Cass. civ. n. 4622/2026
L'art. 2941, n. 8, c.c. riconosce come causa di sospensione della prescrizione unicamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto.
Cass. civ. n. 3686/2026
L'art. 2941, n. 8, cod. civ. prevede quale causa di sospensione della prescrizione esclusivamente il comportamento doloso del debitore di occultamento del debito, e non anche condotte colpose di costui che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto.
Cass. civ. n. 24208/2025
In ambito lavorativo, i crediti retributivi maturati nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro sono sottoposti a prescrizione. Tale prescrizione non può essere sospesa per effetto della successiva instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro instabile con lo stesso datore, a meno che non vi sia stato un comportamento intenzionale da parte del datore di lavoro volto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ.
Cass. civ. n. 17354/2025
In tema di decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento).
Cass. civ. n. 17451/2025
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'erronea determinazione datoriale della consistenza del Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti medici, che costituisce la base di calcolo per le voci della retribuzione accessoria - nella specie di posizione variabile -, costituisca ostacolo giuridico per l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive relative al predetto emolumento, in ragione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la corretta determinazione del Fondo).
Cass. civ. n. 16064/2025
Nei confronti del professionista iscritto alla Gestione separata presso l'INPS, il dolo ex art. 2941, n. 8, c.c. non può essere configurato automaticamente per la sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Cass. civ. n. 16055/2025
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS per l'architetto dipendente pubblico che versa il contributo integrativo ad Inarcassa, ma non quello soggettivo, è legittimo. Tuttavia, il credito contributivo dell'INPS è soggetto a prescrizione quinquennale senza applicazione automatica dell'art. 2941, n. 8, c.c., per omissioni dichiarative prive di dolo.
Cass. civ. n. 15410/2025
In tema di prescrizione dei contributi previdenziali, l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte del libero professionista non costituisce di per sé doloso occultamento del debito ex art. 2941, n. 8, c.c., e pertanto non determina la sospensione del termine di prescrizione.
Cass. civ. n. 11642/2025
La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non determina automaticamente l'occultamento doloso del debito contributivo. La configurabilità del dolo ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c., richiede uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito.
Cass. civ. n. 11067/2025
In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di prelazione relativa all'alienazione di quote societarie, aveva dichiarato prescritto il relativo diritto, non ravvisando la causa di sospensione nel semplice occultamento della compravendita e, dunque, nella mancata denuntiatio, anche in considerazione della natura esclusivamente pattizia del diritto di preferenza accordato).
Cass. civ. n. 28594/2024
Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, rilevante ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ. Per configurare un occultamento doloso è necessario un comportamento intenzionale volto a nascondere al creditore l'esistenza dell'obbligazione, determinando una vera e propria impossibilità di agire per il creditore.
Cass. civ. n. 27790/2024
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.
Cass. civ. n. 24123/2024
La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale può configurare un doloso occultamento del debito contributivo, suscettibile di sospendere il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
Cass. civ. n. 23833/2024
La presentazione di dichiarazioni emendate nelle quali per la prima volta viene compilato il quadro RR può costituire un elemento sintomatico della consapevolezza dell'omissione contributiva e, pertanto, essere idonea a far scattare la causa di sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.
Cass. civ. n. 23746/2024
In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi. La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi può costituire un doloso occultamento del debito contributivo che sospende il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.
Cass. civ. n. 19770/2024
La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisce, di per sé, prova di una condotta dolosa atta a giustificare l'applicazione dell'art. 2941 n. 8 c.c. per interruzione della prescrizione del credito contributivo.
Cass. civ. n. 16999/2024
In caso di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., riguardanti la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il ricorrente può proporre ricorso per cassazione denunciando tali violazioni; se fondato, la sentenza impugnata verrà cassata e la causa rinviata al giudice competente per un nuovo esame delle questioni sollevate nel ricorso.
