La prescrizione è interrotta dal riconoscimento(1) del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere(2).
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento(1) del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 35211/2021
In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.Cass. civ. n. 13606/2021
Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto puo essere operato anche nei confronti di un terzo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/03/2018).Cass. civ. n. 23420/2019
Ai fini dell'interruzione del termine utile per l'usucapione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., richiamato dall'art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all'avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/02/2015).Cass. civ. n. 7427/2019
In tema di prescrizione, ove venga ritualmente dedotta la rinuncia da parte dell'avente diritto ad avvalersi della stessa, il giudice di merito ha il dovere di indagare la rilevanza di tutte le prove versate in atti ai fini della qualificazione del comportamento del titolare del diritto come compatibile, o meno, con la facoltà di coltivare l'eccezione medesima. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/11/2012).Cass. civ. n. 15893/2018
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione.Cass. civ. n. 9097/2018
Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà.Cass. civ. n. 7820/2017
Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica).Cass. civ. n. 19529/2015
Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ovvero dal terzo che, autorizzato dal primo, risulti abilitato ad agire in suo nome o per suo conto. (omissis).Cass. civ. n. 18879/2015
Le trattative di amichevole composizione possono comportare l'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e la transazione sia mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, ma non anche all'esistenza, del diritto, sicché, "a fortiori", l'effetto interruttivo si realizza quando le trattative abbiano avuto ad oggetto esclusivamente la liquidazione del "quantum" e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l'ammissione del diritto stesso.Cass. civ. n. 21248/2012
A norma dell'art. 2944 c.c., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, e, pertanto, il riconoscimento deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo, né risulti comunque abilitato ad agire in suo nome o per suo conto, quale il professionista di fiducia incaricato dalla compagnia assicurativa di sottoporre l'assicurato contro gli infortuni a visita medico-legale. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha affermato che le note, redatte dal medico legale incaricato di sottoporre a visita medica il paziente, non costituiscono riconoscimento del diritto dell'assicurato e non sono quindi idonee ad interrompere la prescrizione).Cass. civ. n. 19872/2011
Le trattative per ottenere il risarcimento del danno comportano l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, in quanto tale condotta configura una rinuncia tacita alla prescrizione analogamente all'interruzione della stessa per effetto del riconoscimento.Cass. civ. n. 13395/2011
Non può qualificarsi come ricognizione di debito, attribuendo ad essa gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la dichiarazione con cui l'autore ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, ma opponga in compensazione integrale dello stesso proprie ragioni creditorie, giacché in tal caso il dichiarante nega l'attualità del debito e, quindi, di dover adempiere.Cass. civ. n. 23822/2010
Nella proposizione da parte del debitore della eccezione di compensazione può ravvisarsi efficacia interruttiva della prescrizione, sotto il profilo della ricognizione di debito, solo in quanto sia effettuata con l'intenzione di riconoscere la sopravvivenza dell'obbligazione; mentre tale efficacia è, dunque, da escludere nella proposizione della eccezione di compensazione totale, per quella parziale essa potrà conseguire detto effetto solo se, per le modalità e i termini con i quali è proposta, possa implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito. L'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione, al fine di stabilire se essa importi o meno ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità ove sorretta da idonea motivazione.Cass. civ. n. 4324/2010
Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale. cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di "parzialità" riscontrabile.Cass. civ. n. 16379/2009
La rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del "quantum".Cass. civ. n. 23746/2007
Il riconoscimento di un debito quanto al capitale non implica anche il riconoscimento del debito di interessi moratori e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, ove non sia ad esso chiaramente riferito, stante l'autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale, che rende i relativi diritti suscettibili di negoziazione autonoma.Cass. civ. n. 18250/2007
L'atto di riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale e non richiede necessariamente una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà ; non può tuttavia attribuirsi valore di riconoscimento di debito generalizzato all'atto con il quale un'azienda riconosca il proprio obbligo di corrispondere un premio ai dipendenti, riservando ad un successivo momento la valutazione dei singoli casi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse considerarsi riconoscimento del debito l'atto con cui l'ente Ferrovie dello Stato aveva riconosciuto il proprio obbligo di corrispondere il premio di fine esercizio agli ex dipendenti transitati agli enti locali, poiché, in virtù della citata riserva, avrebbe potuto comunque escludere taluno dei beneficiari, anche in ragione di eventuali cause di estinzione dell'obbligazione ).Cass. civ. n. 15598/2007
L'atto di riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale né carattere recettizio, sicché, qualora tale riconoscimento costituisca l'atto dal quale far decorrere la prescrizione del diritto di credito, il relativo termine deve farsi decorrere dal giorno in cui esso avvenne e non da quello in cui il creditore ne ebbe conoscenza.Cass. civ. n. 25943/2005
Per aversi riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l'effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell'atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tali requisiti nella presa d'atto, da parte dei lavoratori, della riserva espressa dalla società di richiedere loro la restituzione degli emolumenti in contestazione, in caso di esito favorevole, per l'azienda, delle vertenze giudiziarie con altri ex dipendenti).Cass. civ. n. 17054/2005
