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Articolo 392 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose

Dispositivo dell'art. 392 Codice Penale

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto(1), potendo ricorrere al giudice(2), si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa [120; c.p.p. 336, 340], con la multa fino a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione(3).

Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico(4).

Note

(1) E' richiesta come presupposto l'esistenza di un preteso diritto in capo all'agente, cioè di un diritto che non deve essere necessariamente già esistente, ma per lo meno putativo, ovvero ragionevolmente effettivo.
(2) La possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti di tale reato e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale.
(3) La violenza sulle cose si ha anche quando vi è mutamento di destinazione, ovvero quando sia impedita, alterata o modificata l'utilizzabilità della cosa stessa. Secondo l'orientamento prevalente, tale mutamento deve valutarsi non in relazione alla sua destinazione naturale, ma in relazione alla destinazione ricevuta dall'avente diritto.
(4) Tale comma è stato aggiunto dalla l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Ratio Legis

La dottrina maggioritaria ritiene che la ratio di tale disposizione si riscontra nella tutela del cosiddetto monopolio giudiziario della risoluzione delle controversie tra privati, e quindi della pace sociale che sarebbe compromessa se si lasciasse spazio alla giustizia privata. Tuttavia rileva anche l'interesse del privato, da alcuni autori considerato addirittura l'unico interesse oggetto di tutela.

Brocardi

Ne occasio sit maioris tumultus

Spiegazione dell'art. 392 Codice Penale

Tramite la punibilità della c.d. ragion fattasi, il legislatore ha inteso tutelare l'istituzione processo in senso generalmente inteso, garantendo la primazia dell'intervento giurisdizionale, senza lasciare alcuno spazio a forma di autotutela privata violenta.

Il reato ha natura plurioffensiva, dato che il bene giuridico tutelato è, oltre all'interesse pubblico a garantire il processo, anche l'interesse privato.

La giurisprudenza è infatti addirittura a riconoscere come persona offesa dal reato anche il mero possessore del bene oggetto di violenza, e non solo il proprietario.

Specularmente, soggetto attivo del reato è, oltre al titolare del preteso diritto, anche che legittimamente eserciti tale diritto per conto del proprietario ed il negotiorum gestor.

Di fondamentale importanza è l'analisi volta per volta dell'elemento soggettivo. Difatti, per la configurabilità del reato non è affatto necessario che il diritto oggetto della illegittima pretesa sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore del reato agisca nella ragionevole convinzione di difendere un suo diritto.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere al giudice, prevale la tesi della c.d. azionabilità in concreto, ovvero la possibilità in concreto, offerta dall'ordinamento, di ricorrere al giudice. Esempio negativo è l'esclusione dal novero dei diritti azionabili dell'obbligazione naturale, non essendo la stessa munita di azione.

Venendo ora ai limiti entro cui la pretesa può ritenersi arbitraria, la violenza è lecita solamente quando destinata a mantenere il possesso, ovvero a recuperare il possesso nell'immediatezza dello spoglio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, al dolo generico deve aggiungersi il dolo specifico, consistente nella direzione della condotta all'attuazione del preteso diritto con la convinzione della ragionevolezza della pretesa.

Massime relative all'art. 392 Codice Penale

Cass. pen. n. 21846/2022

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose la condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore di corrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esterni dell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio.

Cass. pen. n. 22248/2022

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare sussista in concreto, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico, sicché, ove la contestazione con il soggetto passivo sia insorta proprio in merito al diritto di questi al mantenimento del bene su cui è operata la violenza, nessun rilievo ha la titolarità di quel bene da parte del soggetto attivo.

Cass. pen. n. 36526/2020

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 2320 cod. civ..

Cass. pen. n. 29541/2020

I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Cass. pen. n. 6226/2020

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile, né comunque potrebbe escludere il dolo specifico, la scriminante dell'esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest'ultimo insita nella fattispecie incriminatrice, con l'effetto che la convinzione, fondata o putativa, della sua titolarità costituisce elemento essenziale del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa, agirebbe piuttosto per rendere torto ad altri, ciò che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso).

Cass. pen. n. 35876/2019

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell'agevole possibilità di ricollocazione nello "status quo ante" da parte della persona offesa).

Cass. pen. n. 46288/2016

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, o anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell' art. 629 cod. pen.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico del reato in quanto nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha precisato che l'elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. - potendo l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni essere aggravato, come l'estorsione, dall'uso di armi - ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione).

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.

Cass. pen. n. 15245/2015

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o alle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto, in sé non ingiusta, può integrare il reato di rapina se si estrinseca con modalità violente che denotano la volontà di impossessarsi comunque di una cosa, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva affermato la sussistenza del delitto di rapina in relazione alla condotta dell'imputato che, allo scopo di rinvenire informazioni sul luogo o sul numero di telefono riguardanti la figlia minore affidata a terzi, aggredendo una assistente sociale, si era impossessato delle agende di questa).

Cass. pen. n. 46153/2013

Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è necessaria una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione del bene che renda necessaria una non agevole attività di ripristino. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all'immobile potesse integrare il delitto di cui all'art. 392, c.p.).

Cass. pen. n. 41586/2013

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 392 cod. pen., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto desumere l'esistenza di una controversia di fatto in ragione del contenuto di una missiva inviata dagli imputati al querelante).

Cass. pen. n. 23588/2013

Il delitto di ragion fattasi mediante violenza sulle cose è configurabile in relazione a beni posseduti dall'autore della condotta quando questi non agisce a tutela del proprio possesso, ma incide radicalmente sul diritto in contesa, così procurandosi direttamente l'utilità sottesa all'accertamento di spettanza dell'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui l'imputato aveva fatto demolire un casolare costruito su un'area di cui aveva il possesso, ma in relazione alla quale pendeva una causa petitoria diretta ad accertarne la proprietà).

Cass. pen. n. 23322/2013

Soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto, rileva che l'agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà. (Fattispecie in cui l'imputato, al fine di assicurare la somministrazione di energia elettrica al fondo del padre, aveva collocato nel fondo di un vicino dei pali perché l'Enel potesse esercitare la servitù di elettrodotto).

Cass. pen. n. 49760/2012

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l'arbitrarietà non può ritenersi sussistente qualora ricorra la difesa in continenti del possesso o la autoreintegrazione di esso nell'immediatezza di uno spoglio violento da parte di altri, purché non si tratti di ipotesi di compossesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione in ordine alla natura arbitraria della condotta non essendo stato chiarito se l'imputato si trovasse o meno nel possesso esclusivo del bene).

Cass. pen. n. 41675/2012

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche -a lui intestate- relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni 'portati dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell'appartamento attraverso il ricorso al giudice .

Cass. pen. n. 41368/2010

Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico - rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato di ragion fattasi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il reato nel fatto di aver impedito l'esercizio di una servitù di passaggio su un appezzamento di terreno di proprietà degli imputati, formando dei solchi e piantando ortaggi sulla parte di terreno destinata a strada).

Cass. pen. n. 2548/2010

Non commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che usi violenza sulle cose al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di uno atto di spoglio, sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto. (Fattispecie relativa alla rottura da parte di un condomino di una catena e di un paletto di ferro posto in prossimità di un cancello carrabile sull'area condominiale adibita a parcheggio rendendone disagevole l'accesso).

Cass. pen. n. 4373/2009

La violenza sulle cose, che integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può consistere in un mutamento di destinazione che ne impedisca l'uso per un apprezzabile periodo temporale ed in modo effettivo. (In applicazione di questo principio la Corte, rilevando la mancanza dei caratteri di stabilità temporale, concretezza e attualità, ha escluso la sussistenza del reato in un caso in cui il gestore di un complesso alberghiero, al fine di esercitare un preteso diritto di compensazione monetaria o di ritenzione a garanzia dei lavori commissionati a una impresa edile e non portati a compimento, aveva trattenuto presso la struttura alberghiera - indebitamente rifiutandone la consegna - le attrezzature cantieristiche della stessa impresa).

Cass. pen. n. 28952/2008

In tema di condizioni di procedibilità, la legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla res oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa un legittimo ius possessionis significativo di una diretta relazione con la medesima. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato che la titolarità del diritto di querela competeva al compossessore-non proprietario di un immobile la cui porta di accesso al sottotetto era stata vincolata con un lucchetto, rimosso indebitamente dal ricorrente ).

Cass. pen. n. 4456/2008

Il delitto di ragion fattasi, in quanto delitto ad evento, la cui realizzazione presuppone il raggiungimento dello scopo perseguito dall'agente, ammette la configurabilità del tentativo.

Cass. pen. n. 39069/2007

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 392 c.p., non è necessario che il diritto arbitrariamente esercitato sia oggetto di una contesa giudiziale in atto tra le parti, essendo sufficiente l'esistenza di una controversia anche solo di fatto.

