(massima n. 1)
Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, č sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalitā, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura giā conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).