(massima n. 1)
Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, č sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalitā, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che non fosse idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione una lettera firmata da soggetto sfornito di procura scritta ai fini dell'atto giuridico extragiudiziale, poi designato dal lavoratore medesimo quale difensore con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).