Cass. pen. n. 25999/2007

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che con violenza alle persone, si consuma nel momento in cui la violenza o la minaccia sono esplicate, senza che rilevi il conseguimento in concreto del fine perseguito. (La Corte ha precisato che il disvalore della condotta è espresso dal modo antigiuridico con il quale il preteso diritto è fatto valere, e prescinde dall'esistenza del diritto stesso e dal suo effettivo soddisfacimento).

Cass. pen. n. 4975/2007

Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.) la rimozione, finalizzata alla tutela del possesso, di cartelli posti da altri in un'area di pertinenza dell'agente, considerato che l'auto-reintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione qualora sia impossibile il ricorso al giudice e sussista la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, condizioni, nella specie, insussistenti.

Non integra il delitto di furto (art. 624 c.p.), ma quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), l'appropriazione della cosa mobile altrui (nella fattispecie la rimozione di cartelli posti da altri in una area di pertinenza dell'agente) finalizzata esclusivamente alla tutela del possesso e in assenza del fine di profitto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che la collocazione dei cartelli rimossi all'interno del negozio dell'agente, il quale intendeva eliminare i cartelli ritenuti abusivamente esposti, escluda il fine di profitto che presuppone il proposito di utilizzo, in tal caso assente).

Cass. pen. n. 765/2007

Integra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose l'impedimento, da parte del proprietario del fondo servente, alla riattivazione di una servitù, di natura apparente, eseguita dal proprietario del fondo dominante. (Nella specie, il proprietario del fondo dominante, in occasione della ristrutturazione di un fabbricato, aveva proceduto anche al ripristino di un preesistente pozzo nero, rimasto inattivo da qualche anno, e i proprietari del fondo servente lo avevano ricoperto di terra, danneggiando le tubazioni relative agli scarichi).

Cass. pen. n. 19040/2006

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è invocabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p. da parte del titolare di un diritto di servitù di passaggio che abbia abbattuto il cancello posto dal proprietario della strada per impedirne l'altrui ingresso, in quanto l'esercizio di un diritto cosiddetto «contestabile» non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio.

Cass. pen. n. 47089/2003

Il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale, atteso che nell'estorsione l'agente mira a conseguire un ingiusto profitto, con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto, mentre nell'esercizio arbitrario egli agisce al fine di esercitare un suo preteso diritto, con la convinzione che quanto vuole gli compete.

Cass. pen. n. 18153/2003

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è ipotizzabile in relazione a cose possedute da altri e non anche nell'ipotesi in cui il soggetto agisce per impedire che altri si impossessi della cosa o per rientrare in possesso nell'immediatezza dello spoglio, atteso che in tal caso si è in presenza di una causa di giustificazione consistente nella concreta ed attuale necessità di tutelare il possesso.

Cass. pen. n. 30021/2002

È qualificabile come «violenza sulle cose», ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 c.p., ogni condotta che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa, modificandone arbitrariamente la sua attuale condizione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata considerata «violenza sulle cose» l'avvenuta asportazione, mediante semplice sollevamento dal loro alloggiamento, di alcuni paletti delimitanti il «posto-macchina» della persona offesa).

Cass. pen. n. 20277/2001

Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, con un comportamento violento, mantiene il possesso attuale del bene (violenza manutentiva) oppure lo recupera nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), atteso che tali comportamenti sono legittimi, in quanto tendono a conservare l'ordine giuridico preesistente. (Fattispecie in cui l'imputato aveva divelto i paletti infissi per la recinzione del terreno confinante, sulla base del convincimento della violazione, in suo danno, della linea di confine del terreno di sua proprietà).

Cass. pen. n. 13115/2001

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) la buona fede dell'agente circa la reale o putativa sussistenza del preteso diritto non vale ad escludere il dolo, ma costituisce, al contrario, un presupposto necessario per la configurabilità del reato e vale a distinguere lo stesso da altre, più gravi, ipotesi criminose. (Fattispecie nella quale l'imputato — la cui assoluzione, sulla base del suindicato principio è stata censurata dalla S.C. — ritenendo di vantare una situazione di possesso su di un appezzamento di terreno, aveva proceduto allo spostamento della linea di confine del proprio fondo ed all'abbattimento di alberi posti nel terreno oggetto di contestazione mentre quest'ultimo si trovava nella materiale disponibilità del confinante). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 12319/2000

Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale è la buona fede dell'agente in ordine alla legittimità della propria pretesa, per la cui sussistenza è irrilevante, nei limiti della ragionevolezza del convincimento, che l'agente identifichi erroneamente il suo antagonista o ritenga erroneamente coinvolto anche altro soggetto.

Cass. pen. n. 302/1999

Il reato di cui all'art. 392 c.p., volto ad impedire che la privata violenza si sostituisca all'esercizio della giurisdizione in occasione di una lite fra privati, postula che il preteso diritto sia realmente oggetto di contrasto fra le parti nel senso che, allorquando si dispiega la condotta violenta dell'autore, sia già in atto fra i soggetti interessati una contesa, giudiziale o di fatto, intorno alla titolarità o all'esercizio di quel diritto.

Cass. pen. n. 6387/1998

Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è necessario che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, essendo sufficiente che l'autore agisca nella ragionevole opinione di difendere un suo diritto.

Cass. pen. n. 9436/1997

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per la configurabilità della ragion fattasi la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato. (Fattispecie in tema di scalpellamento della gradinata di un edificio destinato ad uso pubblico, non corrispondente alla eliminazione delle barriere architettoniche, ma costituente un ulteriore impedimento all'accesso: la S.C. ha annullato la sentenza impugnata qualificando il fatto come danneggiamento).

Cass. pen. n. 7911/1997

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), l'effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione soggettiva — purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l'opinato diritto mascheri altre finalità, determinanti esse l'esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia — dell'esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell'azione e quindi dall'esito eventuale della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il tentativo del delitto di ragion fattasi — e non di rapina — la condotta di un soggetto che aveva cercato di reimpossessarsi con violenza di una somma di denaro poco prima consegnata alla persona offesa come compenso per una prestazione sessuale poi non ottenuta, e ciò ancorché la pretesa di restituzione non corrispondesse ad un diritto azionabile, stante l'illiceità della causa del contratto su cui si fondava).

Cass. pen. n. 1358/1997

Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, usando violenza sulle cose, tutela il suo attuale possesso da altri turbato o si reintegra nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio.

Cass. pen. n. 273/1997

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, in relazione ai diritti reali è ipotizzabile solo quando la res sia in possesso altrui e non anche quando la stessa sia in possesso dell'agente.

Cass. pen. n. 11381/1994

Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.), non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare, in concreto sussista, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell'autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Ne consegue che nessun rilievo ha la proprietà, da parte del soggetto attivo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione fra soggetto attivo e passivo del reato, abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la «violenza», nello stato in cui si trovava.

Cass. pen. n. 2425/1990

Nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni restano assorbiti solo quei fatti che, pur costituendo di per sè stessi reato, rappresentano elementi costitutivi del primo: tali sono il danneggiamento, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 392 c.p., e le minacce o le semplici percosse, rispetto all'ipotesi di cui all'art. 393 stesso codice. Se la violenza eccede tali limiti, i reati in tal modo commessi danno luogo ad autonome responsabilità penali, concorrenti eventualmente col reato di ragion fattasi, ove sussista il dolo specifico proprio di quest'ultimo. (Fattispecie in tema di sequestro di persona e lesioni consumati in danno del debitore, per ottenere l'adempimento dell'obbligazione).

Cass. pen. n. 60/1990

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la recinzione di un fondo, in modo da impedire il passaggio da altri in precedenza esercitato, implica violenza sulla cosa, sotto il profilo di un mutamento di destinazione del bene che ne impedisce l'originaria utilizzazione.

Per la consumazione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non si richiede che il diritto che si è inteso tutelare (nella specie: il pieno diritto di dominio non limitato da una dedotta servitù) sia insussistente in concreto, poiché la legge punisce il modo antigiuridico con il quale tale diritto è stato fatto valere, astraendo dalla sua effettiva esistenza o meno.

Cass. pen. n. 16303/1989

L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica soltanto quando l'esercizio del preteso diritto si concreta o consiste nel solo ingresso e nella sola permanenza nell'altrui casa, invito domino. Quando invece taluno si sia introdotto nella casa altrui contro la volontà del titolare del diritto di esclusione per asportare cose che egli ritiene di aver diritto di asportare perché di sua proprietà e l'introduzione nella casa altrui sia avvenuta con violenza sulle cose o alle persone, il soggetto agente viola un duplice ordine di disposizioni e cioè quelle concernenti l'inviolabilità del domicilio e quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni.

Cass. pen. n. 13660/1989

Ai fini della configurabilità del reato di ragion fattasi di cui all'art. 392 c.p. non è necessario il previo accertamento della proprietà delle cose sulle quali è stata compiuta la violenza. Invero, la violenza integrante l'estremo del reato e alla quale la legge intende opporsi perché lede l'interesse pubblico a che ogni controversia venga decisa a mezzo dell'autorità giudiziaria, può anche cadere su cose di proprietà dell'agente, purché non si tratti di proprietà esclusiva e sempre che sussista, nell'azione violenta, il nesso teleologico con l'esercizio di un preteso diritto.

