(massima n. 1)
La concessione di una servitù di passaggio sulla via privata sulla quale già altri abbia analoga servitù, pur determinando la possibilità di una maggiore intensità di transito, non importa di per sé diminuzione o maggiore incomodità di esercizio della servitù più antica e, pertanto, incombe al titolare di questa l'onere di dimostrare l'avvenuta alterazione in suo danno dell'esercizio della servitù.