(massima n. 1)
Le opere che l'art. 1067, secondo comma, c.c. vieta al proprietario del fondo servente sono soltanto quelle che si riflettono, alterandolo, sul contenuto essenziale dell'altrui diritto di servitù quale è determinato dal titolo, e, precisamente, sulla natura e sull'estensione dell'utilitas che di quello costituisce l'oggetto. Non comporta diminuzione dell'esercizio di una servitù di passaggio l'esecuzione, sul fondo servente, di opere che, pur riducendo la larghezza del sentiero all'uopo di fatto praticato, la conservino nelle dimensioni stabilite nel titolo costitutivo.