Che cosa significa "Mezzi di impugnazione"?
Si tratta di quei mezzi messi a disposizione della parte soccombente per contestare un provvedimento giurisdizionale che chiude una fase del giudizio di cognizione.
Le impugnazioni possono essere classificate in vari modi:
- in base ai vizi che si fanno valere, distinguendosi tra mezzi a critica vincolata, come il ricorso per cassazione, con cui si contestano esclusivamente i vizi del provvedimento impugnato, cioè la violazione di norme processuali (errores in procedendo) o sostanziali (errores in judicando); e mezzi a critica libera, con i quali si lamenta qualsiasi ingiustizia del provvedimento (ad esempio, l'appello);
- in mezzi ordinari (appello, ricorso per cassazione, revocazione ordinaria), la cui mancata proposizione nei termini perentori stabiliti dalla legge determina la cosa giudicata formale, e mezzi straordinari (revocazione straordinaria ed opposizione di terzo), esperibili indipendentemente dal passaggio in giudicato del provvedimento;
- in base alla struttura del giudizio di impugnazione, si distingue una c.d. fase rescindente, tendente alla caducazione ed annullamento del provvedimento impugnato, da una successiva c.d. rescissoria, in cui viene emesso un nuovo provvedimento destinato a sostituirsi al primo. In alcuni giudizi le due fasi sono autonome e si svolgono presso diversi giudici (si pensi al giudizio in cassazione, cui può seguire il giudizio di rinvio davanti alla corte d'appello a anche al tribunale). In altri casi, come nel giudizio di revocazione, il momento rescindente e quello rescissorio si svolgono davanti allo stesso giudice;
- dal punto di vista del giudice preposto a decidere l' impugnazione, si distingue a seconda che il giudizio si svolga innanzi ad un giudice diverso da quello che ha emesso la pronuncia impugnata (ad esempio, l'appello) o innanzi al medesimo giudice (ad esempio, la revocazione).
Le impugnazioni possono essere classificate in vari modi:
- in base ai vizi che si fanno valere, distinguendosi tra mezzi a critica vincolata, come il ricorso per cassazione, con cui si contestano esclusivamente i vizi del provvedimento impugnato, cioè la violazione di norme processuali (errores in procedendo) o sostanziali (errores in judicando); e mezzi a critica libera, con i quali si lamenta qualsiasi ingiustizia del provvedimento (ad esempio, l'appello);
- in mezzi ordinari (appello, ricorso per cassazione, revocazione ordinaria), la cui mancata proposizione nei termini perentori stabiliti dalla legge determina la cosa giudicata formale, e mezzi straordinari (revocazione straordinaria ed opposizione di terzo), esperibili indipendentemente dal passaggio in giudicato del provvedimento;
- in base alla struttura del giudizio di impugnazione, si distingue una c.d. fase rescindente, tendente alla caducazione ed annullamento del provvedimento impugnato, da una successiva c.d. rescissoria, in cui viene emesso un nuovo provvedimento destinato a sostituirsi al primo. In alcuni giudizi le due fasi sono autonome e si svolgono presso diversi giudici (si pensi al giudizio in cassazione, cui può seguire il giudizio di rinvio davanti alla corte d'appello a anche al tribunale). In altri casi, come nel giudizio di revocazione, il momento rescindente e quello rescissorio si svolgono davanti allo stesso giudice;
- dal punto di vista del giudice preposto a decidere l' impugnazione, si distingue a seconda che il giudizio si svolga innanzi ad un giudice diverso da quello che ha emesso la pronuncia impugnata (ad esempio, l'appello) o innanzi al medesimo giudice (ad esempio, la revocazione).