(massima n. 1)
Il divieto sancito dal capoverso dell'art. 1067 c.c. a carico del proprietario del fondo servente di diminuire o di rendere più incomodo l'esercizio della servitù comporta — tra l'altro — per il proprietario del fondo servente l'obbligo di non modificare lo stato dei luoghi, in guisa da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio della servitù. Siffatto obbligo, quanto meno nell'ipotesi in cui i fatti che danno luogo alla sua violazione ingenerano una permanente riduzione dell'esercizio della servitù, per essere validamente rimosso richiede una modifica della servitù, la quale, a norma dell'art. 1350, n. 4 c.c., può avvenire consensualmente, sotto pena di nullità, solo se la relativa convenzione venga stipulata nella forma scritta.