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. La relativa indagine, in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, è riservata al giudice del merito, ed è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. (Nella specie, relativa all'interruzione della prescrizione delle sanzioni amministrative, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto come atti di riconoscimento le richieste di sospensione dell'esecuzione e di prestazione di cauzione omettendo ogni motivazione).Cass. civ. n. 12531/2004
Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontà del debitore. Deve, pertanto, escludersi che possa configurarsi in guisa di atto interruttivo la circolare di un ente che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, per essere rivolta ad una platea più o meno estesa di destinatari, non attesta la piena consapevolezza di ogni singolo rapporto giuridico (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva riconosciuto tale carattere ad una circolare delle Ferrovie dello Stato).Cass. civ. n. 6644/2004
Perché ad un documento possa attribuirsi la natura di riconoscimento del debito, e la conseguente efficacia interruttiva della prescrizione, occorre che esso consista in una dichiarazione inequivocabilmente e consapevolmente finalizzata al riconoscimento di un proprio debito nei confronti di un altro soggetto, in un contesto che escluda che essa possa avere finalizzazioni diverse. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, negando efficacia interruttiva della prescrizione alla circolare 15.10.1980 delle Ferrovie dello Stato che affermava «nel trasmettere le istanze dei dipendenti intese ad ottenere la rideterminazione dei compensi per lavoro straordinario, ai direttori compartimentali si precisa che non sussistono motivi per temere la decorrenza della prescrizione» in quanto avente la diversa finalità di contenere l'invio di istanze interruttive della prescrizione alla direzione generale).Cass. civ. n. 4632/2004
Il pagamento di una somma che si assume pienamente satisfattoria della pretesa del creditore, pretesa della quale si contesti — contestualmente al pagamento — il maggior ammontare, non assume il significato di riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che la presentazione, da parte di un datore di lavoro, all'INPS del modello 01/M, contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente ai propri dipendenti, integrasse un riconoscimento del debito contributivo — in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione — in relazione alle retribuzioni ivi indicate, risultanti di importo superiore a quello mensilmente documentato con i modelli DM 10 relativi al medesimo periodo, in relazione alle quali i contributi erano stati regolarmente versati, contestandosi tuttavia l'obbligazione contributiva relativamente alle maggiori retribuzioni risultanti dal riepilogo annuale).Cass. civ. n. 14748/2002
Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta — senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione — con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937, terzo comma, c.c.Cass. civ. n. 10235/2002
Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe — ai sensi dell'art. 2944 c.c. — la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compita può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c.Cass. civ. n. 8248/2000
Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà (seppur non direttamente nei confronti del titolare del diritto), requisiti che devono coesistere nello stesso atto, restando escluso che questo possa essere ricomposto a posteriori attraverso l'integrazione a mezzo dei risultati di attività probatoria svolta nel processo. Ne consegue che la ricognizione interruttiva della prescrizione non può essere ricollegata alla correlazione tra una singola voce, complessiva e generica, di bilancio, ed un atto interno di contabilità specificativo, in quanto, in tale ipotesi, il bilancio non è fornito di quel carattere specificatorio necessario per integrare la manifestazione di consapevolezza idonea alla ricognizione del singolo debito, mentre l'atto interno, pur dotato di specificità, è, però, privo della esteriorizzazione implicante la manifestazione di consapevolezza. (Alla stregua del principio richiamato in massima, la Suprema Corte, nella specie, ha confermato la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo proposta da un legale che si dichiarava creditore della società fallita per prestazioni professionali svolte per la stessa, aveva escluso il valore ricognitivo, ai fini della interruzione della prescrizione, del credito nell'affermazione resa dal curatore in giudizio, di aver rinvenuto in bilancio una posta debitoria denominata «debito verso professionisti», con un dettaglio allegato nel quale rientrava anche la posizione dell'opponente).Cass. civ. n. 12833/1999
Il riconoscimento del diritto che, a norma dell'art. 2944c.c., interrompe la prescrizione non coincide necessariamente con quello di cui all'art. 1988 c.c., potendo estrinsecarsi non solo in una dichiarazione esplicita, ma anche in qualsiasi altro fatto, compresa una manifestazione tacita di volontà, che implichi, comunque, l'ammissione dell'esistenza del diritto della controparte.Cass. civ. n. 576/1994
Il riconoscimento dell'altrui diritto, che ne interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., non esige formule speciali e può risultare - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori di diritto - da qualsiasi inequivoca manifestazione di volontà, ancorché non esplicita, del debitore, purché sopravvenuta allorché la prescrizione ha già iniziato il suo corso. Lo stesso riconoscimento, inoltre, costituendo un atto non eccedente l'ordinaria amministrazione, ha efficacia interruttiva, in virtù dell'apparenza del diritto e della tutela dell'affidamento del terzo, ancorché, nel caso in cui il debitore sia un ente a struttura articolata provenga da organo che, investito della cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, sia peraltro privo della rappresentanza esterna dell'ente. (Nella specie, la Suprema Corte, confermando, sul punto, l'impugnata sentenza, ha disatteso la tesi dell'ente Ferrovie dello Stato circa l'inidoneità di circolari amministrative aziendali a configurare atti di riconoscimento del diritto dei dipendenti a differenze retributive a titolo di compenso per lavoro straordinario).
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