Cass. civ. n. 12928/2024
Nell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, posto che assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, la sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 2941, n. 1 e n. 2, c.c., nei confronti del responsabile ha effetto anche riguardo all'assicuratore, essendo inapplicabile la regola di cui all'art. 1310, comma 2, c.c., dettata per le sole obbligazioni solidali a interesse comune, ed incompatibile con la funzione del contratto assicurativo.
Cass. civ. n. 8649/2024
La causa di sospensione dell'azione di garanzia accordata al compratore, agli effetti dell'art. 2941, n. 8, c.c., opera solo allorché sia accertata la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero, quanto altresì caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e dalla conseguente volontà decipiente – dolo per mendacio –, ossia consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta, tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento.
Cass. civ. n. 28565/2022
A seguito dell'impugnazione della sentenza d'appello per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale di decorrenza, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno su tale "dies a quo" (nella specie, in tema di contributi, differito dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), in quanto il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".
Cass. civ. n. 14193/2021
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, vigente "ratione temporis", non realizza un'ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 02/07/2015).
Cass. civ. n. 11004/2018
I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto; ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale.
Cass. civ. n. 19567/2016
In tema di sospensione della prescrizione, in virtù dei principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni negoziali, e stante la forza di legge che il contratto assume tra le parti, costituisce doloso occultamento del debito, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941 n. 8 c.c., l'omessa comunicazione circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto ove sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell'evento considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del pagamento.
Cass. civ. n. 24715/2015
L'azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell'art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Cass. civ. n. 21567/2014
L'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n. 8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto del lavoratore pubblico all'indennità di fine rapporto per il periodo di lavoro non di ruolo, non ravvisando alcun comportamento doloso a carico dell'ente pubblico che si era limitato ad effettuare una regolarizzazione contributiva, operando un ricongiungimento dei periodi contributivi ai fini previdenziali, escluso per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1986).
Cass. civ. n. 7981/2014
La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla "ratio legis", da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione.
Cass. civ. n. 7533/2014
La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall'art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un'attenuazione del vincolo.
Cass. civ. n. 19240/2013
La semplice dichiarazione del venditore di un immobile circa l'assenza di interventi edilizi non assentiti non integra dolo per mendacio, ai fini della sospensione della prescrizione delle azioni di garanzia, dovendo il giudice di merito verificare, agli effetti dell'art. 2941, n. 8, c.c., se la dichiarazione, obiettivamente contraria al vero, sia stata caratterizzata da consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne la legittima convinzione del compratore circa la regolarità urbanistica dell'immobile.
Cass. civ. n. 2030/2010
In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di mediazione, aveva dichiarato prescritto il diritto alla provvigione, non avendo il mediatore dimostrato il doloso occultamento della conclusione del contratto e non sussistendo alcun obbligo del contraente di comunicare tale conclusione al mediatore).
Cass. civ. n. 21929/2009
L'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.
Cass. civ. n. 3270/2009
L'art. 2941, n. 6, del codice civile, che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni, perché la titolarità dell'amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, bensì nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale; peraltro, esclusa l'interpretazione analogica in materia di cause di sospensione della prescrizione, nemmeno l'interpretazione estensiva potrebbe giustificarsi sul piano logico-sistematico, atteso che le cause di sospensione si ricollegano a situazioni di impossibilità di fatto o di difficoltà ad esercitare il diritto, in ragione di particolari rapporti tra le parti, mentre, nella specie, il liquidatore (o il collegio dei liquidatori), pur operando nell'interesse dei creditori, non è tenuto ad osservare eventuali direttive da questi provenienti.
Cass. civ. n. 6719/2008
In tema di responsabilità degli amministratori delle società di capitali la relativa disciplina è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto; ne consegue che, accertato il predetto inserimento dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative dell'ente, si ha sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione di responsabilità prevista per gli amministratori finché sono in carica, ai sensi dell'art. 2941 n.7 c.c. (Nella fattispecie la S.C. ha considerato come sintomi utilizzabili per il riconoscimento della figura del cosiddetto amministratore di fatto, il ruolo attivo svolto nella gestione sociale dopo la formale cessazione della carica ed il consistente apporto economico prestato in favore dei dipendenti).