Cass. pen. n. 11591/1989

Tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di rapina, il dato differenziatore va individuato nell'elemento soggettivo; questo, per il primo reato, consiste nella ragionevole opinione dell'agente di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti giuridicamente; per la rapina, invece, si sostanzia nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza che quanto si pretende non è dovuto e non è giuridicamente azionabile.

Cass. pen. n. 5396/1989

La violenza sulle cose, quale circostanza aggravante del reato di violazione di domicilio e sulla base dell'indicazione legislativa contenuta nell'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), può consistere anche nel semplice danneggiamento della cosa. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dell'aggravante per danneggiamento di porta di abitazione a seguito di pressione per forzarne l'apertura).

Cass. pen. n. 7483/1988

Per la configurabilità del reato di ragione fattasi, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, caratterizzando il reato solo la sostituzione, da parte dell'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.

Cass. pen. n. 2888/1986

Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nella nozione di «violenza» rientra anche il mutamento della destinazione delle cose stesse, che si verifica quando con qualsiasi atto o fatto materiale sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità, come quando, sostituendosi la serratura della porta d'ingresso, si sia impedito l'accesso ad un appartamento a colui che ne sia il compossessore o condetentore, perché una simile azione concreta la immutazione della specifica destinazione che la cosa possiede ai fini della particolare utilizzazione cui l'hanno destinata le parti interessate al suo godimento.

Cass. pen. n. 12481/1985

Titolare del diritto di querela, in tema di reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, può essere colui che esercita soltanto di fatto una servitù prediale; anche tale soggetto può invero rivestire la qualità di persona offesa dal reato giacché l'ordinamento tutela, di per sé, il possesso delle servitù, indipendentemente dalla coesistenza del possesso stesso con la titolarità effettiva del corrispondente jus in re aliena.

Cass. pen. n. 11118/1985

L'art. 392 c.p. non punisce chi si fa ragione da sé ma chi si fa arbitrariamente ragione. Ne consegue che non risponde del delitto de quo il proprietario il quale cambia la serratura della porta di accesso agli uffici impedendone l'ingresso ai conduttori dei medesimi, che siano stati inutilmente diffidati a svolgere nei locali stessi l'attività per cui erano stati ammessi e successivamente diffidati.

Cass. pen. n. 8434/1985

La legittimazione a proporre querela, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, compete anche all'usufruttuario di un fondo quando l'azione violenta del soggetto attivo, diretto ad affermare il suo diritto di proprietà, sia rivolta, per le sue modalità, anche ad eliminare o escludere il possesso esercitato dall'usufruttuario.

Soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell'effettivo titolare. (Nella specie l'imputata consumava il delitto in esame esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale valutata dal consorte e nell'interesse di questo ultimo).

Cass. pen. n. 6507/1984

L'autoreintegrazione nel possesso di una cosa, della quale taluno sia stato spogliato (clandestinamente o violentemente), opera come causa speciale di giustificazione allorché risulti che l'agente si sia trovato, senza poter ricorrere al giudice, nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria; e pertanto l'autotutela non è invocabile, se il fatto viene commesso fuori della flagranza dello spoglio, quando ormai gli effetti del possesso altrui si sono già consolidati e il diritto dell'agente non è più minacciato, ma già violato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 392 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. F. chiede
sabato 20/04/2024
“In data 02.04.2024, una mia conoscente si è recata a XXX via Y. Erano le ore 20:00 circa ed ha parcheggiato il veicolo privato all’interno dell’area di servizio “Alfa” sita lungo la medesima strada (via Y) al civico 43.
All’interno della stazione di rifornimento erano stati parcheggiati anche altri veicoli, ma non in maniera tale da ostacolare il pubblico passaggio ovvero il rifornimento alle pompe di carburante.
Poche ore dopo, nel ritornare a riprendere possesso del veicolo, ha constatato che lo stesso non era presente nel punto in cui era stato parcheggiato.
In quel preciso momento ha avuto la percezione che l’autovettura fosse stata asportata da ignoti, senonché, parlando con altre persone ivi presenti, è venuta a conoscenza che anche le loro autovetture risultavano mancare dal parcheggio.
A seguito di un breve sopralluogo si è accorta che all’interno dell’area di servizio erano presenti alcuni segnali verticali (in totale ne sono stati individuati 8), dove si leggeva che trattasi di area privata, che è vietata in modo assoluto la sosta di veicoli, che questi saranno rimossi a cura della «Beta», depositati presso i locali della ditta, che le spese sono a carico del «trasgressore»:
Cosicché ha raggiunto la “Beta” a bordo di un taxi e pagato 150,00 euro per vedersi restituito il veicolo. In fase di restituzione si è accorta che un’altra malcapitata è stata accompagnata da un addetto dell’officina ad uno sportello ATM dove ha prelevato una somma in contanti per pagare la restituzione del proprio veicolo. Il giorno seguente ha ricevuto la fattura dove è indicato che la rimozione è stata effettuata a richiesta della proprietà (ovvero con chi gestisce la “Alfa”) in esecuzione di specifici obblighi contrattuali.

Si aggiunge che:
- la stazione di servizio “Alfa” è sicuramente soggetta alla disciplina del codice della strada, dal momento che il suo accesso è sempre possibile a qualsiasi ora, trattandosi di distributore self service
- I segnali stradali collocati nell’area di servizio erano abusivi in quanto non contenevo ordinanza o altre informazioni obbligatorie sul retro del pannello
- Non è stata contatta la Polizia Municipale
Quesiti:
E’ configurabile l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni?
E’ configurabile l’usurpazione di pubbliche funzioni?
E’ possibile avere precedenti giudiziari, massime o sentenze, così da predisporre una querela?”
Consulenza legale i 06/05/2024
In premessa alla risposta al quesito va detto che col presente parere ci soffermeremo unicamente sulla sussistenza dei reati di esercizio arbitrario e di usurpazione delle pubbliche funzioni.

Per quanto attiene alla prima fattispecie, sul punto si è pronunciata in modo chiaro Cass. Pen., Sez. II, Sent., (data ud. 13/04/2016) 02/05/2016, n. 18127 secondo la quale in via generale è del tutto legittimo che un soggetto faccia riferimento, per la tutela della propria proprietà privata, a altro soggetto privato che proceda alla rimozione del veicolo.
Ciò peraltro anche senza che venga allertata preventivamente la forza pubblica.
La cosa che, però, può condurre alla sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è la richiesta del pagamento delle spese di trasporto e custodia del veicolo medesimo.

Le argomentazioni della sentenza non sono molto dettagliate ma per giustificare tale assunto la Corte richiama soprattutto il codice della strada il cui art. 12 del Codice della strada autorizza solo taluni soggetti a esercitare il servizio di polizia stradale tra i quali non rientra certamente il cittadino privato che ha proceduto a liberare il suo solo occupato.

In astratto, dunque, nel caso di specie potrebbe sussistere il reato di cui all’articolo 392, eventualmente nella forma tentata laddove il soggetto colpito dal prelievo non abbia proceduto al pagamento delle spese.

In senso negativo ci si deve pronunciare in relazione al reato di usurpazione di funzioni pubbliche previsto dall’articolo 347 cp.

Tale reato, infatti, punisce espressamente il soggetto che usurpa una pubblica funzione o le attribuzioni inerenti a un pubblico servizio, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Stando sempre alla Cassazione citata prima, infatti, la condotta di rimozione da parte del privato non è assolutamente illegittima in quanto la stessa è meramente posta a presidio della proprietà privata. Nessuna usurpazione è ravvisabile su tale fronte.
Anche in questo caso, quindi, il reato di cui all’art. 347 c.p. potrebbe sussistere tuttalpiù laddove il soggetto privato chieda di essere reintegrato delle spese di custodia e prelievo del veicolo.
In questo caso, tuttavia, la strada è in salita.
La richiesta di dette spese, invero, non viene di certo fatta in nome dell’esercizio di una funzione pubblica, ma semplicemente per essere risarciti delle spese effettuate.
Tale circostanza, quindi, escluderebbe in toto la sussistenza della fattispecie de qua.

Per tali ragioni, se una denuncia - querela per esercizio arbitrario sembra essere plausibile, lo stesso non può dirsi per il reato di cui all’articolo 347 c.p. Ciò non toglie che in un eventuale atto si possa chiedere al PM di procedere per entrambi i reati e lasciare quindi che sia l’accusa stessa a decidere quali fattispecie ritenere sussistenti.


