(massima n. 1)
Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non č idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontā dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.