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Dizionario Giuridico

Procedimento arbitrale (arbitrato)

Che cosa significa "Procedimento arbitrale (arbitrato)"?

È il procedimento che si instaura nel momento in cui le parti scelgono di far decidere la propria lite a giudici privati, anziché all'autorità giudiziaria ordinaria. I motivi per cui le parti rinunciano alla tradizionale giurisdizione statale, rivolgendosi a questa particolare tipologia, possono risultare di vario genere, ma, in primis, riguardano la maggiore celerità e semplicità del procedimento arbitrale, che ovvia pertanto alle lungaggini del giudizio civile. Al riguardo, si deve distinguere tra le ipotesi del cosiddetto arbitrato rituale, disciplinato dagli artt. 806 ss. c.p.c. e quelle invece dell'arbitrato definito irrituale (o libero), non contemplato esplicitamente dalla legge, ma regolato come contratto atipico dalle norme del codice civile stabilite per i negozi giuridici. L'arbitrato rituale trova la propria fonte in un contratto stipulato tra le parti, denominato compromesso o clausola compromissoria a seconda che rispettivamente la lite sia già sorta o meno tra le medesime e attraverso cui se ne dispongono le modalità di risoluzione. Le parti possono scegliere un unico arbitro, o anche di più, purché essi siano in numero dispari ai fini di non provocare problematiche nella decisione a maggioranza. Gli arbitri scelti decidono secondo diritto, a meno che le parti non abbiano espressamente consentito loro una decisione secondo equità, e concretizzano un peculiare provvedimento denominato lodo, che produce un'automatica efficacia vincolante in capo alle parti e, attraverso l'exequatur da parte del giudice, riveste identico valore della sentenza. Se invece le parti decidono di devolvere la loro lite alla forma dell'arbitrato irrituale (o libero) sono osservate le stesse modalità dell'ipotesi rituale, precisando tuttavia che il risultato che si vuole ottenere non è una decisione, ma un atto avente natura e valore di un contratto. I caratteri procedimentali di tale giudizio si intersecano pertanto con quelli della transazione e la controversia si conclude con un atto di natura negoziale, che può essere impugnato secondo le normali regole contrattuali.

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