(massima n. 1)
Il reclamo ex art. 22 legge fall. può avere efficacia interruttiva della prescrizione, atteso che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a forma solenne, essendo sufficiente che il creditore manifesti e porti a conoscenza legale del debitore, mediante atto scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento del suo diritto.