C. R. chiede
domenica 05/12/2021 - Umbria
“Ho stipulato un contratto di locazione transitorio ( 6 mesi ) in una casa di campagna singola, con pochissimo terreno circostante. La persona di nazionalità italiana con la residenza in Spagna dopo esser entrato in casa ha portato con 4 cani san Bernardo,. Le utenze sono a nome mio.
L’inquilino dopo il primo affitto non ha pagato più nulla ( affitto e utenze ) e dopo 4 mesi ho iniziato una procedura per sfratto.
Sono riuscito a disdire la fornitura del GPL e i rifornimenti ora sono a suo carico. I costi in campagna sono importanti e ora preferisce riscaldarsi con la corrente elettrica non dovendola pagare.
Domanda
Ho parlato con il mio operatore e mi ha riferito che con una procedura amministrativa posso far diminuire la potenza da 3kw a 1,5kw.
Se lo faccio, l’inquilino potrebbe crearmi dei problemi? Se si, quali?
grazie
distinti saluti”
Consulenza legale i 09/12/2021
Lo strumento legale per tornare in possesso dell’immobile in caso di mancato pagamento dei canoni è la procedura di sfratto per morosità.
Tale procedura, leggiamo nel quesito, è stata già azionata nel caso di specie ed è, a quanto risulta, ancora in corso.
Dunque il giudice non ha ancora emesso l’ordinanza esecutiva di sfratto (non sappiamo nemmeno se il conduttore abbia fatto o meno opposizione in sede giudiziale).
Ne consegue che il contratto è ancora in essere.

Ciò posto, anche un persistente inadempimento del conduttore relativamente al rimborso delle spese degli oneri accessori (oltre all’omesso versamento del canone) non legittima il locatore a farsi giustizia da sé distaccando o diminuendo – in questo caso- la potenza dell’energia elettrica.
Sul punto vi è giurisprudenza di legittimità che ritiene che un tale comportamento del locatore possa integrare il reato di cui all’art. 392 c.p. e cioè esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Ad esempio, nella sentenza n. 41675/2012 leggiamo: “L’azione della D.F. manifestatasi attraverso l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua relative all’appartamento affittato realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione dei beni “portati” dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrante il reato di cui all’art. 392 c.p., tradottosi nel modificarne o impedirne l’originaria utilizzazione loro propria, funzionale ad un normale uso della stessa unità abitativa concessa in locazione”.

Nella presente vicenda non si tratterebbe di distacco ma solo di depotenziamento.
Tuttavia, anche una tale azione potrebbe rendere meno fruibile l’appartamento locato ed integrare il predetto reato di cui all’art.392 c.p.
Infatti, come ha osservato la Corte di Cassazione nella sentenza n.35876/2019: "In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d'uso del bene, che non determini danni materiali, purché l'intervento modificativo abbia concreta incidenza sull'interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l'esercizio del suo diritto".

Pertanto, onde evitare qualsiasi potenziale questione da parte del conduttore, suggeriamo piuttosto di attendere semplicemente l’esito della procedura di sfratto per morosità e una volta ottenuto il titolo esecutivo, procedere con l’azione esecutiva per il rilascio dell’immobile e per il recupero forzoso degli importi non versati (canone ed oneri accessori).

Francesco C. chiede
martedì 23/03/2021 - Estero
“Gentilissimi, espongo i fatti.
Tizio dà in locazione un immobile ad uso abitativo a Caio.Caio utilizza l’immobile quando vieni in Italia, risiedendo all’estero.
Tizio non è stato sincero con Caio, Tanto che il sereno godimento della cosa locata è un problema per vari motivi; per questo motivo, Caio, che già ha posto l’utenza del gas a proprio nome, attende a volturare il contratto elettrico, che resta a nome del locatore il quale gli chiede per ogni bolletta il rimborso, pur insistendo nella necessità della voltura. Inizia la pandemia, e, fra i tanti problemi, la cosa passa in secondo piano.
Nel frattempo, avviene un litigio Fra tizio e Caio: Tizio insulta immotivatamente Caio, soltanto perché Caio prova a far valere i suoi diritti per svariate inadempienze di tizio nei suoi confronti, non che per uno stalking sistematico che Tizio compie nei confronti di Caio; tizio, oltre agli insulti, invita Caio ad andarsene quanto prima; comunica che non avrebbe più pagato le bollette elettriche, bollette che Tizio continua a ricevere a casa; caio gli chiede le bollette, almeno per poterle pagare direttamente, però tizio insiste che le bollette arrivano direttamente a Caio, palesemente falso per gli indirizzi sulle bollette stesse… Tizio quindi non dà a Caio le bollette, e Caio stesso non può procurarsi le bollette in quanto sono a nome di tizio; dopo alcuni mesi, viene disconnessa l’elettricità dall’immobile, rendendolo di fatto inutilizzabile. Caio fa presente la cosa a tizio e tizio risponde “mi dia una bolletta che la vado a pagare”. Tizio ha quindi messo Caio nell’impossibilità di pagare le bollette di fatto, e, a pensiero di Caio, lo ha fatto o per costringerlo ad andarsene Nonostante il contratto in corso di essere oppure per costringerlo ad effettuare una voltura, facendo a parere di Caio valere le sue ragioni arbitrariamente, non rivolgendosi all’autorita’ (o manifestando la volontà di farlo) al fine di ottenere l’effettuazione della voltura o il rilascio anzi tempo dell’immobile per fatti suoi o perché l’inquilino di lamenta per le sue inadempienze e raggiri. Domanda: si configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni? Se no, si configura qualche altro reato? Grazie”
Consulenza legale i 25/03/2021
Nel caso di specie giova preliminarmente premettere che i profili di rilevanza penale sembrano scarsamente sussistenti e che la questione sembra avere una rilevanza meramente civilistica.

Quanto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito dall’art. 393 e 392 c.p. (a seconda che si tratti di violenza alle persone o sulle cose), lo stesso non sembra sussistente.
Il presupposto del reato in parola, invero, è proprio rappresentato dal fatto che il soggetto agente, mediante violenza alle persone o sulle cose, esercita un diritto che potrebbe concretamente azionare dinanzi all’autorità giudiziaria. In questo modo, viene seriamente compromessa la potestà punitiva che, nel nostro ordinamento, è riservata allo stato.

Ora, nel caso di specie non è affatto scontato che Tizio possa concretamente adire l’autorità giudiziaria per soddisfare le sue esigenze (come ad esempio liberazione dell’immobile da parte di Caio) in quanto, al contrario, dal tenore del quesito sembra piuttosto che Tizio, essendo in torto rispetto a Caio, non versi in una situazione concretamente azionabile in giudizio.
Peraltro, da quanto si legge sembra che Tizio neanche abbia mai chiesto a Caio di lasciare l’immobile.

Detto in parole semplici, se Tizio non può, giuridicamente parlando, sfrattare Caio, allora non c’è alcuna pretesa da far valere dinanzi al giudice civile che potrebbe fondare il reato di esercizio arbitrario.

Venendo meno il presupposto del reato in parola, lo stesso sembra insussistente.

D’altra parte, non va taciuto che Tizio ha posto/pone in essere condotte particolarmente sgradevoli che stanno mettendo Caio in una situazione parecchio scomoda

Epperò tali condotte non sembrano riconducibili ad altre fattispecie di reato.

Quanto alla minaccia ( 612 c.p. ) il reato in questione non sembra sussistere in quanto Tizio, almeno da ciò che si legge nel parere, non ha mai posto in essere atti minacciosi di sorta (la minaccia deve essere intesa come prospettazione di un danno ingiusto).

Qualche dubbio permane in merito al reato di stalking ( 612 bis c.p.) che viene specificamente menzionato nella richiesta di parere.

Il reato in parola è di difficile configurabilità in quanto si richiede che il soggetto agente: (i) ponga in essere molteplici condotte di molestie tali da (ii) cagionare, in danno alla persona offesa dal reato, un perdurante stato d’ansia in relazione alla sua incolumità ovvero (iii) il bisogno di cambiare le proprie abitudini per sfuggire alle minacce e alle molestie del reo.

Ora, nonostante nella richiesta di parere nulla si dica in merito alle condotte di Tizio (che vengono richiamate in modo generico) non sembra da escludere la sussistenza del reato in questione in quanto:

1. Sembra che Tizio stia perseguitando in modo pretestuoso Caio, mediante diverse condotte idonee a molestarlo;
2. Le predette condotte ben potrebbero aver cagionato, in capo a Caio, un perdurante stato d’ansia e/o la modifica delle proprie abitudini di vita. Ciò, a maggior ragione, se il tutto si innesta nell’ambito di un rapporto di locazione la cui gestione ha concreti riverberi sulla vita del locatario.

Ciò detto, sembra possibile concludere come segue:

1. Non si ravvede la sussistenza del reato di esercizio arbitrario;
2. Potrebbe sussistere la fattispecie di stalking laddove si siano verificati gli eventi menzionati. In tale ultimo caso, laddove si dovesse decidere di depositare una denuncia - querela, occorre essere sicuri di essere molto specifici sulle diverse condotte poste in essere da Tizio e bisogna sottolineare in modo specifico come tali condotte abbiano influito sullo stato psicologico di Caio e sulle sue abitudini di vita.

Si ripete, in ogni caso, che la questione sembra essere più che altro di natura civilistica (relativa ai rapporti contrattuali locatore-locatario) e, dunque, è molto probabile che il Pubblico Ministero di turno archivi il procedimento e non apra alcun fascicolo penale.


