si è unito a quello a cui favore esisteva la servitù coattiva.
Estinzione della servitù
La cessazione della servitù, per il venir meno della necessità, non ha luogo
ipso iure. Finita l'interclusione, sorge il diritto alla cessazione della servitù, così come, verificatasi l'interclusione, sorge solo il diritto alla costituzione della servitù.
Su richiesta di una delle parti, con convenzione, si attua l' estinzione (contratto estintivo). In caso di mancanza di accordo, su domanda di una delle parti, l'autorità giudiziaria con sentenza ne determina l'estinzione. Mentre nel vecchio codice il diritto a chiedere la cessazione sembrava attribuirsi al solo proprietario del fondo servente (art. 596), nel nuovo codice spetta anche al proprietario del fondo dominante.
Inammissibilità di una rinascita della servitù
Si può dubitare se, venuta meno la causa di cessazione della necessità, e quindi riformatasi l'interclusione, risorga la servitù: appare preferibile la soluzione negativa. Infatti la servitù coattiva, per estinguersi, ha bisogno di convenzione o sentenza: l'una e l'altra producono l'effetto definitivo e permanente della morte della servitù.
Questa, per risorgere, non può che fondarsi sulle sole cause capaci di darle vita, e cioè la convenzione o la sentenza. La sola condizione di fatto
— interclusione — come non può bastare a far sorgere la servitù coattiva la prima volta, così non può bastare a farla rinascere, cioè a farla sorgere una seconda volta. Del resto, l'automatica rinascita comporterebbe difficoltà per l'indennità, intanto restituita, e per altre conseguenze.
Ognuno capisce che una ben diversa questione è invece quella che riguarda l'
annullamento della stessa causa giuridica di estinzione, per es. l'annullamento della convenzione con cui le parti d'accordo sono addivenute alla cessazione della servitù. In tal caso la servitù risorge perché, con efficacia retroattiva, viene annullata la sua diretta causa di estinzione, con conseguente abolizione di tutte le conseguenze giuridiche di essa, fra cui la cessazione della servitù, la restituzione dell'indennità, ecc.
Restituzione del compenso
Il proprietario del fondo servente deve restituire il compenso: questa è la norma generale. Essa, però, applicata senza riserve, avrebbe portato a delle iniquità: infatti, può darsi che per lungo tempo il proprietario del fondo servente abbia dovuto subire il fastidio e il danno della servitù, può darsi che un effettivo impoverimento o mancato lucro gli sia venuto dalla servitù (abbattimento di alberi; impossibilità di coltura nella zona di passaggio).
In vista di ciò, il nuovo legislatore, ispirandosi al movimento già determinatosi sotto la vecchia legge, ha statuito che l'autorità giudiziaria possa disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della servitù e al danno sofferto.
Se l'indennità fu convenuta dalle parti volontariamente in
annualità, per gli anni decorsi non si avrà mai la restituzione: solamente dalla cessazione della servitù viene meno l'obbligo della prestazione per gli anni successivi.