(massima n. 1)
La domanda di ripetizione di indebito relativa ad un indennizzo assicurativo corrisposto in eccesso dalla compagnia assicuratrice proposta tardivamente nel corso del giudizio per il risarcimento del danno indennizzabile pur inammissibile č idonea ad interrompere la prescrizione con effetti non solo istantanei, ma anche permanenti sino al giudicato ex art. 2945, comma 2, c.c., indipendentemente dalla diversa allegazione del creditore, trattandosi di effetto che consegue non ad una manifestazione di volontā della parte, ma direttamente dalla legge per il solo fatto che sia stata formulata una domanda giudiziale.