Socrate M. chiede
lunedì 16/09/2019 - Sardegna
“Premetto che tra il sottoscritto e una famiglia confinante è in corso una causa per stabilire se il confinante ha il diritto di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso un terreno di mia proprietà.
I confinanti utilizzano il mio terreno per l‘ingresso alla loro proprietà, attraverso un loro cancello.
Il confinante ha un altro ingresso, anche carrabile, con adiacente l’unica unità abitativa.

La famiglia in questione sostiene di aver sempre utilizzato il passaggio attraverso il mio terreno ma non ha provato di avere il diritto di passaggio.

Il sottoscritto asserisce (ed è vero) che la famiglia citata non ha, dal 1996 al 2018, mai usufruito del passaggio.

Il sottoscritto nel 2017 ha chiuso il passaggio con una catena ancorata a due paletti, senza lucchetto, per dare modo al confinate di accedere attraverso il proprio cancello; ciò in attesa della decisione del giudice.

La famiglia in questione ha autorizzato una impresa edile, con mezzi meccanici (un camion e un escavatore, ad entrare nel mio terreno chiuso con cancello e con cartello di divieto di ingresso, a sostare, sempre in terreno del sottoscritto, per scaricare sabbia e materiale edile in modo da impedire al sottoscritto l’ingresso al proprio immobile (magazzino).
Il sottoscritto, parlato con gli addetti ai lavori e constatato che il personale non era in regola, ha segnalato il fatto all’ufficio pertinente comunale.
Il sottoscritto ha chiuso il cancello con lucchetto ed ha avvisato il confinante dichiarandole che il motivo della chiusura era quello descritto.
Dopo sette giorni, constatato che i lavori venivano continuati dagli stessi confinanti, ha tolto il lucchetto.

DIETRO DENUNCIA DEL CONFINANTE IL MAGISTRATO MI HA INCRIMINATO PER “ ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI”

Accusa del PM:

"art. 392 c.p. perché, potendo ricorrere al giudice, al fine di esercitare un preteso diritto (contestazioni dell’esistenza di una servitù di passaggio vantata da T. M. L. su un terreno di sua proprietà), si faceva arbitrariamente ragione da se medesimo, apponendo una catena con lucchetto, fissata a due paletti, tale da impedire alla T. M. L. l’accesso con autoveicolo alla di lei proprietà. Nel prolungamento della via (omissis) di Cagliari in data ..."

Che argomentazione ho per la mia difesa ?
Ho completamente torto ?”
Consulenza legale i 17/09/2019
Prima di tutto è doveroso sottolineare che, non conoscendo con esattezza la vicenda e l’andamento dettagliato dei fatti, con il presente parere non si potrà fare altro che fornire una risposta al quesito attraverso l’analisi, in astratto, dell’art. 392 del codice penale. Cosa che è, evidentemente, ben diversa da una vera strategia processuale, per la quale occorre un difensore di fiducia.

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha lo scopo fondamentale di evitare che un soggetto qualsiasi si faccia giustizia da solo. In buona sostanza, dunque, la fattispecie penale sussiste ogni qualvolta il soggetto, pur potendo adire ad un giudice per far valere una propria pretesa, si regola in autonomia esercitando violenza sulle cose.

Stando al dettato normativo, tre sono i requisiti da chiarire per capire se la condotta descritta nel parere può integrare il reato in questione.

Si tratta, nello specifico:
  • di cosa debba intendersi per violenza sulle cose;
  • di cosa debba intendersi per l’esercizio di un preteso diritto;
  • di cosa debba intendersi per la possibilità di adire al giudice.
Quanto alla violenza sulle cose, la giurisprudenza, col termine violenza, individua una estesissima varietà di condotte tra le quali ben può essere annoverata la chiusura dell’accesso ad un fondo attraverso delle catene e/o paletti.

Quanto, invece, all’esercizio di un preteso diritto, tale elemento costitutivo della fattispecie sussiste allorché il soggetto agente sia realmente convinto di avere un determinato diritto soggettivo, prescindendo dal fatto che la sua convinzione sia fondata oppure no.

In ultimo, riguardo alla possibilità di adire il giudice, tale requisito sussiste ogni qualvolta il soggetto si fa giustizia da solo pur sapendo che, a tal fine, potrebbe adire un giudice per risolvere la controversia.

Stando così le cose, nel caso di specie sembra evidente che, almeno in astratto, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa sussistere nella misura in cui il proprietario del fondo, attraverso la recinzione e chiusura della via d’accesso, si è sostanzialmente fatto giustizia da sé nel convincimento di esercitare un proprio diritto e pur potendo fare riferimento ad un giudice per far cessare la condotta illecita.

Si tratta, a dire il vero, quasi di un esempio di scuola e, infatti, molti sono i casi, in giurisprudenza, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni connessi in relazione alle servitù. Si veda, ad esempio, C., Sez. VI, 5.4.2001 afferente una recinzione di un fondo, in modo da impedire il passaggio da altri in precedenza esercitato.

Il caso di specie è, però, particolare.

Con la chiusura del fondo, invero, il soggetto agente non ha affatto voluto impedire agli altri di passare ma, semplicemente, ha fatto in modo che s’interrompesse una condotta di per sé abusiva, ovvero l’ingresso di mezzi meccanici che impedivano al soggetto di accedere alla proprietà. Stando così le cose, dunque, potrebbe ipotizzarsi la mancanza del dolo (diritto penale) di cui all’art. 392 c.p.

Allo stesso modo, non sembra peregrina l’idea che il soggetto agente, avendo già adito il giudice civile (essendovi un contenzioso pendente) abbia agito in tal modo nell’erroneo convincimento di non poter adire nuovamente l’autorità giudiziaria. Tema che potrebbe essere rilevante sotto l’aspetto dell’errore sulla legge extrapenale (art. n. art. 47 del c.p. del codice penale).

Si ripete, in ogni caso, che la corretta trattazione del caso, dal punto di vista giuridico molto complesso, richiede l’assistenza di un difensore di fiducia.

Gianpiero C. chiede
mercoledì 03/07/2019 - Lazio
“Spett.le Studio Legale Brocardi
le informazioni che richiedo sono per raggiungere il risultato di far liberare una casa che è stata data in affitto con regolare contratto 4+4 e con scadenza finale il 30/06/2019. I conduttori ancora non lasciano l’immobile nonostante vari solleciti. La casa servirebbe a mia figlia, la quale ha rimandato il matrimonio in attesa della disponibilità dell’ immobile. Poiché abbiamo già avuto esperienza di uno sfratto, vorremmo evitare di ricadere nella lungaggine burocratica purtroppo prevista in questi casi. L’urgenza ci è sollecitata dalla volontà di sposarsi della figlia, ma che senza la sicurezza di un tetto è costretta a rimandare.
Ecco le informazioni riguardo la casa data in affitto:
- La casa in oggetto, un villino in area residenziale, è intestata a mia moglie. Se è utile saperlo, siamo in divisione dei beni.
- Le utenze, acqua e luce sono ancora intestate a mia moglie. Il gas, servito con bombolone a Gpl, invece è intestato a me. Non hanno voluto fare la voltura.
- Noi abbiamo le chiavi di casa, ci sono state date da loro stessi in tempi passati quando ci avevano chiesto la cortesia di vigilare in caso di eventi che fossero accaduti in loro assenza ed in caso di prolungato soggiorno all’estero. Sono cittadini stranieri.
- La disdetta con raccomandata r/r di fine locazione è stata inviata a gennaio 2018. Il contratto prevede la data di cessazione il 30/06/2019.
- E’ stata mandata una mail ed una raccomandata r/r un mese circa prima della scadenza per richiedere un appuntamento per definire le modalità di restituzione dell’immobile.
- Poiché temiamo che sia loro volontà allungare i tempi di riconsegna della casa, vorrei cercare se è possibile, provocare situazioni o eventi , entro i limiti del concesso e della legge, che diano una spinta per arrivare alla soluzione attesa.

Queste sono le informazioni che desidero conoscere:
1) Ormai terminato il contratto, è nel diritto di mia moglie, richiedere il distacco del contatore della corrente e/o dell’acqua? Sono, come sopra detto, intestati a mia moglie. Allo stesso modo potrei anche io chiedere la cessazione del contratto del servizio bombolone del gas e la sua rimozione?
2) E’ nel diritto di mia moglie fare un contratto di affitto alla figlia ad uso gratuito già da subito, come era previsto da tempo? Se viene fatto un contratto di affitto alla figlia, quali sono i diritti nascenti da questo atto, per nostra figlia? La situazione sarebbe la seguente : due persone che abitano con un contratto scaduto e l’intestataria del contratto di affitto nuovo che preme per entrare.
3) Se dovesse, ipotesi assurda , con il contratto di affitto in mano e in assenza degli attuali occupanti , entrare nella proprietà , per esempio nel giardino,e rivendicare il suo diritto all’abitazione mettendo un lucchetto al cancello, a cosa andrebbe incontro nostra figlia? Cosa potrebbero fare i vecchi inquilini? Logicamente chiamerebbero le forze dell’Ordine , ma di norma cosa potrebbe succedere? In attesa di un vostra cortese riscontro,
Distinti saluti”
Consulenza legale i 11/07/2019
L’unica modalità consentita e rispettosa della legge per recuperare un immobile che si trova ancora nel possesso del soggetto precedentemente legittimato a goderne (in questo caso, l’ex inquilino in forza di contratto di locazione scaduto) è necessariamente una domanda al Giudice (nello specifico, uno sfratto).
Non vi sono altre strade.

