(massima n. 2)
L'effetto interruttivo della prescrizione è prodotto anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio di appello (giacché l'art. 2943, secondo comma, c.c. non richiede che essa sia proposta nel corso di un giudizio di primo grado) e si protrae, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che il suddetto effetto introduttivo interruttivo possa ritenersi escluso a causa dell'inammissibilità della domanda medesima.