(massima n. 1)
Costituisce aggravamento della servitù di veduta, non consentito dall'art. 1067 c.c., l'ampliamento di aperture esistenti, in guisa da rendere più agevole l'inspicere e il prospiciere in alienum, con corrispondente maggiore aggravio per il fondo servente, il cui proprietario è legittimato all'azione di manutenzione che tende appunto a conservare lo stato attuale del possesso e, quindi, a respingere ogni limitazione che — normalmente attraverso la modificazione dello stato dei luoghi — implichi un diverso modo di essere del possesso e del suo esercizio.