Provvedere all’interruzione o alla chiusura delle utenze significa “farsi giustizia da sé” che, tradotto in termini giuridici, equivale a commettere un reato.
Più precisamente si tratterebbe del reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” ai sensi e per gli effetti dell’art. 392 c.p..
La sentenza di riferimento in materia è data da una pronuncia della Corte di Cassazione penale, la quale recita inequivocabilmente: “Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche -a lui intestate- relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell'immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni 'portatì dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell'appartamento attraverso il ricorso al giudice. “ (Cass. pen. Sez. VI Sent., 08/05/2012, n. 41675).

E’ vero che il reato è perseguibile a querela, ovvero perché si apra un indagine a carico del locatore è necessario che l'inquilino sporga denuncia contro di lui.
Tuttavia, si rischia – oltre che di macchiarsi la fedina penale – altresì di pagare una multa fino a 516 euro.

Lo si ripete, purtroppo è inevitabile e necessario rivolgersi al Giudice, nel caso di specie con una richiesta di sfratto per finita locazione.

Esiste, certo, la possibilità di attribuire in godimento l’immobile alla figlia, ma non si tratterebbe – attenzione – di una locazione bensì di un comodato gratuito.
Non esiste, infatti, una locazione gratuita: si tratta di contratto per natura oneroso. Se, come si diceva, si vuole invece concedere l’immobile a terzi affinché lo usino e lo restituiscano al termine del contratto si parla di comodato, e questo sì - a differenza della locazione - è essenzialmente gratuito.

Attenzione, però: il comodato è un contratto “reale”, ovvero si perfeziona (produce cioè effetti) solo nel momento in cui la cosa viene consegnata. Senza consegna, dunque, dell’immobile al comodatario (in questo caso si tratterebbe della figlia) non si producono gli effetti del contratto e il comodatario non può godere dell’immobile.

La consegna, tuttavia, a detta degli studiosi, non dev’essere per forza del bene in quanto tale ma deve equivalere alla consegna del bene. In buona sostanza, nel caso di un immobile, parrebbe sufficiente la mera consegna delle chiavi.
Questo, nel caso di specie, potrebbe far sì che – con il nuovo contratto di comodato intercorso tra la figlia e i genitori e la consegna delle chiavi da parte di questi ultimi alla prima, il possesso dell’immobile in effetti si trasferisca in capo alla figlia.

Tuttavia, ed è quel che qui più ci interessa, ciò non cambierebbe le cose nella sostanza: il proprietario/comodante rimarrebbe comunque onerato del ricorso al Giudice per far sì che il comodatario non sia pregiudicato dalla situazione e che il comodato produca i suoi effetti.
Non è neppure certo, peraltro, che la stessa azione (sfratto) possa essere intrapresa, anziché dal proprietario del bene, dal comodatario, perché la Corte di Cassazione precisa che “Sebbene il contratto di locazione abbia natura personale e prescinda dall'esistenza e titolarità, in capo al locatore, di un diritto reale sulla cosa, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, è tuttavia necessario che tale disponibilità abbia avuto genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che comprenda il potere di trasferirne al conduttore la detenzione o il godimento. Ne consegue che non può assumere la qualità di locatore colui che abbia soltanto la disponibilità di fatto della cosa stessa” (Cass. civ. Sez. III, 11/11/1994, n. 9491).

Dalla pronuncia citata, dunque, parrebbe di capire che può intimare lo sfratto anche il detentore della cosa, il quale però ne abbia la disponibilità in forza di un titolo (contratto) che lo legittima anche a trasferire al conduttore la detenzione o il godimento della cosa. Ad avviso di chi scrive il comodatario non ha la legittimazione, in base al contratto, di trasferire a terzi (mediante, ad esempio, una locazione) il bene che gli è stato concesso in uso, né titolo di detenzione né tantomeno di godimento.
Ciò per dire che rimarrebbe comunque onere del proprietario (ex locatore e comodante) la promozione di un’azione di sfratto per finita locazione.

Infine, sulla possibile chiusura del cancello del giardino con un lucchetto, comunque mettendo in atto questo comportamento si incorrerebbe nella commissione di un reato e valgono dunque le stesse considerazioni avanzate poc'anzi in ordine alla chiusura delle utenze.


Giovanni L. M. chiede
giovedì 07/02/2019 - Sardegna
“Buongiorno, ho sporto una Denuncia-Querela perché il mio dirimpettaio di casa mi ha tagliato, a mia insaputa, il tubo di scarico fognario del mio bagno collegato ad una colonna fognaria esterna.

Ho richiesto l’intervento dei Carabinieri e una volta giunti hanno rilevato il fatto, eseguito le foto e chiamato l’autore che ha dichiarato di aver fatto lui il taglio dello scarico perché a suo dire mi sono allacciato in modo abusivo senza il suo permesso.

L’allaccio non è abusivo perchè è stato eseguito nel Luglio del 2010 su una colonna di scarico esterna e il lavoro è stato eseguito alla presenza di tutti in quanto essendo all’esterno della casa era visibile a chiunque.
Non ho mai ricevuto segnalazioni di lamentela da parte di Tecnici, A.S.L., Legali o dall’Autorità Giudiziaria che lamentavano l’allaccio abusivo.

L’autore del fatto veste una divisa, con la sua condotta illecita, violenta e fortemente provocatoria ha volutamente danneggiato una parte della mia abitazione rendendomi inagibile per vari giorni il bagno insieme alla lavatrice e costringendomi a rifare una nuova linea fognaria non necessaria (fatture e scontrini).

Cortesemente Vi chiedo: posso richiedere che all’autore venga richiesto la Violenza privata insieme all’Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni? Oppure cosa mi suggerite?”
Consulenza legale i 08/02/2019
Nel caso da lei presentato non pare assumere particolare rilevanza, quantomeno in termini penalistici, il fatto che il suo allaccio fosse abusivo o meno; quand’anche lo fosse stato, infatti, certamente il suo vicino di casa non avrebbe potuto tagliarlo, cagionandole un danno evidente.

Stando a quanto ci ha scritto, ha già provveduto a sporgere una denunciaquerela e, dunque, è ora necessario attenere le determinazioni del pubblico ministero: quando si sporge una denuncia – querela, infatti, la notizia viene portata all’attenzione di un Magistrato (PM) il quale, anzitutto, iscrive la notizia di reato in uno specifico registro, cd. registro delle notizie di reato, ed assegna al fascicolo un numero, cd. RGNR o numero del registro delle notizie di reato.

Dall’iscrizione il Pubblico Ministero ha tempo 6 mesi (salve alcune eccezioni) per decidere se la notizia di reato è fondata o meno: nel primo caso, eserciterà l’azione penale ed avrà inizio un procedimento penale nei confronti dell’indagato, nel secondo caso chiederà al GIP (giudice per le indagini preliminari) l’archiviazione e non si avrà un processo.

Ciò che assume particolare importanza quando si sporge una denuncia – querela è la narrazione, quanto più specifica possibile, dei fatti e non tanto dei possibili reati a tali fatti connessi; questo perché il PM ha piena autonomia nel valutare se i fatti descritti in una querela siano idonei ad integrare una fattispecie di reato o meno e, nel primo caso, quale o quali fattispecie nello specifico. Ecco perché, anche qualora in una querela non si proponesse la violazione di nessuna norma specifica, sarà compito del PM valutarne la rilevanza penale.

Tutto ciò premesso, ad ogni modo, nel caso in esame paiono esserci gli estremi per la violazione dell’art. 392 c.p., ovvero esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose; detto reato, infatti, punisce colui il quale, pur potendo far valere un proprio (presunto) diritto innanzi ad un’autorità giudiziaria, si faccia arbitrariamente ragione da sé, mediante violenza sulle cose.

Ecco perché, già nella premessa, rilevavamo come non abbia particolare rilevanza la circostanza che il suo allaccio fosse o meno abusivo, poiché se il suo vicino lo avesse reputato tale, avrebbe potuto / dovuto far valere il suo diritto innanzi all’autorità competente. Invece, secondo quanto da lei riferito, il suo vicino si sarebbe fatto “giustizia da sé” tagliando e danneggiando il suo tubo di scarico fognario, integrando, a nostro parere, l’art. 392 c.p. Non a caso, infatti, i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, artt. 392 e 393 c.p. sono detti “reati di ragion fattasi”.

Invero, in un caso molto simile, sia pur risalente, il Tribunale aveva condannato l’imputato ex. art. 392 c.p. perché aveva tagliato il tubo che immetteva acqua potabile in un immobile di proprietà del vicino (Cassazione penale sez. VI, 30/11/1989).

