(massima n. 1)
Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 primo e secondo comma c.c. ; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei ) ex art. 2945, secondo comma, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non pił impugnabile ed abbia quindi acquistato autoritą ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerą poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.