(massima n. 1)
Il proprietario del fondo dominante può far valere la responsabilità di quello del fondo servente, per violazione dei doveri connessi alla servitù, ivi compreso il dovere generale di «non compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù od a renderlo più incomodo» (art. 1067 secondo comma c.c.) non soltanto per fatti direttamente commessi da detto secondo proprietario, ma anche per fatti posti in essere da terzi con la sua tolleranza.