Per quanto riguarda l’art. 610 c.p., ovvero, Violenza privata, invece, non paiono sussisterne i requisiti. Stando a quanto ci riferisce, infatti, il suo vicino di casa si sarebbe limitato a danneggiare il suo tubo, rendendo parzialmente inagibile il suo bagno.

Per l’integrazione dell’art. 610 c.p., tuttavia, la giurisprudenza della corte di cassazione richiede che l’autore eserciti una violenza fisica in grado di coartare coattivamente l’offeso della libertà di autodeterminazione e di azione, di fatto costringendolo così a fare o a tollerare qualcosa.
In questi termini, infatti, Cassazione penale, sez. V, 12/06/2018, n. 38910, secondo cui: “Nel reato di cui all' art. 610 c.p. l'elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l'uso dei mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”.
Ecco che, dunque, a nostro avviso non paiono esserci sufficienti elementi per la violazione dell’art. 610 c.p. nel caso da lei presentato.

Un’ultima ipotesi possibile era quella del reato di danneggiamento ex. art. 635 c.p., che, tuttavia, a seguito della recente depenalizzazione che ha interessato diverse fattispecie penali, è punibile solo se sia stato posto in essere “con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico”.
Dunque, anche questa fattispecie, nel caso in esame, non pare essere applicabile.

Per concludere, dunque, avendo lei già depositato una denuncia – querela, ora dovrà aspettare le determinazioni del Pubblico Ministero il quale potrà decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione.

Un ultimo appunto: per avere notizie sull’andamento delle indagini le consigliamo di rivolgersi ad un avvocato della sua zona che, munito di apposita delega da parte sua, potrà accedere direttamente alla Procura della Repubblica e, con il numero RGNR, potrà monitorare l’andamento delle indagini.


Giovanni T. chiede
martedì 01/01/2019 - Umbria
“Salve, il mio problema è il seguente:
Mio padre un anno e mezzo fa circa ha concesso in locazione un immobile di 50 mq inserito all'interno di una proprietà
di un fondo agricolo di circa 1000 mq. senza stipulare alcun tipo di contratto con il soggetto in questione, riservandosi però l'utilizzo del giardino circostante per coltivare alberi da frutta e ortaggi a fronte di un pagamento di euro 200 mensili.
Alla morte di mio padre, e nell'impossibilità di addivenire ad un accordo scritto e regolarizzato con il soggetto in questione,
abbiamo deciso noi eredi di rivolgerci ad un legale per richiederne l'allontanamento e quindi di poter rientrare nella piena disponibilità della ns. proprietà. Il soggetto occupante si rifiuta di lasciare l'immobile adducendo altresì la pretesa di aver sostenuto dei costi al fine di migliorarne l'abitabilità (tinteggiatura, sostituzione sanitari, istallazione di un caminetto e di una caldaia di cui successivamente ci attiveremo per richiederne debita documentazione). Sulla base di quanto enunciato gradirei sapere se sussistono i fondamenti per una denuncia di occupazione abusiva in quanto il rapporto non è supportato da alcuna formula scritta e se nel contempo vi è la possibilità per noi eredi di poter accedere alla zona destinata al giardino. Faccio altresì presente che la pratica di successione è stata effettuata e noi figli risultiamo a tutti gli effetti legali proprietari dell'intera proprietà. Certo di una Vs. risposta porgo cordiali saluti”
Consulenza legale i 08/01/2019
Partendo dagli aspetti civilistici della vicenda, osserviamo come di regola il contratto di locazione debba avere forma scritta, a pena di nullità, in forza della normativa speciale (legge n. 431/1998, art. 1, sui contratti di locazione ad uso abitativo).
Esiste un solo caso in cui la nullità può essere sanata - su richiesta peraltro del solo conduttore - e cioè quando la forma orale del contratto sia stata imposta dal locatore e solo all’inizio del rapporto.
Questo è quanto ha sostenuto un’autorevole sentenza della Cassazione a Sezioni Unite – la n. 18214 del 17/9/2015 – per la quale il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta dall’art. 1, comma 4, della Legge n.431/1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la sua intrinseca finalità pubblicistica connessa alla lotta all’evasione fiscale, eccetto l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel quale caso l’invalidità, denunciabile dal solo conduttore, può essere sanata, attraverso la richiesta in giudizio di riconduzione del contratto a conformità in base alla legge (art. 13, comma 5, della citata Legge n. 431/1998).
Lo stesso ha statuito sempre la Cassazione, con ordinanza n. 8836 del 10 aprile 2018, in un caso del tutto analogo a quello di specie, in cui l’accordo tra le parti sulla forma orale del contratto esisteva all’inizio ed è venuto meno solo in un secondo momento.

La conclusione è che il contratto di locazione, nel caso di specie, è nullo.
Sarebbe poi nullo, in ogni caso, anche in forza della legge n. 311/2004, la quale, all'art. 1, comma 346, prevede che "i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati." Viene fatto salvo, dalla giurisprudenza, il caso della tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, che può produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc” (dall’inizio) (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 13 marzo 2018, n. 6009).

Tornando al quesito, il contratto di locazione, non scritto e non registrato, è nullo, come già detto, e ciò con effetti fin dal principio (è come, in buona sostanza, se non fosse mai esistito).
Attenzione, tuttavia, che ciò presenta da un lato l’indubbio vantaggio per il proprietario (in questo caso, gli eredi) di avere diritto alla disponibilità piena dell’immobile che gli deve essere immediatamente restituito, ma dall’altro – si noti bene – anche lo svantaggio legato al diritto del conduttore di “ripetere” - ovvero “richiedere indietro” - quanto già versato a titolo di canone per il contratto nullo ed a titolo di spese affrontate per migliorie all’immobile.
Questi versamenti, infatti, sono considerati dai Giudici un “indebito arricchimento” per il proprietario: se il contratto, cioè, era nullo fin dal principio è giusto che all’inquilino venga restituito quanto versato per un rapporto contrattuale in realtà inesistente (i pagamenti sarebbero privi di titolo).

In merito si veda la pronuncia n. 25503/2016 con cui la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito: "Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311. La prestazione compiuta in esecuzione d'un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., e non dall'art. 1458 c.c.; l'eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. art. 2041 del c.c. c.c.."

Nel caso in esame, in ogni caso, il rischio della richiesta di restituzione dei canoni già versati andrà valutato tenendo conto della possibilità effettiva dell’inquilino di provare i pagamenti: se, infatti, i versamenti periodici sono stati fatti “in nero”, sarà difficile dimostrarli (anche se non impossibile).

Ancora, nonostante il diritto del proprietario (in questo caso, degli eredi) di riavere l’immobile, va aggiunto che per ottenerne la liberazione non sarà possibile ricorrere alla snella e veloce procedura di sfratto. Infatti, non esistendo un contratto – non si potrà che agire con una causa civile ordinaria volta a dimostrare l’occupazione senza titolo dell’immobile. Causa ordinaria significa intentare un giudizio avanti al Tribunale la cui durata - purtroppo - è molto lunga (si parla, approssimativamente, di un causa che va dai tre ai cinque anni di media).

Per quanto concerne il distacco delle utenze, probabilmente il Comune si preoccupa dei risvolti penali che tale atto potrebbe presentare.
La giurisprudenza, infatti, pacificamente, ha stabilito che tale condotta – da parte del proprietario cui sono rimaste intestate le utenze – integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.): «Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, la condotta del proprietario che disdica i contratti di fornitura delle utenze domestiche – a lui intestate – relative ad un appartamento dato in locazione, al fine di accelerare le attività di rilascio dell’immobile da parte del conduttore, in quanto detta condotta realizza la violenza sulla cosa attraverso un mutamento di destinazione dei beni portati dalle dette utenze, ed è attuata nonostante la possibilità di azionare il diritto al rilascio dell’appartamento attraverso il ricorso al giudice» (Cass. sent. n. 41675/2012 dell’8.05.2012).

E’ vero, infatti, come si è detto, che il contratto di locazione in questione è nullo ed è come se non fosse mai esistito, ma ciò deve previamente essere accertato da un Giudice, che dovrà emettere una sentenza che costituisca titolo per il proprietario per ottenere il rilascio forzoso – ma legittimo – dell’immobile. Senza questo preliminare passaggio, qualsiasi azione forzosa nei confronti dell’”inquilino”/occupante dell’immobile equivale a “farsi giustizia da sé”.
Ed ancora: “L’azione della D.F. manifestatasi attraverso l’estinzione dei contratti di somministrazione delle forniture di energia e di acqua relative all’appartamento affittato realizza un concreto e specifico mutamento di destinazione dei beni “portati” dalle utenze (gas metano, energia elettrica, acqua) integrante il reato di cui all’art. 392 c.p., tradottosi nel modificarne o impedirne l’originaria utilizzazione loro propria, funzionale ad un normale uso della stessa unità abitativa concessa in locazione” (cfr. Cass. Sez. 6, 17.12.2008 n. 6187/09).

