(massima n. 1)
Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti di un ente a struttura articolata hanno efficacia anche se diretti ad un organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia privo della rappresentanza esterna dell'ente medesimo, ovvero ad un organo incompetente, dovendo presumersi che quest'ultimo provveda ad inoltrare l'atto all'organo competente. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva erroneamente escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione del credito dell'appaltatore di atti notificati non giā direttamente al Presidente della Regione Calabria, ma all'assessorato dei lavori pubblici della medesima Regione).