Cass. civ. n. 13765/2007
In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.
Cass. civ. n. 12953/2007
Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione (come, ad esempio, l'art. 2941 c.c.), integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell'art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2941 n. 6 c.c. All'eventualità - prospettata dalla ricorrente - in cui si invocava che. nei confronti del debitore sottoposto per provvedimento del giudice ad amministrazione controllata, dovesse ritenersi rimasta sospesa la prescrizione dei diritti vantati da tutti i terzi nei confronti del soggetto amministrato per l'intera durata della intervenuta «amministrazione altrui»).
Cass. civ. n. 9113/2007
L'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. (Nella specie, relativa a controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla Cnpaf nei confronti di alcuni avvocati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla Cassa previdenziale di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980).
Cass. civ. n. 4187/2004
La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, primo comma n. 6. c.c. postula che per legge o in virtú di un provvedimento del giudice si eserciti in concreto l'amministrazione di beni altrui.
Cass. civ. n. 7039/2003
L'atto scritto con cui il debitore induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e, quindi, non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, comma primo, n. 8, c.c., ma può soltanto dare luogo ad un riconoscimento del debito con l'efficacia interruttiva prevista prevista dall'art. 2944 c.c. (Principio affermato con riferimento ad una lettera circolare delle FF.SS. Spa in cui si sosteneva che l'attuazione del disposto dell'art. 17 legge n. 42 del 1979 richiedeva un apposito provvedimento, non di competenza aziendale, e che pertanto non avevano motivo di esistere i timori del personale in ordine alla decorrenza della prescrizione del credito per compenso del lavoro straordinario).
Cass. civ. n. 10382/2002
La operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dell'art. 2941 n. 8 c.c. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore. Detta prova si concreta nell'accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore.
Cass. civ. n. 15865/2000
La sospensione dei termini di prescrizione disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità naturali, è rilevabile d'ufficio ed è deducibile senza limitazioni nel giudizio di cassazione.
Cass. civ. n. 13310/2000
La pendenza di un procedimento penale per un reato la cui cognizione può influire sulla decisione di un giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto non sospende il decorso della prescrizione del diritti stesso, non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione dei termini prescrizionali tassativamente indicate dagli artt. 2941 e 2942 c.c.
Cass. civ. n. 11348/1998
Ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito. Il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge. (Nella specie, si trattava dell'occultamento dell'avvenuta conclusione della compravendita di un immobile al mediatore).
Cass. civ. n. 12422/1995
La causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941 n. 8 (secondo il quale la prescrizione resta sospesa ove il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito, e fino alla scoperta di esso) viene meno dal momento della mera scoperta del dolo da parte del creditore, senza che sia necessario l'accertamento giudiziale del dolo con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 7697/1993
La mancata comunicazione al mittente da parte del vettore della riscossione del prezzo della merce per effetto della clausola cosiddetta di assegno, integra soltanto un comportamento omissivo concretante un inadempimento contrattuale, ma non costituisce causa sospensiva della prescrizione a norma dell'art. 2941, n. 8 c.c. del diritto del mittente di agire nei confronti del vettore per l'adempimento della propria obbligazione, richiedendosi ai fini della norma richiamata che il debitore ponga in essere un atto doloso preordinato all'occultamento del proprio debito.
Cass. civ. n. 6901/1993
In tema di prescrizione, la sospensione (art. 2943 c.c.) e l'interruzione (art. 2941 c.c.) costituiscono istituti nettamente distinti, i quali non si presentano in rapporto di progressività, con la conseguenza che l'eccezione d'interruzione della prescrizione non può ritenersi né equipollente, né comprensiva di quella relativa alla sospensione.