La condotta dell’inquilino, infine, sempre sotto il profilo penale, risulta essere priva di rilevanza.
Nel caso di specie, infatti, l'unico illecito penale ipoteticamente sussistente sarebbe quello di cui all'art. 633 c.p., il quale punisce la condotta di invasione di terreni o edifici altrui contro la volontà del proprietario.
Tuttavia la giurisprudenza, aderendo ad una corrente di pensiero secondo la quale la norma tutela una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, afferma che si deve escludere la sussistenza del reato tutte le volte che il soggetto sia già in possesso del bene, per cui non si realizza una modificazione della precedente situazione di fatto. Sul punto si veda in particolare Cass. pen. Sez. II Sent., 03/12/2013, n. 51754 secondo la quale "la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto".


Fedele M. chiede
lunedì 16/11/2015 - Puglia
“Tizio, comproprietario di una unità immobiliare sita ad un primo piano, ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria alla soletta del balcone di detta proprietà in comunione sostituendo con calcestruzzo nuovo il vecchio calcestruzzo degradato e lesionato, senza modificarne le dimensioni e l'uso. La soletta da tempo era fasciata da rete di plastica al fine di trattenere pezzi di calcestruzzo che continuamente si staccavano e impedire così la loro caduta sul marciapiede. L'immobile era posseduto dalla madre coerede , avendo questa il diritto di abitazione in seguito alla morte del marito . Tizio inoltre, nell'immobile a p. t. sottostante la soletta ,ha eseguito altri lavori interni (sostituzione pavimenti, infissi interni pitturazioni ecc) al fine di locare l'immobile , come per il passato non effettuando così alcuna modificazione o cambiamento di uso. Detta unità immobiliare era stata donata ad Tizio con rogito notarile dal padre, che aveva riservato per sé e per sua moglie l'usufrutto. Nel rogito il donante aveva esonerato il donatario da collazione disponendo che il bene donato cadesse per intero sulla disponibile. Tizio con gli altri eredi non ha ancora sciolto la comunione. I lavori relativi alla soletta e all'immobile a piano terra furono pagati e voluti dalla madre di Tizio,che ,locato il locale a p. t., ha percepito i fitti fino alla sua morte. Tizio per dette opere è stato querelato da un coerede per violazione dell'art.392 c.p.. Può essere condannato per l'art. 392 c.p., oppure non essendoci stato alcun dolo può comodamente integrarsi con l'art. 1108 c.c.?”
Consulenza legale i 23/11/2015
L'art. 392 del c.p. punisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, cioè la condotta di chi, per esercitare un preteso diritto, pur potendo ricorrere al giudice, fa valere arbitrariamente le proprie ragioni con violenza sulle cose. La violenza sussiste se la cosa è danneggiata o trasformata o se ne viene cambiata la destinazione (co. 2.).

Il reato è comune, cioè può essere posto in essere da chiunque, senza che sia necessario possedere una qualifica specifica. Altresì, può essere commesso anche da chi non è titolare del diritto che vuole far valere perché ciò che rileva è che egli si comporti come tale (Cass. 23322/2013).

Un primo presupposto per la sua configurabilità è che vi sia un contrasto tra soggetti sulla titolarità o sul modo di esercizio di quel diritto; questo contrasto può essere reale o anche solo potenziale (Cass. 25595/2008, Cass. 11510/1980).
Inoltre, quanto al diritto che il soggetto vuole esercitare, non è necessario che questo effettivamente sussista, perché basta che chi agisce lo faccia nella convinzione (ragionevole e non arbitraria) di avere quel diritto (Cass. 6387/1998).
Infine, la disposizione presuppone la possibilità di ricorrere al giudice. Tale requisito è inteso in modo diverso: come possibilità oggettiva (Cass. 1923/1983), ovvero come possibilità di fatto di ricorrere, indipendentemente dall'ammissibilità del ricorso (Cass. 7911/1997). In ogni caso, è necessario che la pretesa esercitata corrisponda alla tutela che l'ordinamento fornirebbe: ciò che caratterizza il reato è la sostituzione della tutela statale con l'autotutela privata (Cass. 23923/2014).

La condotta punita è quella di farsi ragione da sé con violenza sulle cose, danneggiandole, trasformandole o mutandone la destinazione. La giurisprudenza, così, ha riconosciuto che il reato sussiste se il proprietario di un immobile, il cui diritto di proprietà sia contestato da un coerede, ne cambia la serratura perché l'altro non possa accedervi (Cass. 25190/2012); ovvero ogni volta che, anche in assenza di danni materiali, si modifichi arbitrariamente la destinazione della cosa (Cass. 30021/2002), anche con un mutamento di destinazione o uso solo temporaneo (Cass. 4373/2009).

Sul piano soggettivo si richiede il dolo specifico, cioè la coscienza e volontà di realizzare la condotta violenta, nonché il fine specifico di far valere un diritto. Il dolo non è escluso dalla buona fede dell'agente la quale, anzi, costituisce presupposto necessario del reato in esame (v. Cass. 41368/2010).

Alla luce di queste premesse, è possibile analizzare la situazione di cui al quesito.
Le condotte descritte sono due: lavori sulla soletta del balcone dell'immobile al primo piano e lavori all'immobile al piano terra (lavori su pavimenti, infissi ecc.).

Innanzitutto, come premesso, è necessario che ricorrano tutti i presupposti descritti: conflitto, preteso diritto e possibilità di ricorrere al giudice. In particolare, è necessario un conflitto, relativo alla titolarità del diritto o al modo di esercizio di esso, tra Tizio e gli altri coeredi, atteso che dal quesito si deduce che ogni iniziativa è stata presa in accordo con la madre. Quanto all'immobile donato con dispensa dalla collazione questa circostanza non esclude, di per sé, la sussistenza del presupposto: infatti i coeredi potrebbero contestare che la donazione non grava sulla disponibile ma sulla legittima, con violazione dell'art. 737 co. 2 c.c. e lesione dei loro diritti. La sussistenza dei presupposti, in ogni caso, deve essere verificata dal richiedente stesso.

Quanto alla condotta, è vero che l'azione di Tizio non ha mutato la destinazione né del balcone né dell'immobile; ma è vero, altresì, che l'art. 392 del c.p. punisce anche la condotta di chi trasforma la cosa. Tizio ha sostituito il calcestruzzo del balcone del primo piano; nell'appartamento a piano terra ha sostituito pavimenti, infissi ecc.: pertanto la sua condotta sembra configurare una trasformazione della cosa, intesa quale sua modifica strutturale. Trattasi, comunque, di condotta "al limite" in quanto Tizio potrebbe difendersi sostenendo di non aver modificato la cosa in sé ma, piuttosto, alcune sue parti (è evidente che questa argomentazione è più facilmente sostenibile dove gli interventi siano stati minori; meno se i lavori hanno coinvolto gran parte del bene).

Quanto alla situazione "di pericolo" della soletta del balcone, questa potrebbe esser ricondotta allo stato di necessità (art. 54 del c.p.) per cui, se questo fosse ritenuto sussistente, la condotta sarebbe scriminata e quindi non illecita. Tuttavia sembra difficile ritenere configurato uno stato di necessità ex art. 54 c.p.. Questa norma esige l'inevitabilità del pericolo che, però, è esclusa dalla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per invocare tutela (Cass. 4903/2007), possibilità che sembra sussistesse per Tizio. Inoltre il pericolo non deve essere stato causato da chi invoca lo stato di necessità, per cui se Tizio ha contribuito alla rovina del balcone, anche solo colposamente (cioè omettendo una manutenzione dovuta), non potrà valersi della scriminante (v. Cass. 16012/2005).

In relazione all'elemento soggettivo, come si è detto, dovrà essere provato che Tizio agiva con coscienza e volontà di realizzare la condotta di trasformazione nonché allo scopo, specifico, di esercitare un diritto di cui era titolare. In assenza, l'elemento non potrà dirsi integrato.

Sul piano civilistico, la situazione di comproprietà del balcone è riconducibile alla fattispecie della comunione ereditaria, disciplinata, oltre che dalle relative norme, da quelle sulla comunione ordinaria (art. 1100 ss c.c.), in quanto applicabili.
I lavori, qualificabili come atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, dovevano essere deliberati con le maggioranze di cui all'art. 1108 co. 1 c.c. (maggioranza che rappresenti almeno 2/3 del valore del bene); in assenza la disposizione è violata.

Quanto all'immobile a piano terra, la donazione ne ha trasferito la proprietà a Tizio con diritto di usufrutto dei genitori; quindi, deceduto il padre, la scelta sui lavori spettava a Tizio ed alla madre. Un'eventuale contestazione degli altri eredi non impediva loro di procedere, sul piano civilistico, salvo che fosse stata proposta anche azione in via di urgenza volta ad impedirli (es. tutela cautelare). Tuttavia se Tizio dovesse essere ritenuto colpevole del reato la sua condotta rileverebbe anche sul piano civilistico.

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