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Prescrizione del credito: come interromperla?

Prescrizione del credito: come interromperla?
È idoneo a interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale che individua la persona del debitore e contiene la richiesta scritta di adempiere.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7835 del 10 marzo 2022, ha affrontato il tema della prescrizione dei crediti, precisando in particolare quali caratteristiche deve presentare l’atto idoneo ad interromperla.

Al fine di esaminare il recente approdo giurisprudenziale, tuttavia, è necessario premettere che il quadro normativo di riferimento in tema di interruzione della prescrizione è costituito da due norme del Codice Civile. Queste, nello specifico, sono:
  • l’art. 2943 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell’atto con cui si inizia un giudizio o dalla domanda proposta nel corso di un giudizio, anche da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: il legislatore, dunque, garantisce che la prescrizione non opera qualora sopraggiunga una causa che faccia venire meno l'inerzia del titolare, presupposto stesso dell'istituto;
  • l’art. 1219 c.c., che precisa come la costituzione in mora debba consistere in una intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Ma quali caratteristiche deve presentare questa richiesta fatta per iscritto? È necessario che essa contenga l’indicazione dello specifico importo dovuto oppure basta che l’atto contenga la richiesta di pagamento?
Ebbene, proprio a questi riguardi, con il citato provvedimento la Suprema Corte ha precisato come l’atto interruttivo della prescrizione non debba necessariamente indicare l’importo richiesto in pagamento o l’intimazione ad adempiere “essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata (…) dall’individuazione del debitore”.

La Cassazione ricorda, infatti, che già un precedente giurisprudenziale aveva chiarito come, ai fini dell'interruzione della prescrizione, sia sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa: il termine, dunque, si interrompe nel caso in cui l’atto inoltrato al debitore sia idoneo a portare chiaramente a conoscenza di quest’ultimo la manifesta volontà del creditore di far valere il proprio diritto (cfr. anche Cass. n. 24054 del 2015).

Il caso concretamente giunto all’attenzione della Cassazione, in particolare, riguardava il credito di un avvocato nei confronti di un cliente, il quale dopo esser stato assistito in giudizio dal professionista non gli aveva pagato la parcella. Ricevuto per tale ragione un decreto ingiuntivo, il cliente aveva dunque proposto opposizione segnalando la prescrizione del credito del professionista.
Il Giudice di primo grado, allora, aveva dato torto al creditore opposto, ritenendo prescritto il suo credito alla luce della inidoneità dei meri solleciti da questo inviati al debitore a interrompere la prescrizione.
Avverso tale sentenza aveva dunque proposto ricorso il professionista, lamentando – per quanto qui ddi interesse - la mancata valorizzazione del tenore delle missive di sollecito, che, pur non indicando nel dettaglio gli importi richiesti, indicavano chiaramente la volontà del debitore di ottenere il pagamento della propria parcella. Sulla base del principio sopra riportato, la Suprema Corte ha dunque accolto tale doglianza e cassato la sentenza con rinvio.


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